Il Comune può vietare l'accesso dell'AUTOMEZZO all'area mercatale
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8/8/2014 n. 4254
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N. 04254/2014REG.PROV.COLL.
N. 07532/2010 REG.RIC.
N. 08276/2010 REG.RIC.
N. 08277/2010 REG.RIC.
N. 08279/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7532 del 2010, proposto da:
Comune di Monza, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio in Roma, via di Ripetta, n. 142, è elettivamente domiciliato;
contro
Danila Sala, Bruno Covelli, Maurizio Fossati, Daniele Zorloni, Davide Pasquali, Mario Basaglia, Maurizio Grimaldi, Antonio Aiello, Antonella Longoni, Riccardo Airoldi, Raffaella Ladoni, Antonio Senna, Laura Carbone, Patrizia Pitscheider, Giulio Belloni, Giovanni Fustinoni, Ruggero Di Lernia, Attilio Capelletti, Massimo Ricci, Simone Cassina, Salvatore Ansaldi, Xiu Fen Chen, Gianmario Malnati, Simone Ghezzi, Paola Capelli, Cesare Colzani, Luciano Riboldi, Alessandro Pezzotta, Alberto Castellucci, Manuel Giangualano, Massimo Mauri, Madero Rivoltella, Giovanni Ferrari, Raffaele Sicoli, Silvana Pecori, Cristian Cassina, Massimo Moda, Paolo Galluccio, Paola Levati, Fabrizio Levati, Lorenzo Martinelli, Nicola Roccanova, Roberto Voso, Massimiliano Banfi, Xihmiao Xheng, Franco Martinelli, Alessandro Villa, Maria Bonalumi, Flavio Di Canzano, Roberto Tommaso Gaggiano, Davide Brognara, Stefano Bottazzi, Alessandro Tagliaferri, Paolo Biffi, Lorenza Consonni, Mario Cerea, Gianluca Bassignani, Roberto Supplicanti, Erminia Zoppellaro, Stefano Pantano, Ivo Lorini, Pierluigi Carminati, Salvatore D'Ercole, Flavio Mognoni, Stefania Beccalli, Penghuan Huang, Abdelhadi Chourga, Carmelo Palma, Mhammed Quarchaoui, Matteo Pievani, Doriana De Mani, Fabio Tomaino, Alberto Galli, Enrico Mastranza, Cosimo Panarelli, Alberto Villa, Antonino Giallongo, Carmine La Grassa, Luigi Fuscaldo, Fabrizio Brambilla, Flaviano Testa, Giorgio Buffoni, Gemma Boscarolo, Daniele Sala, Virgilio Moraschi, Valentino Bassignani, Giorgio Terruzzi, Gianluigi Malusardi, Daniela Andolina, Anna Bavutti, Capelli Debora, Altomare Fortunato, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Zoppolato, presso il cui studio in Roma, via del Mascherino, n. 72, sono elettivamente domiciliati;
Sonia Colombo, Fortunato Altomare, Cong Un Ching, Debora Apelli, Mario Cadelo, Cassina Simone;
sul ricorso numero di registro generale 8276 del 2010, proposto da:
Musolino Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Zoppolato, presso il cui studio in Roma, via del Mascherino, n. 72, è elettivamente domiciliato;
contro
Comune di Monza, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio in Roma, via di Ripetta, n. 142, è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
Laura Terzi;
sul ricorso numero di registro generale 8277 del 2010, proposto da:
contro
Comune di Monza, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio in Roma, via di Ripetta, n. 142, è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
Paola Terzi;
sul ricorso numero di registro generale 8279 del 2010, proposto da:
Norberta Pezzotti, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Zoppolato, presso il cui studio in Roma, via del Mascherino, n. 72, è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Monza, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio in Roma, via di Ripetta, n. 142, è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
Paola Terzi;
per la riforma
quanto al ricorso n. 7532 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano Sezione I n. 3267/2010;
quanto al ricorso n. 8276 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano Sezione I n. 3269/2010;
quanto al ricorso n. 8277 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano Sezione I n. 3270/2010;
quanto al ricorso n. 8279 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano Sezione I n. 3268/2010.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Danila Sala, Bruno Covelli, Maurizio Fossati, Daniele Zorloni, Davide Pasquali, Mario Basaglia, Maurizio Grimaldi, Antonio Aiello, Antonella Longoni, Riccardo Airoldi, Raffaella Ladoni, Antonio Senna, Laura Carbone, Patrizia Pitscheider, Giulio Belloni, Giovanni Fustinoni, Ruggero Di Lernia, Attilio Capelletti, Massimo Ricci, Simone Cassina, Salvatore Ansaldi, Xiu Fen Chen, Gianmario Malnati, Simone Ghezzi, Paola Capelli, Cesare Colzani, Luciano Riboldi, Alessandro Pezzotta, Alberto Castellucci, Manuel Giangualano, Massimo Mauri, Madero Rivoltella, Giovanni Ferrari, Raffaele Sicoli, Silvana Pecori, Cristian Cassina, Massimo Moda, Paolo Galluccio, Paola Levati, Fabrizio Levati, Lorenzo Martinelli, Nicola Roccanova, Roberto Voso, Massimiliano Banfi, Xihmiao Xheng, Franco Martinelli, Alessandro Villa, Maria Bonalumi, Flavio Di Canzano, Roberto Tommaso Gaggiano, Davide Brognara, Stefano Bottazzi, Alessandro Tagliaferri, Paolo Biffi, Lorenza Consonni, Mario Cerea, Gianluca Bassignani, Roberto Supplicanti, Erminia Zoppellaro, Stefano Pantano, Ivo Lorini, Pierluigi Carminati, Salvatore D'Ercole, Flavio Mognoni, Stefania Beccalli, Penghuan Huang, Abdelhadi Chourga, Carmelo Palma, Mhammed Quarchaoui, Matteo Pievani, Doriana De Mani, Fabio Tomaino, Alberto Galli, Enrico Mastranza, Cosimo Panarelli, Alberto Villa, Antonino Giallongo, Carmine La Grassa, Luigi Fuscaldo, Fabrizio Brambilla, Flaviano Testa, Giorgio Buffoni, Gemma Boscarolo, Daniele Sala, Virgilio Moraschi, Valentino Bassignani, Giorgio Terruzzi, Gianluigi Malusardi, Daniela Andolina, Anna Bavutti, Capelli Debora, Altomare Fortunato e del Comune di Monza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Franco Ferrari e l’avvocato Canta, per delega dell’avvocato Maurizio Zoppolato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il procedimento oggetto del presente giudizio.
