ART.33
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei
conti)
1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma l e' sostituito dal seguente: "1. Le sezioni regionali della
Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di
legittimita' e regolarita' delle gestioni, verificano il
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A
tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia,
avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario
negli enti in cui non e' prevista la figura del direttore generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato
sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie
della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione; il referto e', altresi', inviato al presidente del
consiglio comunale o provinciale.".
2. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole "Ogni sei mesi" sono sostituite dalla
parola "annualmente" e le parole "nel semestre" sono sostituite dalle
parole "nell'anno";
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:"6. Il presidente della
regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei
controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli
effettuati nell'anno.";
3) al comma 12 e' aggiunto il seguente periodo: "Avverso le
delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
di cui al presente comma, e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni
riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme
e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";
b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: "In presenza" fino a:
"delle norme" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di prevenire o
risolvere contrasti interpretativi".
3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 6 e' aggiunto il seguente periodo:
«gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;
b) al comma 7, dopo la parola: "liste", sono aggiunte le
seguenti: "per i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.".
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti di cui al
comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'
da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge
((14 gennaio 1994)), n. 20, sono inviati dalle amministrazioni
contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del
controllo preventivo di regolarita' contabile, e agli uffici della
Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di
legittimita'. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli
Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile."