Buongiorno.
Una grossa azienda con sede legale nel nostro Comune, ha iniziato un'attività di vendita on line nel Comune di Roma.
Dietro nostra indicazione, sulla base di quanto disposto dall'art. 66 della LRT 28/2005 (come modificato dalla LR 28/09/2012 n. 52 art. 45) e dall'art. 18 del D Lgs 114/98 (come modificato dal D Lgs 59/2010 e dall'art. 6 del D Lgs 06/08/2012 n. 147) avrebbe dovuto presentare apposita SCIA al SUAP nel quale si intende avviare l'attività.
L'Ufficio di Polizia Amministrativa di "Roma Capitale" ha proceduto a carico di detta azienda, ai sensi degli artt. 18 e 22 del D Lgs 114/98 perchè è stata iniziata l'attività di vendita on line o commecio elettronico, in assenza di "SCIA da presentarsi al comune ove è ubicata la sede della società titolare".
Abbiamo sbagliato noi ad indicare all'azienda che la SCIA doveva essere presentata al SUAP del comune dove si intendeva iniziare l'attività (a parte il fatto che sia stata presentata o meno...)?
Ci sentiamo corresponsabili...
Grazie.
Un caro saluto.
Lorella Zanaboni
Avete fatto bene. l'art. 68 del d.lgs n. 59/2010 è molto chiaro.
Art. 68 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello
unico per le attivita' produttive [b]del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'[/b], ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ha chiaramente sbagliato il Comune di Roma ... fate presente il fatto all'interessato perché si difenda presentando scritti e memorie e chiedendo archiviazione del procedimento sanzionatorio
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