1.1. Oggetto del presente giudizio sono i provvedimenti adottati dal Comune di Monza con i quali è stato disposto il rientro del mercato del giovedì nella sede di piazza Trento e Trieste, dopo l’ultimazione dei lavori di riqualificazione della piazza e sono state indicate le prescrizioni da osservare da parte dei mercatali.
1.2. In particolare con la delibera di giunta n. 100 del 18 febbraio 2010, oggetto di tutti i gravami, il Comune di Monza, dovendo dare esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia n. 47 del 2010, che aveva ordinato di provvedere al tempestivo rientro (entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza) del mercato del giovedì nella piazza Trento e Trieste, disponeva il rientro di 90 operatori (la metà dei 179 originariamente presenti nella piazza di Trento e Trieste e nelle aree adiacenti su cui precedentemente insistevano parte dei banchi ovvero nella c.d. piazzetta Upim, in via Passerini, Largo IV novembre e via Zavattari), fissava il dimensionamento degli stalli, richiedeva che fossero dotati di banchi e tende uniformi e prescriveva l’allontanamento degli automezzi al termine delle operazioni di carico e scarico delle merci nonché l’osservanza di adeguate misure per proteggere la pregiata pavimentazione della piazza.
La delibera G.M. n. 100 del 2010, con tali prescrizioni dava attuazione ad atti progettuali e pianificatori delle aree mercatali ed in particolare alle direttive del progetto c.d. Pratum Magnum che conteneva, tra l’altro, la progettazione degli spazi pubblici destinati al mercato cittadino settimanale non alimentare e alla raccomandazione del consiglio comunale, resa ai sensi dell’art. 36 del Regolamento, nel corso della seduta del 24 marzo 2009.
2.- La pianificazione urbanistica e la progettazione delle aree mercatali del Comune di Monza, negli aspetti rilevanti ai fini della presente controversia.
2.1. Progetto c.d. Pratum Magnum.
Il progetto “Pratum Magnum” che interessa oltre alla piazza Trento e Trieste, ulteriori piazze e spazi pubblici, approvato con deliberazione consiliare n. 738 del 25 giugno 2004, era volto a realizzare un nuovo e organico assetto del centro storico cittadino, area interamente soggetta a riqualificazione.
L’attuazione sarebbe avvenuta in cinque separati lotti funzionali, dei quali il primo era quello relativo alla piazza Trento e Trieste, il secondo via degli Zavattari; il terzo largo IV Novembre; il quarto, piazza Carducci e il quinto, via Passerini (il secondo e terzo lotto risultano allo stato in fase di conclusione dei lavori, essendo stata disposta, con deliberazione di giunta comunale n. 419 del 4 giugno 2010, la redazione del progetto esecutivo del lotto 3 di largo IV Novembre ed i relativi elaborati progettuali sono inseriti da tempo nella programmazione dei lavori pubblici, programma triennale 2010 – 2012).
Tra gli obiettivi del progetto Pratum Magnum, oltre alla riqualificazione del vasto e importante ambito descritto, vi era la progettazione degli spazi pubblici destinati al mercato cittadino settimanale non alimentare.
Gli indirizzi a tal fine approvati contemplano il posizionamento di 179 postazioni sull’intera area di intervento del progetto Pratum Magnum, ovvero su piazza Carducci e largo IV Novembre, oltre che su piazza Trento e Trieste.
Il progetto Pratum Magnum disciplina anche il dimensionamento degli stalli, prevedendo misure non superiori a metri 7x4 e la ricomprensione in tale superficie di ogni attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività dei mercatali (banco, automezzo, spazio interno di movimento dell’operatore), nonché la progettazione di appositi spazi per la sosta degli automezzi.
Il progetto Pratum Magnum veniva recepito dal PGT (Piano Generale Territoriale) del Comune di Monza.
2.2. Piano Generale Territoriale.
Con deliberazione di consiglio comunale n. 71 del 29 novembre 2007 e successiva variante approvata con deliberazione consiliare n. 11 del 10 febbraio 2009, il Comune di Monza approvava il PGT che confermava la localizzazione del mercato cittadino sulla piazza Trento e Trieste.
Il PGT, nel perseguire “l’obiettivo specifico di un complessivo miglioramento estetico della piazza” da attuarsi mediante la sistemazione della superficie soprastante il parcheggio interrato realizzato in project financing e la razionale collocazione dello spazio riservato al mercato e al contempo mirando ad attuare un raccordo tra la piazza Trento e Trieste e le limitrofe piazze Carducci e Roma, rinviava al “concorso di idee per la selezione del progetto di intervento”, così operandosi un rinvio dinamico alle soluzioni progettuali ed alle localizzazioni definite dal progetto c.d. Pratum Magnum, - concorso di idee, già espletato ed approvato con la deliberazione n. 738 del 25 giugno 2004.
3.- Inquadramento storico del procedimento di trasferimento del mercato con riguardo agli aspetti di maggior interesse ai fini della risoluzione della presente controversia.
