Data: 2014-08-23 08:38:13

Notifica a mezzo pec delle sanzioni - Legge 98/2013

Buongiorno.
Vorrei sapere se, in base a quanto indicato dalla Legge 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) è possibile notificare alle imprese, ormai obbligate ad avere un indirizzo pec, le sanzioni del C.d.S..
È possibile o bisogna attendere un qualche decreto attuativo?
Se ciò è possibile, il verbale deve essere firmato digitalmente o è sufficiente l'indicazione  dei verbalizzanti ?

riferimento id:21088

Data: 2014-08-23 10:29:33

Re:Notifica a mezzo pec delle sanzioni - Legge 98/2013


Buongiorno.
Vorrei sapere se, in base a quanto indicato dalla Legge 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) è possibile notificare alle imprese, ormai obbligate ad avere un indirizzo pec, le sanzioni del C.d.S..
È possibile o bisogna attendere un qualche decreto attuativo?
Se ciò è possibile, il verbale deve essere firmato digitalmente o è sufficiente l'indicazione  dei verbalizzanti ?
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Salve,
a mio avviso NON solo non vi sono ostacoli normativi all'utilizzo della PEC per la notifica dei verbali di contestazione per le violazioni diverse da quelle previste dal CdS, anzi, tale prassi è da ritenersi DOVEROSA in ossequio ai prinicipi di economicità, efficacia ed efficienza.
Del resto la notifica tramite PEC è già diffusissima ad esempio per le violazioni contestate dalla CCIAA (vedi http://www.lo.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=827, http://www.ca.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=751)
SUGGERISCO di notificare il verbale sottoscritto digitalmente (NON necessariamente dai verbalizzanti, volendo anche dal dirigente/responsabile o dal dipendente addetto alla trasmissione quale dichiarazione di copia conforme all'originale).
Esiste giurisprudenza tuttavia che considera valida la trasmissione anche di documenti non sottoscritti in quanto è "ragionevolmente certa" la provenienza e quindi può ritenersi valido anche l'invio di PDF con le firme scansionate.

PIU' problematica è la applicazione per le violazioni previste dal Codice della Strada proprio per la disposizione citata che (come al solito!) rinvia ad un decreto attuativo (come al solito) ancora non emanato. Si veda: http://polizialocale-mase.blogspot.it/2012/11/notifica-dei-verbali-cds-tramite-pec-e.html

Un approfondimento:
http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?t=76260&view=next&sid=2135afad7b5840e000a5fa27c46d6a36

riferimento id:21088

Data: 2014-08-23 11:14:53

Re:Notifica a mezzo pec delle sanzioni - Legge 98/2013

Ergo bisogna attendere un decreto attuativo che forse non vedremo mai.... Preferisco evitare l'invio dei verbali del C.d.s. via pec in quanto, in caso di ricorso, l'Amministrazione soccomberebbe con conseguente danno erariale per vizio nella notifica da parte dell'operatore.
Attendiamo fiduciosi un decreto !!

riferimento id:21088

Data: 2014-08-23 13:21:08

Re:Notifica a mezzo pec delle sanzioni - Legge 98/2013


Ergo bisogna attendere un decreto attuativo che forse non vedremo mai.... Preferisco evitare l'invio dei verbali del C.d.s. via pec in quanto, in caso di ricorso, l'Amministrazione soccomberebbe con conseguente danno erariale per vizio nella notifica da parte dell'operatore.
Attendiamo fiduciosi un decreto !!
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Purtroppo può essere vero perchè i giudici, quando si tratta di violazioni al Codice della Strada, sono spesso "pro-reo" .... siamo iper-garantisti con i guidatori (forse perchè quasi tutti i giudici sono anche guidatori).
E spesso si assiste ad annullamenti per vizi formali ....

Meglio cautelarsi fino all'arrivo del Decreto

riferimento id:21088

Data: 2014-09-23 05:24:45

Re:Notifica a mezzo pec delle sanzioni - Legge 98/2013

Cogliamo l'occasione per ricordare il DIVIETO di uso del FAX: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15033.0


[color=red][size=24pt]APPROFONDIMENTI[/size][/color]

Con le modifiche al Decreto Fare finisce l’era del fax nelle comunicazioni tra PA
http://saperi.forumpa.it/story/73661/con-le-modifiche-al-decreto-fare-finisce-l-era-del-fax-nelle-comunicazioni-tra-pa

L’art.14 del così detto “decreto del fare” D.L. 21/6/2013 n.69, convertito con la legge 9/8/2013 n.98,  ha modificato due norme eliminando di fatto la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di continuare ad utilizzare il fax per le comunicazioni. Si risparmieranno così quintali di carta ( nella quantità stimata di circa 11 mila tonnellate all’anno) e di toner, con evidenti risparmi di spesa per gli Enti.
http://www.siapol.it/sezione.php?d=3196

Verifiche PA
http://www.na.camcom.it/wps/wcm/connect/registro_imprese/sito/home/uffici/ufficio+informazioni+e+certificazione+r.i./05verifiche+pa

L'articolo 14 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. E' fatto assoluto divieto di usare il fax.
http://www.dplmodena.it/21-08-13DFare69Fax.html

riferimento id:21088

Data: 2014-09-29 12:04:00

Re:Notifica a mezzo pec delle sanzioni - Legge 98/2013

Il verbale notificato via PEC da chi deve essere sottoscritto?
Dal responsabile del procedimento, da altri?

