Data: 2014-08-25 09:39:08

Help me - Un bel rompicapo art. 201 c.d.s.

Sentenza della Corte di Cassazione 6971/2011

Art. 201 CdS
Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. [b]Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione[/b]. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.

"Accertamento" inteso come data in cui avviene l'accertamento dell'infrazione e, dunque, 90 giorni dalla data certa di commissione o, come alcuni sostengono dalla data in cui le amministrazioni assumono le indicazioni del proprietario dell'autoveicolo, quando non sono in condizione di comminare direttamente la sanzione? La norma parla di[i] “entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.”[/i]  Ecco, appare questo un termine del tutto discrezionale e dunque fuori dalla esatta cognizione del trasgressore. Mi risultano diverse interpretazioni da parte dei giudici di pace e anche la sopracitata sentenza della Cassazione non credo sia esaustiva nella soluzione della problematica. Voi ne sapete qualcosa in più?
[email]ciromontella@outlook.it[/email]

riferimento id:21095
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it