3.1. Come già esposto, la piazza di Trento e Trieste, sede del mercato non alimentare del giovedì, fu interessata dalla realizzazione in project financing di un parcheggio interrato realizzato nell’ambito di un più vasto progetto di sistemazione viaria e riqualificazione del centro storico cittadino (progetto c.d. Pratum Magnum approvato con deliberazione n. 738 del 25 giugno 2004) volto ad approntare un nuovo e organico assetto dell’intera area soggetta a riqualificazione.
3.2. Per consentire la realizzazione del parcheggio interrato, il mercato venne trasferito temporaneamente, con determinazione n. 49 del 19 luglio 2005, nell’area Cambiaghi.
3.3. La procedura di project financing venne contestata da alcuni espositori del mercato e il relativo ricorso, respinto dal TAR Lombardia con sentenza n. 3477 del 2005, venne parzialmente accolto dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2535 del 2006, in riforma della decisione di primo grado, ravvisò la necessità di completezza del progetto, comprensivo anche dell’assetto definitivo della piazza.
In particolare, la citata sentenza n. 2536 del 2006, riteneva legittima la sistemazione superficiale della Piazza Trento e Trieste in base al progetto Pratum Magnum, rilevando che “non altrettanto può dirsi per quanto concerne il concorso di progettazione per la sistemazione di piazza Trento e Trieste e aree limitrofe, il quale non è strettamente collegato alla proposta della quale si tratta… Aggiungeva, poi che “Il Concorso in questione …non è in grado di ledere, direttamente e immediatamente, gli interessi legittimi degli attuali appellanti, i quali, del resto neppure prospettano una lesione diretta e immediata in relazione alla posizione qualificata di cui sono titolari, ma soltanto una condizione di incertezza, relativa alla postazione del mercato cui sono interessati, che non appare …meritevole di tutela…”.
Dava, quindi, atto “che appartiene alla insindacabile discrezionalità dell’amministrazione locale di procedere, in unica fase, alla progettazione unitaria di sistemazione di un intero comparto, rientrante nel quadro della programmata riqualificazione urbana, nella specie comprendente, con la piazza Trento e Trieste, anche le aree limitrofe (nella specie via Passerini, largo XV aprile, piazza Giosuè Carducci, largo IV novembre e via degli Zavattari), come sarà poi fatto con l’indizione della progettazione …una volta individuata – nell’ambito della riqualificazione urbana oggetto della programmazione – la realizzazione del parcheggio interrato in Trento e Trieste come categoria di intervento autonomo e suscettibile di autofinanziamento…”.
3.4- Il Comune di Monza, dopo aver preso in considerazione i parametri di legittimità di cui alla citata sentenza del Consiglio di Stato, riesaminando la proposta progettuale e integrandola con i lavori di sistemazione della piazza (che erano stati rinviati a un momento successivo):
a) con deliberazione di giunta comunale n. 393 del 15 giugno 2006 ha approvato il progetto preliminare di riqualificazione della piazza Trento e Trieste e spazi pubblici limitrofi, confermando la localizzazione e il posizionamento dei 179 stalli sull’intera area di intervento;
b) con deliberazione di giunta comunale n. 410 del 29 giugno 2006 ha nuovamente disposto lo spostamento temporaneo del mercato del giovedì nell’area Cambiaghi “per dodici mesi dalla data odierna (prorogabili con provvedimento motivato) e comunque entro i tempi certi previsti dal crono programma delle opere da realizzarsi..”.
Seguivano le deliberazione di giunta comunale di approvazione del progetto definitivo di riqualificazione della piazza Trento e Trieste, quale primo lotto di intervento nell’ambito della riqualificazione del progetto Pratum Magnum (delibera g.m. n. 434 del 4 luglio 2006), la determinazione dirigenziale del 2 agosto 2006 di affidamento della concessione per la realizzazione dell’opera e la determinazione dirigenziale n. 2735 del 9 novembre 2006 di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione della piazza Trento e Trieste, quale primo lotto di intervento nell’ambito della riqualificazione del progetto c.d. Pratum Magnum.
Di tanto si dava atto in una convenzione ricognitiva del rinnovato iter seguito dall’amministrazione comunale, sottoscritta dalle parti interessate in data 5 febbraio 2007, in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo del parcheggio interrato.
3.5- La scelta di procedere alla collocazione temporanea del mercato nella predetta Area Cambiaghi era tra l’altro giustificata dalle condizioni di degrado della piazza Trento e Trieste sia per la presenza del cantiere e degli scavi archeologici, ma anche per carenze di requisiti igienico – sanitari e di standard normativi per la ricollocazione del mercato su detta piazza.
3.6- Ultimati i lavori di riqualificazione della Piazza Trento e Trieste, il Comune di Monza, muovendo dalla fondamentale esigenza di salvaguardare il decoro ed il pregio della piazza appena riqualificata e dall’ulteriore esigenza di tutelare comunque l’ordinato svolgimento del mercato cittadino (i cui spazi erano già stati oggetto di progettazione con il c.d. Pratum Magnum), con apposita raccomandazione resa ai sensi dell’art. 36 del Regolamento del consiglio comunale nel corso della seduta del 24 marzo 2009, dettava puntuali indicazioni in ordine alle modalità del rientro del mercato sulla piazza Trento e Trieste, affinché il suo svolgimento potesse avvenire sulla base della nuova sistemazione derivante dall’esecuzione dei lavori progettati, in modo da assicurare una maggiore razionalizzazione degli spazi ed il passaggio tra i banchi senza intralci od ingorghi (la raccomandazione veniva allegata alla deliberazione di giunta comunale n. 100 del 2010).
3.7- Nella seduta del 15 aprile 2009 della commissione comunale commercio – fiere e mercati, veniva presentata la bozza delle linee guida elaborate per il rientro del mercato di piazza Trento e Trieste (il cui contenuto veniva discusso ed elaborato al fine di contemperare al meglio gli interessi contrapposti ed anche in considerazione dello stato di realizzazione dei restanti lotti di intervento di cui al progetto Pratum Magnum, atteso che l’ordinato svolgimento del mercato cittadino presupponeva la sistemazione di tutti gli spazi pubblici ad esso destinati).