Ancora: nel sito http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?t=76260&view=next&sid=2135afad7b5840e000a5fa27c46d6a36 si può leggere che "[i]nel caso di verbale cartaceo (es. da notificare all'obbligato in solido), viene creata copia informatica (scannerizzazione) conforma all'originale, ai sensi del 149-bis CPC e del DPR 445/2000[/i]".
Il dr Chiarelli scrive che "[i]SUGGERISCO di notificare il verbale sottoscritto digitalmente (NON necessariamente dai verbalizzanti, volendo anche dal dirigente/responsabile o dal dipendente addetto alla trasmissione quale dichiarazione di copia conforme all'originale).
[b]Esiste giurisprudenza tuttavia che considera valida la trasmissione anche di documenti non sottoscritti in quanto è "ragionevolmente certa" la provenienza e quindi può ritenersi valido anche l'invio di PDF con le firme scansionate[/b][/i]".
Queste parti mi interessano particolarmente. Mi può indicare qualche sentenza?

riferimento id:21088

Data: 2014-09-29 21:25:23

Re:Notifica a mezzo pec delle sanzioni - Legge 98/2013


Il verbale notificato via PEC da chi deve essere sottoscritto?
Dal responsabile del procedimento, da altri?

Ancora: nel sito http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?t=76260&view=next&sid=2135afad7b5840e000a5fa27c46d6a36 si può leggere che "[i]nel caso di verbale cartaceo (es. da notificare all'obbligato in solido), viene creata copia informatica (scannerizzazione) conforma all'originale, ai sensi del 149-bis CPC e del DPR 445/2000[/i]".
Il dr Chiarelli scrive che "[i]SUGGERISCO di notificare il verbale sottoscritto digitalmente (NON necessariamente dai verbalizzanti, volendo anche dal dirigente/responsabile o dal dipendente addetto alla trasmissione quale dichiarazione di copia conforme all'originale).
[b]Esiste giurisprudenza tuttavia che considera valida la trasmissione anche di documenti non sottoscritti in quanto è "ragionevolmente certa" la provenienza e quindi può ritenersi valido anche l'invio di PDF con le firme scansionate[/b][/i]".
Queste parti mi interessano particolarmente. Mi può indicare qualche sentenza?
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Cassazione Civile - Sentenza n. 6065 del 21 marzo 2005

Svolgimento del processo

A. A. si oppose al verbale elevato a suo carico in data 1 dicembre 2000 dalla polizia municipale di Genova per la violazione, accertata mediante apparecchiatura autovelox, dell'art. 142, comma 8 del codice della strada, e ne chiese l'annullamento in quanto privo di qualsivoglia sottoscrizione autografa e del nominativo dell'agente accertatore, oltre che per la mancata contestazione immediata della infrazione.

Resistette il Comune di Genova.

Il giudice di pace del capoluogo ligure, con sentenza del 28 settembre 2001, rigettò l'opposizione, rilevando che: il verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori "deve ritenersi legittimo se redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati" in ogni caso, l'indicazione nel corpo del verbalemedesimo di una qualifica unita all'espressione "pro tempore" permetteva l'identificazione del soggetto responsabile dell'immissione dei dati; l'immediata contestazione della violazione non era concretamente possibile, procedendo l'autovettura a elevata velocità; d'altra parte, non era consentito a esso giudice sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento dell'infrazione in termini di impiego di mezzi e di uomini.

Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione la A., facendo valere due motivi di impugnazione, contro cui non ha esplicato difese l'intimato Comune di Genova.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso - con il quale lamenta letteralmente violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. per omessa motivazione su punto decisivo della controversia - la ricorrente deduce che, tenuto conto della situazione dei luoghi (strada urbana a moderato scorrimento), la contestazione insediata, previo fermo dell'autovettura, era possibile e non si appalesava plausibile il riferimento contenuto nel verbale alla "mancanza di personale incaricato della contestazione".

