Un albergo attivo già da diversi anni con classificazione tre stelle (casa madre e due dependence), vuole modificare la classificazione e passare a 4 stelle. Ha verificato di possedere i requisiti per un 4 stelle senza apportare modifiche ai locali ma solo aggiungendo alcuni servizi. Inoltre vorrebbe assumere la denominazione di residenza d'epoca limitatamente alla casa madre che possiede il vincolo monumentale. La casa madre ha venti camere per un numero totale di posti letto pari a 39. Il comma 1dell'art. 58 "Residenze d'epoca"della L.R. 42/2000 parla di strutture ricettive con il limite di 25 posti letto. Quindi non sembrerebbe possibile classificare tutta la casa madre come residenza d'epoca. E' possibile comunque classificare come residenza d'epoca solo una parte della casa madre (es. camere del primo piano con l'indicazione precisa dei numeri delle stanze)?
Il titolare cosa deve presentare al Comune? Una semplice dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti per albergo 4 stelle ed eventualmente per residenza d'epoca?
Grazie
Sabina
La legge 42/2000 detta condizioni di esercizio (massimo 25 pax) sulle residenze d’epoca considerandole strutture extra-alberghiere. Anche il regolamento (art. 41) detta i servizi essenziali equiparandole agli affittacamere e alla CAV.
Il comma 4 dell’art. 58, però, dispone che quando il fabbricato "vincolato" ospita una struttura ricettiva alberghiera o un agriturismo (quindi quando non si tratta di struttura extra-alberghiera), questi possono assumere la denominazione di “residenza d’epoca” mantenendo le normali caratteristiche del tipo di struttura di riferimento. In sintesi, l’albergo può mantenere i posti letto anche in numero superiore a 25 e deve continuare ad erogare i servizi previsti dalla relativa classificazione.
Ecco il comma 4 citato:
[i]Gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di "residenze d’epoca", [u]mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico - alberghiere e gli alloggi agrituristici[/u].[/i]
A proposito della comunicazione, l’art. 20 del regolamento dispone che nella DIA, oggi SCIA, sono dichiarati:
[i]a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
b) la denominazione e la classificazione della struttura;
c) i periodi di apertura;
d) il numero delle camere e delle unità abitative;
e) la capacità ricettiva massima consentita, con l'indicazione del numero delle camere singole, delle camere doppie e dei letti aggiunti;
f) le attività di ristorazione presenti nell'esercizio e le eventuali dipendenze di cui all’articolo 17. [/i]
Lo stesso articolo dispone che [i]eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune e che, ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi, il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia d’inizio attività, trasmette alla provincia copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente, allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell’attività[/i] (confronta con art. 36 della legge).
Rammenta che anche la legge, all’art. 34 e 34-bis, dispone che il soggetto attesta l’esistenza dei requisiti previsto dalla normativa, ivi previsti i requisiti della classificazione.
Quindi va bene una comunicazione attestante la nuova classificazione e la nuova denominazione con l’inserimento della locuzione “residenza d’epoca”. Tu inoltrerai la comunicazione alla provincia entro 5 gg