3.8- Alcuni mercatali sollecitavano e diffidavano il Comune ad adottare “tutti i provvedimenti necessari al rientro del mercato del giovedì nella sede di piazza Trento e Trieste” e con ricorso ex art. 21 bis della l. n. 1034 del 1971, chiedevano al TAR Lombardia la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune, con conseguente ordine a provvedere nel termine di 30 giorni.
Il TAR con la sentenza n. 47 del 2010 dichiarava l’illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione comunale sull’istanza di rientro del mercato del giovedì in piazza Trento e Trieste, ordinando al Comune di provvedere nel termine di 30 giorni.
3.9- Il Comune di Monza in ottemperanza alla sentenza convocava un incontro pubblico con tutti i mercatali per il giorno 9 febbraio 2010.
In tale incontro gli interessati manifestavano la volontà del rientro delle 179 postazioni nel mercato di Piazza Trento e Trieste, trascurando di considerare che per effetto del rinvio del PGT al progetto c.d. Pratuma Magnum, il rientro delle 179 postazioni fosse previsto tramite l’utilizzo di tutte e tre le piazze interessate (Trento e Trieste, Carducci, Largo IV novembre) e che non era previsto l’utilizzo di altre aree agognate dai commercianti (ovvero di parte dello slargo di via Italia [c.d. piazzetta Upim], del tratto stradale di via Passerini [per la parte compresa tra via Zavattari e via Italia], nonché dell’area antistante e in aderenza al Palazzo comunale).
3.10- Il Comune di Monza dava quindi esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia n. 47 del 2010 e conseguentemente:
a) con la deliberazione di giunta n. 100 del 18 febbraio 2010, disponeva il rientro parziale sulla sola piazza Trento e Trieste di 90 postazioni, assumendo come base di calcolo le misure dettate per gli stalli dal progetto Pratum Magnum di m. 7x4;
b) con determinazione dirigenziale n. 915 del 12 aprile 2010, approvava i criteri per la definizione della graduatoria per individuare i 90 mercatali che sarebbero rientrati immediatamente nella piazza e pubblicava gli avvisi per la relativa manifestazione di interesse.
4.- Giudizio di primo grado.
4.1- Con ricorso iscritto al n. 820 del 2010 del ruolo generale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Danila Sala e altri 94 operatori commerciali chiedevano l’annullamento:
I) della deliberazione n. 100 del 18 febbraio 2010, nella parte in cui:
a) limitava a 90 il numero delle postazioni rispetto alle 179 postazioni che prima occupavano la piazza Trento e Trieste e le aree limitrofe;
b) dettava le linee guida in relazione alla uniformità dei banchi e dei tendaggi;
c) disponeva l’allontanamento degli automezzi dopo le operazioni di carico e scarico;
II) della deliberazione di approvazione del progetto preliminare del concorso Pratum Magnum nella parte in cui costituisse presupposto della delibera impugnata;
III) chiedevano la condanna del Comune di Monza ad emanare ogni provvedimento necessario al regolare svolgimento del mercato del giovedì, settore non alimentare, nella sede di Piazza Trento e Trieste, e nelle aree indicate dal Piano delle Regole di Monza nonché al risarcimento del danno.
Con motivi aggiunti impugnavano:
IV) la determinazione dirigenziale n. 915 del 12 aprile 2010, recante “Avviso per la formazione della graduatoria per l’assegnazione decennale di n. 90 posteggi nel mercato settimanale del giovedì a seguito del rientro parziale degli operatori mercatali settore non alimentare, in piazza Trento e Trieste”, nella parte in cui veniva limitato a 90 il numero dei classificati in graduatoria, erano previste misure degli stalli di metri 7 x 4, era previsto il rilascio di nuove concessioni dei posteggi; non erano ammesse domande condizionate ovvero recanti riserve od eccezioni;
V) l’allegato “A” all’Avviso, recante l’impegno degli operatori al rispetto delle condizioni circa la misura degli stalli, l’uniformità di banchi e tende e l’ allontanamento dalla piazza degli automezzi al termine delle operazioni di carico e scarico delle merci.
4.1.2. Questi i motivi posti a sostegno dei gravami:
a) violazione dell’art. 42 del d. lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 18 dello statuto del Comune, dell’art. 6 della l. regione Lombardia n. 6 del 2010 e dell’art. 29 del regolamento comunale per l’esercizio dei mercati, in ragione dell’incompetenza della giunta ad incidere su scelte pianificatorie e programmatorie in materia di aree mercatali e di esercizio dell’attività mercatale, di competenza del consiglio;
b) violazione del PGT del Comune di Monza e degli atti in materia di pianificazione;
c) violazione della delibera di giunta regionale n. 8/8570 del 2008, perché la giunta municipale non potrebbe modificare le dimensioni dei posteggi previste dal regolamento comunale;
d) difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per sviamento, illogicità; violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata, con riguardo alle prescrizioni in ordine alla dimensione ed ai colori dei banchi e del maggior onere imposto agli operatori commerciali;
e) violazione della delibera di giunta regionale n. 8/8570 del 2008, in relazione alla prescrizione sull’allontanamento dalla sede mercatale degli automezzi.
4.3- Con separati ricorsi integrati da motivi aggiunti, iscritti ai numeri 822, 823 e 824 del 2010 del ruolo generale del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Pezzotti Norberta, Musolino Alessandro e Bordin Roberta Paola impugnavano la stessa deliberazione di giunta comunale n. 100 del 18 febbraio 2010, e gli atti del procedimento di rientro nella sede della piazza di Trento e Trieste, deducendo gli stessi vizi dedotti con il ricorso collettivo.
