Data: 2014-08-22 17:35:15

D.L. 91/2014 convertito L. 116/2014 - ARTICOLO 22 bis, 22 ter

ART. 22-bis.

      (( (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). ))

  ((1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la  lettera
c) e' inserita la seguente:
    "c-bis)  le  manifestazioni  nelle  quali,  a  fronte  di  una
determinata spesa, con  o  senza  soglia  d'ingresso,  i  premi  sono
costituiti da  buoni  da  utilizzare  su  una  spesa  successiva  nel
medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro  punto
vendita facente parte della stessa insegna o ditta")).

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      ART. 22-ter.

(( (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
                              201). ))

  ((1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "solo qualora  vi
sia  la  necessita'  di  garantire  la  tutela  della  salute,  dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei  beni
culturali")).


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[color=red]DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).

          Art. 31

                        Esercizi commerciali

  1. In materia di esercizi commerciali,  all'articolo  3,  comma  1,
lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppresse
le parole: "in via sperimentale" e dopo  le  parole  "dell'esercizio"
sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli  elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte".
  2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia
di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
lavoratori, dell'ambiente , ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni
culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre  2012  ((,
potendo  prevedere  al  riguardo,  senza  discriminazioni  tra  gli
operatori, anche aree interdette agli  esercizi  commerciali,  ovvero
limitazioni ad aree dove possano insediarsi  attivita'  produttive  e
commerciali)). [/color]

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