ART. 26
(( (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici).))
((1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed
erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita'
nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe
incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari
fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le
modalita' previste dal presente articolo.
2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1,
con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della
producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno
solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla
produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2015, la tariffa incentivante per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle
seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente
dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente
ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;
b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un
incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di
fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le
percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi
titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista
con le tariffe vigenti;
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua
del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita':
1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica
l'opzione di cui alla lettera c).
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui all'articolo 5,
comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014 e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base
di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista
dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a),
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo
1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e
modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di
competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come
rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validita' temporale
dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e
l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di
applicazione del presente articolo.
7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque
denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un
massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari
operatori finanziari europei.
8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti
beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal
soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di
esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato
all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a
fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale
costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T,
corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per
l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello
riconosciuto per la percezione degli incentivi.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti,
provvede a:
a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente di cui al
comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia
come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso
di interesse T di cui al comma 8;
b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30
miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende
complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi
pluriennali;
c) definire le condizioni, le procedure e le modalita' di
riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote
degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli
importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;
d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota
annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto di
cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto
anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro
utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi
pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla
base del tasso di sconto offerto, che non puo' essere inferiore al
tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo
massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali
stabilito per ciascuna asta;
f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il
tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto
delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste
siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli
impianti, delle connesse specificita' in termini di numerosita',
costo presunto del capitale e capacita' di gestione di procedure
complesse;
g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione
dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la
partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in
ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.
10. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio
decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale
differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati
dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma
8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.
11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare
piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi
eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso
totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali
dai contratti di finanziamento stipulati.
12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di
cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione,
le misure di rimodulazione di cui al comma 3.
13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 e'
subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze della compatibilita' degli effetti delle operazioni
sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli
impegni assunti in sede europea)).
******************
ART. 30
(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di
interventi di efficienza energetica ((del sistema elettrico)) e
impianti a fonti rinnovabili)
((01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti:
", ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua
calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di
calore geotermiche";
b) dopo le parole: "diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4" e
prima delle parole: ", realizzati negli edifici esistenti" sono
inserite le seguenti: "e dagli interventi di installazione di pompe
di calore geotermiche,")).
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito il seguente:
«ART. 7-bis
(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili)
1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la
connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo 6, ((e la comunicazione per l'installazione e
l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate)) utilizzando un
modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema
idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni,
dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni
di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7,
commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per
presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la
descrizione sommaria dell'intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della
documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorita'
competenti effettuano i controlli sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del
medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di
assenso, comunque denominati, l'interessato puo':
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli
d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo
scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di
quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione,
decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L'inizio dei lavori e' sospeso fino all'acquisizione dei medesimi
atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello
unico di cui al ((comma 1)) non possono richiedere documentazione
aggiuntiva.
5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari
fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata
all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque
denominati.».
((1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire
e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono inserite
le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".
1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della
comunicazione dell'avvio del procedimento" sono aggiunte le seguenti:
", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute
esigenze istruttorie".
1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: "e che utilizzino il medesimo
tracciato" fino a: "40 metri lineari" sono sostituite dalle seguenti:
", ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo
tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri
lineari";
b) al terzo periodo, le parole: "piu' del 20 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "piu' del 30 per cento")).
2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011
e' inserito il seguente:
«ART. 8-bis
(Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A
tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma
2, ((non superiore a 500 standard metri cubi/ora)), nonche' per le
opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa
riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e
variazione delle matrici biologiche in ingresso;
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla
lettera a).
2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003 n. 387, dopo la parola "biomassa, sono inserite le
seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per
produzione di biometano di nuova costruzione,".
((2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del
2011, dopo le parole: "le regioni prevedono" sono inserite le
seguenti: ", entro e non oltre il 31 ottobre 2014,".
2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del
2011, le parole: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre
il 31 ottobre 2014".
2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28
del 2011, dopo le parole: "a partire da rifiuti" sono inserite le
seguenti: ", compreso il gas di discarica,".
2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: "non sono dovuti
in caso di" sono inserite le seguenti: "installazione di pompa di
calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di".
2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti a
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i
criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli
impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di
valutazione da parte delle autorita' competenti.
5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma
5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori
tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla
normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualita'
dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera".
2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n.
152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto disposto
dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo".
2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1
metro," sono inserite le seguenti: "di microcogeneratori ad alto
rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,".
2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014")).