Tutti i ricorsi contemplavano anche la domanda di risarcimento danni.
4.4. Il Comune di Monza resisteva in tutti i suddetti ricorsi, eccependo in rito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, l’inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi, la carenza di interesse, la inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ad almeno uno dei contro interessati, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse riguardo ai mercatali associati all’Unione dei Commercianti e alla Confesercenti, l’inammissibilità per non aver impugnato la nota del 23 marzo 2009 che preannunciava tali condizioni e l’inammissibilità per acquiescenza, relativamente ai ricorrenti che avevano presentato domanda di rientro.
Nel corso del giudizio, il Comune di Monza, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria del TAR depositava in giudizio relazione del Dirigente settore pianificazione territoriale comunale in merito alla compatibilità del mercato cittadino con le previsioni del PGT, la tavola “A13” del Documento di Piano; copia conforme degli atti di approvazione e successiva variante del PGT e lo stradario di Monza.
Le parti depositavano memorie difensive e di replica.
5.- Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
5.1- Con sentenza n. 3267 del 2010 del 27 luglio 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciando sul ricorso n. 820 del 2010, respinte le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Monza, accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti. Dichiarava inammissibile l’istanza di condanna al risarcimento in forma specifica e condannava l’amministrazione intimata alla refusione delle spese di giudizio liquidate in euro 10.000,00.
La sentenza impugnata riconosceva la legittimazione dei ricorrenti, in quanto 23 di essi avevano depositato in giudizio l’autorizzazione comunale in corso di validità, che assumeva essere idonea a supportare la legittimazione processuale all’impugnazione di un atto a contenuto generale.
Riteneva infondate e respingeva le altre eccezioni in rito, considerando che:
a) era comune a tutti i ricorrenti l’annullamento delle condizioni più gravose all’esercizio del commercio ambulante fissate con la delibera impugnata;
b) non era possibile individuare i nominativi dei controinteressati;
c) non era stato provato che i mercatali associati all’Unione dei Commercianti e alla Confesercenti, avessero partecipato alla seduta della commissione comunale per il commercio tenutasi il 9 luglio 2009, né che costoro avessero condiviso le scelte dell’amministrazioni in ordine alle condizioni apposte al rientro del mercato
e) la nota del 23 marzo 2009 che preannunciava tali condizioni, non aveva natura provvedimentale;
f) la domanda di rientro era stata presentata prima che fossero dettate le prescrizioni cui era subordinato il rientro.
Nel merito, riteneva fondate le censure dedotte con il ricorso introduttivo, ravvisando:
g) l’incompetenza della giunta comunale ad incidere su scelte pianificatorie e programmatorie, quali quelle che afferiscono la collocazione del mercato e il trasferimento o le modalità di esercizio, appartenendo alla competenza del consiglio comunale, in quanto qualificabili nei termini di atti generali di programmazione;
h) l’illegittimità della delibera di giunta gravata che in difformità dal piano urbano del commercio e dal piano delle regole allegato al PGT avrebbe modificato l’area di effettivo svolgimento del mercato escludendo il tratto di via Passerini e di via Italia all’altezza della piazzetta Upim, rimandando all’ultimazione dei lavori del lotto 3 di largo IV novembre il rientro su tale area;
i) la carenza di motivazione e di istruttoria nella disposta modifica delle dimensioni dei posteggi previste dal regolamento comunale;
l) la violazione del principio di libertà di iniziativa economica e del principio di proporzionalità, in ragione dell’aver subordinato il ritorno degli operatori del mercato al rispetto di prescrizioni di rilievo economico, quali l’uso di banchi della stessa dimensione e dello stesso colore, nonché il divieto della sosta sul mercato degli automezzi per il pericolo del riversarsi sul selciato pregiato di oli lubrificanti o di altre sostanze.
Riteneva di assorbire i motivi dedotti con il ricorso per motivi aggiunti in quanto riproduttivi dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo e dichiarava inammissibile per genericità la domanda di condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento in forma specifica.
Condannava l’amministrazione intimata alla refusione delle spese di giudizio liquidate in euro 10.000,00.
5.2- Con sentenze numeri 3268, 3269 e 3270 del 29 luglio 2010, il TAR dichiarava improcedibili i ricorsi proposti rispettivamente da Pezzotti Norberta, Musolino Alessandro e Bordin Roberta Paola, con compensazione di spese di giudizio, salvo il rimborso del contributo.
La decisione di improcedibilità era basata sulla sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti oggetto di gravame in conseguenza dell’annullamento disposto con la sentenza n. 3267 del 2010 pubblicata il 27 luglio 2010 resa sul ricorso n. 820 del 2010.
6.- Giudizi di appello.
6.1- Il Comune di Monza con ricorso in appello rubricato al n. 7532 del 2010 impugnava la suddetta sentenza del TAR Lomabardia n. 3267 del 27 luglio 2010, chiedendone l’annullamento o la riforma, previa sospensione cautelare della sua efficacia, deducendone l’erroneità alla stregua dei seguenti motivi:
1) erronea interpretazione e rappresentazione della documentazione in atti; erroneità, contraddittorietà e perplessità della motivazione; violazione degli articoli 81 e 100 del codice di procedura civile e degli articoli 3 e 97 Cost.; degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 21 della l. n. 1034 del 1971, con riguardo al rigetto delle plurime eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, riproposte con l’appello.
2) erroneità delle statuizioni per erronea interpretazione e rappresentazione in fatto; contraddittorietà e perplessità della motivazione, difetto di motivazione su punti decisivi della controversia, falsa applicazione degli atti pianificatori, violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 267 del 2000 in materia di competenza degli organi comunali; violazione del principio di proporzionalità e dei principi e della normativa in materia di mercati.
Lamentava anche la abnorme condanna alle spese di lite.