A parte l'erronea indicazione, quale norma violata, dell'art. 360 c.p.c. n. 5 - che è ovviamente norma strumentale in base alla quale gli errori in iudicando e/o in procedendo, possano essere denunciati - la doglianza è infondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada - che indica, "di massima", i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata di cui al precedente art. 201, comma 1 - contempla, alla lettera e), non solo il caso dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento" ma anche quello in cui il veicolo medesimo sia nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". Tale impossibilità, che deve essere indicata - come pacificamente nella specie - nel verbale notificato, va evidentemente riferita alla pattuglia che è preposta al funzionamento dell'apparecchiatura autovelox e procede all'accertamento dell'infrazione l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che giustificano la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimi il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcunmargine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, in riferimento all'astratta possibilità che al servizio fosse addetta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione.

Ciò, da un lato, perchè non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare la modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione, per la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, il dispiegamento di una pluralità di pattuglie, che renderebbe particolarmente oneroso, e comunque non facilmente praticabile, il valido accertamento di violazioni che pongono in essere situazioni di pericolo per la vita delle persone, legittimamente accertabili con il corretto uso della moderna tecnologia (vedi Cass. nn. 3017/2004, 11971/3003, 11722/3003, 4048/2003, 9438/2001, 4571/2001, 3836/2001, 2494/2001, 12330/1999).

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi di motivazione, reitera la doglianza di nullità formale del verbale, che non reca la sottoscrizione autografa nè il nominativo del responsabile dell'immissione dei dati ex art. 6 quater legge 15 marzo 1991 n. 80, non essendo a tal fine idonea l'indicazione della qualifica funzionale accompagnata dall'espressione "pro tempore".

Anche tale motivo è infondato.

In fatto, è pacifico che il rilievo "autovelox" fu operato da pattuglia composta da due agenti, mentre il processo verbale notificato alla proprietaria del mezzo risulta redatto, sulla base della prova fotografica e della relazione degli agenti accertatori, da altro addetto allo stesso ufficio individuato con la qualifica rivestita pro tempore.

Orbene, il riferimento alla normativa della legge 15 marzo 1991 n. 80 e, in particolare, alla disciplina di cui all'art. 6 quater, quanto agli atti amministrativi degli enti locali emessi mediante sistemi informatici e alla validità della mera indicazione a stampa del soggetto responsabile, trova specifica ed esaustiva risposta nella successiva normativa dettata dall'art. 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del nuovo Codice della Strada), che nell'ultima parte del 3^ comma prevede, per i verbali redatti - come nella specie - con sistemi meccanizzati (o di elaborazione), la notificazione con modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando dell'accertatore. Ne consegue che la contestazione effettuata mediante la notifica del modulo predisposto con il sistema meccanizzato in virtù della citata norma è pienamente valida anche nell'ipotesi in cui quel modulo non sia stato sottoscritto dall'organo accertatore, ma rechi l'intestazione del relativo ufficio o comando, restando in siffatto caso de plano assicurate - in funzione della migliore organizzazione e della speditezza del servizio, avute di mira dal legislatore - le finalità della comunicazione con riguardo alla piena conoscenza e alla conseguente difesa del soggetto a cui è contestata la infrazione.

[promo] E' errato, quindi, che il verbale di accertamento notificato al trasgressore, nella ipotesi di contestazione non immediata, debba recare la sottoscrizione autografa da parte del responsabile dell'immissione dei dati. Per l'art. 200 del (nuovo) codice della strada, se detto verbale è redatto "con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati (come è previsto dagli artt. 383, 4, e 385, commi 3 e 4 del Regolamento d'esecuzione e attuazione dello stesso Codice), la "firma autografa" è sostituita dalla indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile (che, come sottolineato da questa Corte nelle sentenze nn. 6475/2000 e 12105/2001, può essere diverso dall'agente fisicamente presente al momento dell'impiego dell'autovelox, dovendo il termine "organo accertatore" ritenersi comprensivo dell'organizzazione dell'ufficio o comando a cui l'agente appartiene), conformemente al disposto di cui all'art. 3, comma due,secondo periodo, del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, che pone la regola generale secondo cui "gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati". Sul punto questa Corte già si è pronunciata nel senso che la redazione del verbale di contestazione attraverso sistemi automatizzati esclude - per ragioni funzionali - la sottoscrizione autografa (Cass. nn. 16417/2002, 1923/1999, 9394/1997, 7234/1996).

Resta la questione della identificabilità del "soggetto responsabile" individuato, per come pacifico in fatto, solo con la indicazione della qualifica e con l'aggiunta della dicitura pro tempore.

