ART. 22-bis.
(( (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). ))
((1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera
c) e' inserita la seguente:
"c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una
determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono
costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel
medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto
vendita facente parte della stessa insegna o ditta")).
**************************
ART. 22-ter.
(( (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201). ))
((1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "solo qualora vi
sia la necessita' di garantire la tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni
culturali")).
**************************
[color=red]DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
Art. 31
Esercizi commerciali
1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1,
lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse
le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio"
sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte".
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia
di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente , ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni
culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012 ((,
potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli
operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero
limitazioni ad aree dove possano insediarsi attivita' produttive e
commerciali)). [/color]