6.2 – Con separati atti di appello rubricati ai numeri 8276/2010, 8277/2010 e 8279/2010 Musolino Alessandro, Bordin Roberta Paola e Pezzotti Norberta hanno impugnato rispettivamente le sentenze del TAR Lombardia n. 3269, n. 3270 e n. 3268 del 29 luglio 2010, deducendone l’erroneità e la violazione degli articoli 24 e 133 della Costituzione e degli articoli 99 e 112 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la declaratoria di improcedibilità ed assumendo che l’annullamento con altra sentenza dei provvedimenti gravati, posto a base della declaratoria di improcedibilità, non sarebbe satisfattivo delle pretese da essi ricorrenti azionate, sia perché l’annullamento non sarebbe stato disposto con sentenza passata in giudicato e sia perché sarebbero stati privati della possibilità di agire in sede esecutiva, a parte anche il solo interesse morale alla decisione di merito.
Nel merito chiedevano l’accoglimento delle censure dedotte in primo grado.
6.3- Il Comune di Monza, costituito in tutti i giudizi, ha riproposto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di ciascuno dei ricorrenti (non avendo i medesimi provato la propria legittimazione ad agire ed essendo scadute per decorso decennio le rispettive autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico) e tutte le altre eccezioni in rito; nel merito, ha concluso per il rigetto dell’appello e comunque delle cenusre solevate in primo grado.
6.4. Con memoria e documentazione tempestivamente depositata, il Comune di Monza ha insistito per l’accoglimento dell’appello nrg. 7532/2010 per tutte le motivazioni esposte in rito e in diritto, rappresentando di aver dato, nelle more del giudizio, integrale attuazione alla sentenza impugnata, accordando il posizionamento di 179 postazioni, mediante riduzione della misura degli stalli, demarcandone le singole dimensioni con apposita verniciatura sul selciato pregiato della piazza riqualificata, che la situazione di affollamento e disomogeneità delle 179 bancarelle, stride apertamente con qualsiasi criterio di adeguato decoro urbanistico ed architettonico del contesto monumentale; di aver appaltato ed ultimati i lavori per la realizzazione del lotto 2 del progetto c.d. Pratum Magnum e assegnate le risorse per la realizzazione degli ultimi due lotti.
Ha, inoltre, eccepito l’improcedibilità dell’appello nrg. 8279/2010 proposto da Pezzotti Norberta, atteso che dall’11 febbraio 2010, quest’ultima svolge l’attività mercatale all’interno della piazza di Trento e Trieste e che la stessa avrebbe ottenuto piena soddisfazione delle proprie aspettative.
6.5. Si sono costituite in giudizio tutte le parti intimate che hanno depositato memorie difensive e di replica e alla pubblica udienza del 15 maggio 2014, gli appelli sono stati assegnati in decisione.
7.- Motivi di diritto.
7.1- Gli appelli numeri 8276, 8277, 8279 e 7532 del 2010, indicati in epigrafe, vanno riuniti ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 70 c.p.a. stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva che li avvince.
7.2- Per economia processuale va esaminato per primo l’appello proposto dal Comune di Monza, contrassegnato con il n. 7532 del 2010, in considerazione della completezza delle questioni che pone del tutto speculari a quelle dedotte con gli appelli individuali, sicché la decisione sul suddetto gravame è risolutiva ai fini della decisione di tutti gli atti di appello.
7.3. In via preliminare il Collegio osserva che:
a) il thema decidendum del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 104 c.p.a, è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado nei limiti in cui sono criticamente e specificamente riproposte nei mezzi di gravame, sicché non possono trovare ingresso censure nuove in spegio al divieto sancito dall’art. 104 c.p.a.; per comodità saranno prese in esame direttamente le cesnure articolate in prime cure nei limiti in cui sono state specificamente riproposte a mente dell’art. 101 c.p.a.;
b) è inammissibile l’impugnazione, peraltro, condizionatadel progetto Pratum Magnum, atteso che la relativa domanda non è stata presa in considerazione dall’impugnata sentenza, che non risulta gravata in parte qua nelle forme rituali; comunque tale domanda sarebbe tardiva, atteso che la delibera di approvazione del progetto Pratum Magnum è stata pubblicata all’albo pretorio dal 30 giugno 2006 al 15 luglio 2006 ed inammissibile perché esiste un giudicato (sentenza n. 2535 del 2006 del Consiglio di Stato) sulla legittimità del suddetto progetto e sulla assenza di lesività nei confronti degli operatori delle aree mercatali, oltre ad essere inammissibile perché contrassegnata da estrema genericità;
c) si deve dare atto dell’omessa impugnativa, da parte dei privati, del capo della sentenza che ha respinto la domanda di risarcimento del danno;
d) attesa l’infondatezza nel merito dell’originario ricorso di primo grado si prescinde dall’esame delle plurime eccezioni pregiudiziali e preliminari di rito sollevate dalla difesa del Comune di Monza nell’appello in trattazione
8.- Appello n. 7532 del 2010.
8.1- Il Comune appellante, con il primo articolato motivo di merito, assume l’erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado della documentazione depositata agli atti del giudizio, da cui sarebbe conseguita un’erronea rappresentazione in fatto e conseguente errore di giudizio.
La censura è fondata.
8.1.1.- La sentenza impugnata, richiamando gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e la delibera di giunta regionale n. VIII/352 del 2007, ha affermato che l’esatta indicazione dell’area dove deve svolgersi in Monza il mercato settimanale non alimentare del giovedì, oltre che il numero dei posteggi degli operatori ivi collocabili, debba essere desunta dal Piano delle Regole e dai relativi allegati, tra cui il piano Urbano del Commercio e dalle relative planimetrie che comprenderebbero anche le aree relative allo slargo di via Italia (c.d. piazzetta Upim) ed il tratto di strada di via Passerini, nella parte compresa tra via Zavattari e via Italia, non considerate dalla delibera di giunta n. 100 del 2010.