Ritiene questa Corte che la non precisa ottemperanza, quanto all'atto amministrativo in esame, della prescrizione dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39 del 1993, relativa all'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, non sia sufficiente nella specie a determinare la nullità dell'atto stesso, dovendosi le modalità di sottoscrizione concretamente attuate ritenersi equipollenti a quelle previste dalla legge, infatti esse consentono, in caso di necessità, l'identificazione del soggetto indicato come autore dell'atto; inoltre la precisazione della qualifica del medesimo consente la verifica della sua competenza più agevolmente di quanto sia possibile sulla base della indicazione del solo nominativo, prevista dalla legge (circa la validità, in riferimento al citato art. 3 D.lgs. n. 39/1993, di un'ordinanza amministrativa sanzionatoria redatta con strumenti informatici e recante in calce un facsimile a stampa della firma del funzionario delegato, cfr. Cass.n. 7234/1996; circa la rilevanza, in mancanza della firma autografa in calce ad analoghi provvedimenti, di elementi che consentano di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell'atto a chi debba esserne l'autore, cfr. Cass. n. 16204/2000 e n. 16417/2002).

Il ricorso va in definitiva rigettato. Non v'è luogo a pronuncia sulla spese del presente giudizio, disertato dall'ente intimato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005

riferimento id:21088

Data: 2017-04-24 13:54:42

Re:Notifica a mezzo pec delle sanzioni - Legge 98/2013

Salve,

sono un assistente amministrativo presso una ASL e ho dei quesiti da porre in merito al topic.

I servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione emettono, fra l’altro, verbali di contestazione di Sanzioni Amministrative.
Tali verbali, se emessi a carico di persone giuridiche, sembra vadano notificati a mezzo PEC, previo rilevamento del corretto indirizzo sul sito Ini-PEC.
Ora, i verbali in questione sono originali cartacei con firma analogica che per la notifica vengono digitalizzati mediante acquisizione a mezzo scanner.

I quesiti sono:

1. Si conferma la possibilità/obbligo di notifica a ½ PEC delle sanzioni amministrative elevate a carico di persone giuridiche? E l’obbligo di notifica a ½ PEC di ogni altro atto oltre alle sanzioni?
2. Il file frutto della digitalizzazione di documento analogico va firmato digitalmente per garantirne l’immodificabilità (pare di si)?
3. Lo stesso file va accompagnato  da Attestazione di Conformità all’originale cartaceo depositato presso l’ufficio?
4. Tale procedura di firma digitale e attestazione di conformità va seguita anche per altri documenti analogici e digitali detenuti presso la UO e inviati a mezzo PEC?

Grazie fin da ora e saluti.

riferimento id:21088

Data: 2017-04-25 18:47:07

Re:Notifica a mezzo pec delle sanzioni - Legge 98/2013

1.  Si conferma la possibilità/obbligo di notifica a ½ PEC delle sanzioni amministrative elevate a carico di persone giuridiche?
[color=red]Si conferma la legittimità (anche se non vi è un obbligo formale) di tale strumento per la notifica delle sanzioni amministrative pecuniarie[/color]

E l’obbligo di notifica a ½ PEC di ogni altro atto oltre alle sanzioni?
[color=red]Si conferma anche in questo caso la possibilità. A nostro avviso l'uso della PEC è DOVEROSO in relazione alle norme sull'economicità dell'azione amministrativa, ma l'uso di strumenti alternativi non inficia la legittimità della notifica stessa[/color]

2.  Il file frutto della digitalizzazione di documento analogico va firmato digitalmente per garantirne l’immodificabilità (pare di si)?
[color=red]Sul punto possiamo dire che:
a) la sottoscrizione digitale consente la dichiarazione di conformità all'originale e evita ogni possibile contestazione
b) formalmente anche in mancanza di firma digitale l'uso della PEC consente tracciabilità ed "immodificabilità
Non si hanno sentenze in merito .... quindi suggeriamo ove possibile la sottoscrizione digitale quale dichiarazione di copia conforme e la conservazione dell'originale analogico
[/color]

3.  Lo stesso file va accompagnato  da Attestazione di Conformità all’originale cartaceo depositato presso l’ufficio?
[color=red]PREFERIBILE anche se può essere sufficiente indicare nel corso della PEC (o nell'oggetto) che la sottoscrizione vale quale dichiarazione di conformità.[/color]

4.  Tale procedura di firma digitale e attestazione di conformità va seguita anche per altri documenti analogici e digitali detenuti presso la UO e inviati a mezzo PEC?
[color=red]Sì può usare per ogni trasmissione, di qualsiasi documento.[/color]

riferimento id:21088

Data: 2018-01-10 17:05:11

Re:Notifica a mezzo pec delle sanzioni - Legge 98/2013

Ulteriori approfondimenti:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2031254-parere-alla-cciaa-di-reggio-emilia-prot-149353-del-28-agosto-2014-ammissibilita-notifica-sanzioni-tramite-pec

http://www.altalex.com/documents/news/2017/07/21/sanzioni-amministrative-delle-asl-sulle-notifiche-a-mezzo-pec

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mise-verbale-accertamento-sanzioni-amministrative-notificazione-tramite-pec

https://www.studiolegalemaino.it/notificazione-delle-sanzioni-amministrative/45

riferimento id:21088
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