SALVE, la SCIA edilizia, (TRASMESSA TRAMITE PEC DEL DELEGATO E FIRMATA SEMPRE DAL DELEGATO) è ricevibile se trasmessa senza documento di riconoscimento del richiedente?
SALVE, la SCIA edilizia, (TRASMESSA TRAMITE PEC DEL DELEGATO E FIRMATA SEMPRE DAL DELEGATO) è ricevibile se trasmessa senza documento di riconoscimento del richiedente?
[/quote]
A mio avviso allo stato attuale della legislazione e limitatamente alle pratiche presentate al COMUNE/SUAP (discorso diverso vale per CCIAA):
1) le pratiche possono essere presentate da DELEGATO
2) delegato FIRMA DIGITALMENTE tutti i documenti
3) delegato allega PROCURA SPECIALE firmata digitalmente (raro!) o in modo autografo e SCANSIONATA
4) delegato usa la PEC indicata nella procura speciale ed il suo indirizzo vale quale domicilio informatico per quella pratica.
In questa procedura NON OCCORRE la fotocopia del documento del delegante.
ok.
Però parlo di documento di riconoscimento della persona che sottoscrive la SCIA (RICHIEDENTE).
ok.
Però parlo di documento di riconoscimento della persona che sottoscrive la SCIA (RICHIEDENTE).
[/quote]
Sì, come ti dicevo NON occorre la fotocopia del delegante (quello che firma la scia) nè ovviamente tantomeno del DELEGATo che firma digitalmente (i dati di firma sono nel certificato elettronico).
Concordo su:
1) le pratiche possono essere presentate da DELEGATO
2) delegato FIRMA DIGITALMENTE tutti i documenti
3) delegato allega PROCURA SPECIALE firmata digitalmente (raro!) o in modo autografo e SCANSIONATA
4) delegato usa la PEC indicata nella procura speciale ed il suo indirizzo vale quale domicilio informatico per quella pratica.
In questa procedura NON OCCORRE la fotocopia del documento del delegante.
Ma resta sottinteso (per me) che la firma autografa del richiedente poi scansionata dal delegato che invia la Scia firmata digitalmente deve esserci e non disdegnerei neppure il documento del richiedente o ci fidiamo senza dubbi interporre del delegato ???
Concordo su:
1) le pratiche possono essere presentate da DELEGATO
2) delegato FIRMA DIGITALMENTE tutti i documenti
3) delegato allega PROCURA SPECIALE firmata digitalmente (raro!) o in modo autografo e SCANSIONATA
4) delegato usa la PEC indicata nella procura speciale ed il suo indirizzo vale quale domicilio informatico per quella pratica.
In questa procedura NON OCCORRE la fotocopia del documento del delegante.
Ma resta sottinteso (per me) che la firma autografa del richiedente poi scansionata dal delegato che invia la Scia firmata digitalmente deve esserci e non disdegnerei neppure il documento del richiedente o ci fidiamo senza dubbi interporre del delegato ???
[/quote]
PRECISAZIONI:
1) il DELEGATO firma digitalmente e tutti i suoi dati identificativi sono contenuti nel CERTIFICATO DI FIRMA, che vale molto più della scansione di un documento di identità. Comunque in caso di firma digitale il CAD non richiede l'allegazione della fotocopia del documento.
2) per il DELEGANTE il documento non serve perchè la norma lo richiede per la trasmissione alla PA di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. FORMALMENTE, in questo caso, l'interessato non presenta alla PA la documentazione, ma la consegna al delegato. QUINDI non è dovuta.
Se poi l'Amministrazione intende verificare la veridicità della firma potrà chiedere copia della carta di identità al Comune competente.
In alcuni comuni (Firenze) la modulistica prevede l'allegazione del documento d'identità del delegante quando non rilascia la procura con la firma digitale (cosa che succede quasi sempre, soprattutto quando abbiamo a che fare con i privati)..
In alcuni comuni (Firenze) la modulistica prevede l'allegazione del documento d'identità del delegante quando non rilascia la procura con la firma digitale (cosa che succede quasi sempre, soprattutto quando abbiamo a che fare con i privati)..
[/quote]
Che nei modelli si richieda è giustificato (melius est abundare) .... altra cosa la validità giuridica dell'eventuale procura senza fotocopia del documento.
Non parlo di singoli Comuni, ma nell'immaginario collettivo è passata l'idea che allegare la fotocopia del documento rafforzi la validità della firma e la sicurezza del mittente.
NIENTE DI TUTTO QUESTO nella normativa.
La fotocopia è richiesta dal DPR 445/2000 nel caso di invio per fax (qui si per rafforzare la probabilità che il mittente sia veramente quello che compare nel documento) e nel caso di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (non si sa perchè ... ma dura lex sed lex).
Nella prassi la abbiamo iniziata a chiedere per tutto!
Il che va bene .... ma se manca occorre sempre ricordarsi di chiedersi "MA LA LEGGE CHE DICE?"
Tornare alla fonte normativa .... SEMPRE