Sul punto va osservato che:
a) il Piano Urbano del Commercio è un atto meramente ricognitivo e non ha natura pianificatoria e prescrittiva.
b) il piano Urbano del Commercio, diversamente da come si assume nella sentenza impugnata, non risulta nemmeno allegato al Piano delle Regole.
Tanto si evince dalla delibera n. 71 del 29 novembre 2007 (prodotta dal Comune di Monza in sede di adempimento istruttorio) che ha approvato in via definitiva il PGT composto da tutti gli elaborati tecnici, vale a dire: Documento di piano costituito dagli Elaborati da A1 a A16, Piano dei Servizi (Allegati da B1 a B6) e Piano delle Regole (Allegati da C1 a C12, tra i quali non figura il piano urbano del commercio).
Il Piano Urbano del Commercio insieme ad altri elaborati, riportati tra gli allegati “a titolo descrittivo, ricognitivo ed illustrativo” è stato dunque utilizzato a soli fini istruttori per l’elaborazione del PGT di cui non costituisce, pertanto, parte integrativa o prescrittiva, essendo privo, a questi limitati fini, di natura deliberativa.
Ne consegue che:
- le aree relative allo slargo di via Italia (c.d. piazzetta Upim) ed il tratto di strada di via Passerini, nella parte compresa tra via Zavattari e via Italia, non sono comprese nell’azzonamento relativo all’ambito dell’area mercatale di piazza Trento e Trieste;
- le suddette aree sono state utilizzate per ospitare il mercato in via meramente transitoria nelle more della esecuzione dei lavori su piazza Trento e Trieste, in esecuzione del lotto 1 del progetto c.d. Pratum Magnum;
- le suddette aree non hanno mai acquisito in forza di atti pianificatori la vocazione ad aree mercatali, non rilevando il fatto che storicamente l’area mercatale si estendesse su tali vie;
- il contrasto tra il piano urbano del commercio e il piano generale territoriale ed il progetto Pratum Magnum, si risolve dando prevalenza agli atti pianificatori e non al piano urbano del commercio.
8.1.2.- Non è ascrivibile alla delibera n. 100 del 2010 la definizione e perimetrazione delle aree mercatali.
La suddetta delibera non ha disposto alcuna modifica, né integrazione o restrizione delle originarie previsioni del PGT riguardo alle aree destinate alla collocazione del mercato cittadino del giovedì, né ha escluso aree originariamente vocate a tale destinazione, né dimezzato il numero delle postazioni assegnate diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, atteso che lo strumento di pianificazione del territorio non ha mai previsto lo svolgimento del mercato sulla c.d. Piazzetta Upim, né sulla via Passerini.
Sulla base del progetto Pratum Magnum e sulla base della progettazione relativa a Piazza Trento e Trieste e spazi pubblici limitrofi, di cui alla deliberazione n. 393 del 2006, alla quale il PGT opera espresso rinvio, lo svolgimento del mercato è previsto debba avvenire con il posizionamento di 179 postazioni di m. 7x4 sulle tre piazze Trento e Trieste, Carducci e Largo IV novembre.
8.1.3.- Da quanto esposto consegue l’erroneità della sentenza impugnata, quanto alla ravvisata incompetenza della giunta comunale, atteso che la delibera di giunta n. 100 del 2010 si configura come atto meramente attuativo di scelte già disposte con atti pianificatori formalmente approvati.
Invero:
a) il provvedimento di rientro parziale è in linea con le previsioni del PGT e con quelle del progetto Pratum Magnum di cui ha attuato le previsioni, seppure limitatamente alla piazza Trento e Trieste;
b) non sussiste l’asserita disposta riduzione delle postazioni da 179 a 90, atteso che restano del tutto immutate le 179 postazioni da posizionarsi nell’intera area mercatale e non già sulla sola piazza Trento e Trieste;
c) non è esatto che la giunta abbia di sua iniziativa disposto in ordine alle dimensioni delle postazioni, la cui misura è prevista dal progetto Pratum Magnum.
8.1.4- La sentenza impugnata, quindi, erroneamente ha ravvisato la incompetenza della giunta comunale ad adottare la deliberazione n. 100 del 2010, trattandosi al contrario di adempimento di competenza della giunta, meramente esecutivo di scelte adottate con atti consiliari legittimi e con atti pianificatori ormai definitivi, la cui legittimità è stata acclarata anche in sede giudiziale (in ordine alla legittimità del progetto Pratum Magnum, si è espressa questa sezione con sentenza n. 2535 del 2006 alle cui motivazioni si rinvia ed il TAR Lombardia con sentenza n. 1778 del 2008).
8.1.5- La questione inerente la progettazione e la riqualificazione di Largo IV novembre è inammissibile, atteso che non costituisce un punto su cui la sentenza del TAR ha basato la pronuncia, essendosi limitata a dare atto che i provvedimenti inerenti la sistemazione di quest’area sarebbero stati adottati solo dopo l’adozione della delibera n. 100 del 2010.
Comunque, il rilievo del TAR che tali lavori non sarebbero stati di imminente inizio è smentita dai fatti, atteso che nelle more del giudizio è stato approvato il progetto esecutivo e sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2010 – 2012 e nell’elenco annuale 2010 gli interventi in Largo IV Novembre e via Zavattari (per via Zavattari, peraltro, era stata in sentenza positivamente valutata la disponibilità manifestata dal Comune ad un utilizzo parziale mediante il posizionamento di alcune postazioni).
8.1.6- Le considerazioni addotte sul rischio del contenzioso ove i mercatali avrebbero dovuto essere a breve nuovamente trasferiti per dare corso ai lavori su largo IV novembre, sono conclusivamente inammissibili, in disparte la circostanza che non è mai stato formalizzato alcun impegno in tal senso da parte dei mercatali.
