Buon giorno, avrei necessità del vostro parere in merito alla seguente questione: la nostra amministrazione comunale, nonostante il parere dubbioso - contrario espresso da noi anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 165/2014 di dichiarazione di incostituzionalità del Codice del Commercio della Toscana, avrebbe intenzione di procedere all'approvazione di un piano del commercio in sede fissa che miri a disciplinare in particolare la materie delle medie strutture di vendita nel nostro Comune. A nostro avviso, ciò è possibile soltanto avvalendosi di strumenti di pianificazione urbanistica e non tramite la pianificazione commerciale. Voi che ne pensate?
Grazie tante per la risposta.
Il principio normativo di base concernente la questione specifica, a parere mio, è l’art. 31, comma 2 del DL n. 201/2011 (modificato proprio qualche giorno fa):
[i]Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, [u]potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali[/u].[/i]
A livello locale puoi esplicitare quello che resta della LR n. 28/2005, tenendo conto dei principi espressi, senza, in nessun caso, agire in funzione di regolazione della concorrenza.
La stessa LR n. 28/2005, per la pianificazione, rimanda agli art. 58 e 59 della LR 1/2005, quindi alla distribuzione e localizzazione delle funzioni. Guarda l’art. 17 della LR 28/05, fatto salvo dalla sentenza della C.Cost citata.
Anche io vedo inutile una pianificazione commerciale vecchia maniera con lo studio dei dati economici dato che l’amministrazione non può interferire nella tensione concorrenziale fra operatori.
Vediamo anche il prossimo PIT regionale come disciplinerà la materia dell’insediamento delle medie e grandi strutture