8.1.7- Errata e illogica è la decisione del TAR nella parte in cui accoglie il terzo motivo di ricorso.
Invero, la scelta di attuare il rientro parziale del mercato, era dovuta al contestuale rispetto della misura delle postazioni fissate dal progetto Pratum Magnum e delle dimensioni della piazza.
In conclusione la delibera di giunta comunale n. 100 del 2010 non è affatto contrassegnata da difetto di motivazione o di istruttoria, tenuto conto che non vi era alcuna esigenza di valutare l’opportunità della riduzione delle postazioni che sono del tutto immutate nel numero di 179, nell’intera area mercatale, recuperata solo parzialmente alla data del disposto rientro.
8.1.8- Il ravvisato vizio di sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione incentrato sull’assunto che l’unico intento del Comune di Monza sarebbe stato quello di ridurre il numero dei mercatali sulla piazza storica da tutelare, è privo di giuridica consistenza, atteso che il rientro parziale dei mercatali trova ragione come detto nella capienza della piazza di Trento e Trieste e nella misura delle postazioni secondo la disciplina contenuta nel progetto Pratum Magnum, di cui la giunta, con la delibera n. 100 del 2010, ha fatto mera applicazione.
8.1.9- La circostanza che i provvedimenti gravati non avrebbero dato adeguato conto della mancata condivisione delle proposte avanzate dagli operatori mercatali, è mera asserzione, essendo indimostrato che vi siano state proposte presentate tramite i canali ufficiali, tranne una che è stata valutata e non condivisa con ampia motivazione, perché prospettava il posizionamento di 179 stalli sulla sola Piazza Trento e Trieste, ovvero il posizionamento su via Passerini e piazzetta Upim che non sono destinate a sede mercatale, il rientro su largo IV novembre, malgrado la prossimità dei lavori di riqualificazione e il posizionamento di alcuni stalli in aderenza e a ridosso del palazzo comunale.
9.- Scendendo all’esame del motivo incentrato sull’asserita violazione del principio di libertà di iniziativa economica e del principio di proporzionalità -in ragione dell’aver subordinato il rientro degli operatori in piazza Trento e Trieste al rispetto di prescrizioni sulla uniformità delle dimensioni dei banchi e dei tendaggi, che, a detta del TAR, si risolverebbero in costi rilevanti a fronte di un decoro estetico che potrebbero essere perseguito in altri modi indicati anche dagli operatori - va osservato che l’assunto del giudice di primo grado non considera che l’art. 22 della l. regionale n. 6 del 2010, stabilisce che l’esercizio dell’attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal comune, sicché non può censurarsi l’esercizio di un potere dell’ente locale, consentito dalla legge e che per le modalità concrete non appare ictu oculi irragionevole o sproporzionato, rispetto all’esigenza di tutelare il decoro urbano e il rispetto dei beni monumentali e architettonici.
Trattasi, invero, di scelte di puro merito, insuscettibili di essere oggetto di censure nell’ambito di un giudizio di legittimità, tanto più che non sono irragionevoli, né precludono, per la modestia dell’onere, l’attività economica.
[color=red]10.- Quanto all’ultimo mezzo con cui si contesta il divieto di usare gli automezzi sia come magazzino per la vendita, che come riparo in presenza di condizioni meteorologiche avverse, non è ravvisabile il pregiudizio derivante da siffatte prescrizioni trattandosi di accorgimento disposto dal progetto Pratum Magnum che ha previsto “opportune aree di sosta per carico e scarico di merci per le attività dei mercatali” ; la relativa impugnazione in parte qua è inammissibile sia per carenza di interesse ad agire che per le ragioni esposte sopra circa l’insindacabilità delle scelte di merito effettuate dall’autorità comunale.
Va da sé che la disciplina prevista per la sede mercatale della piazza Trento e Trieste non preclude che in altre sedi mercatali possa essere usato l’automezzo ove sia il mezzo effettivamente usato per l’esercizio dell’attività, fermo restando che non appare irragionevole l’esigenza sottesa a tale prescrizione di tutelare il selciato pregiato della piazza appena riqualificata dal pericolo di perdite di lubrificanti che potrebbero irrimediabilmente macchiare il selciato.
A tal fine è stato limitato al massimo possibile l’utilizzo di vetture nella piazza, proteggendo il selciato con teli di plastica da porre al di sotto degli automezzi, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci.
11.- In conclusione, nel comportamento complessivo tenuto dal Comune di Monza per disciplinare il rientro degli operatori nella sede mercatale di Piazza Trento e Trieste non si ravvisano i vizi sui quali è fondata la sentenza impugnata.
L’appello del Comune di Monza deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado (ed i motivi aggiunti) a suo tempo proposti dagli attuali appellati.[/color]
12.- Scendendo all’esame dei rimanenti tre appelli, il Collegio osserva che - essendo riemerso in questo grado l’intero thema decidendum dei corrispondenti tre giudizi di primo grado, alla stregua delle considerazioni svolte perl’accoglimento del gravame proposto dal Comune di Monza - possono essere accantonate tutte le questioni ed eccezioni processuali sollevate dalle parti, e respinti nel merito gli originari ricorsi di primo grado corredati dai relativi motivi aggiunti.
13.- Nell’estrema complessità delle questioni dedotte e nel peculiare andamento del processo in primo e secondo grado, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni, a mente del combinato disposto degli artt. 26 c.p.a.e 92 c.p.c. per compensare integralmente fra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti meglio specificati in epigrafe:
a) accoglie l’appello n. 7532 del 2010 e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado e i connessi motivi aggiunti;
b) pronunciando sugli appelli numeri 8276, 8277 e 8279 del 2010, in riforma delle impugnate sentenze, respinge i ricorsi di primo grado e i connessi atti di motivi aggiunti;
c) compensa fra tutte le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente FF
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)