Data: 2014-08-22 07:20:51

D.L. 91/2014 convertito L. 116/2014 - ARTICOLO 26,30

        ART. 26

(( (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita'  prodotta
                    da impianti fotovoltaici).))

  ((1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi  di  raccolta  ed
erogazione degli incentivi e  favorire  una  migliore  sostenibilita'
nella politica di  supporto  alle  energie  rinnovabili,  le  tariffe
incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari
fotovoltaici,  riconosciute  in  base  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo  25,  comma  10,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo  le
modalita' previste dal presente articolo.
  2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,
con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della
producibilita' media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell'anno
solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla
produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell'anno  successivo.  Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico.
  3. A decorrere dal 1º gennaio 2015,  la  tariffa  incentivante  per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base  di  una  delle
seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
    a) la tariffa e' erogata per un periodo di  24  anni,  decorrente
dall'entrata in esercizio  degli  impianti,  ed  e'  conseguentemente
ricalcolata  secondo  la  percentuale  di  riduzione  indicata  nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;
    b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e'  rimodulata  prevedendo  un  primo  periodo  di  fruizione  di  un
incentivo ridotto  rispetto  all'attuale  e  un  secondo  periodo  di
fruizione  di  un  incentivo  incrementato  in  ugual  misura.  Le
percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli  aventi
titolo all'opzione, un  risparmio  di  almeno  600  milioni  di  euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto  all'erogazione  prevista
con le tariffe vigenti;
    c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua
del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita':
      1) 6  per  cento  per  gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
      2) 7  per  cento  per  gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
      3) 8  per  cento  per  gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 900 kW.
  In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE  applica
l'opzione di cui alla lettera c).
  4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  maggio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12  maggio  2011,  e  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  le  riduzioni  di  cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola  componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui  all'articolo  5,
comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.
  5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per  un  importo  massimo  pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014  e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base
di  apposite  convenzioni  con  il  sistema  bancario,  di  provvista
dedicata o di garanzia  concessa  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi  dell'articolo
1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri  e
modalita' stabiliti con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte  di
competenza  e  ove  necessario,  alla  durata  dell'incentivo  come
rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la  validita'  temporale
dei permessi rilasciati, comunque denominati, per  la  costruzione  e
l'esercizio  degli  impianti  fotovoltaici  ricadenti  nel  campo  di
applicazione del presente articolo.
  7.  I  soggetti  beneficiari  di  incentivi  pluriennali,  comunque
denominati,  per  la  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino  ad  un
massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari
operatori finanziari europei.
  8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai  soggetti
beneficiari nei diritti a percepire  gli  incentivi  pluriennali  dal
soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva  la  prerogativa
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di
esercitare  annualmente,  anche  avvalendosi  del  soggetto  deputato
all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a
fronte della corresponsione di un  importo  pari  alla  rata  annuale
costante,  calcolata  sulla  base  di  un  tasso  di  interesse  T,
corrispondente all'ammortamento finanziario del costo  sostenuto  per
l'acquisto  dei  diritti  di  un  arco  temporale  analogo  a  quello
riconosciuto per la percezione degli incentivi.
  9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  con  propri  provvedimenti,
provvede a:
    a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente di cui  al
comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia
come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso
di interesse T di cui al comma 8;
    b) stabilire  l'importo  minimo,  comunque  non  inferiore  a  30
miliardi  di  euro,  che  l'acquirente  di  cui  al  comma  7  rende
complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di  incentivi
pluriennali;
    c) definire  le  condizioni,  le  procedure  e  le  modalita'  di
riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma  7  delle  quote
degli incentivi  pluriennali  acquistati  o,  in  alternativa,  degli
importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;
    d) stabilire i criteri e le procedure per  determinare  la  quota
annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto  di
cessione da parte di ciascun  soggetto  beneficiario,  tenendo  conto
anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
    e) definire le condizioni, le procedure ed ogni  altro  parametro
utile  per  disciplinare  la  cessione  delle  quote  di  incentivi
pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla
base del tasso di sconto offerto, che non puo'  essere  inferiore  al
tasso T riconosciuto all'acquirente,  e  nei  limiti  di  un  importo
massimo destinato all'acquisto delle quote di  incentivi  pluriennali
stabilito per ciascuna asta;
    f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il
tasso di sconto minimo e  l'importo  massimo  destinato  all'acquisto
delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le  aste
siano distinte sulla base della tipologia o  della  dimensione  degli
impianti, delle connesse  specificita'  in  termini  di  numerosita',
costo presunto del capitale e  capacita'  di  gestione  di  procedure
complesse;
    g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione
dell'acquirente e  le  aste  di  acquisto  utile  a  massimizzare  la
partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione  che  esse  in
ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.
  10. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, nel rispetto  di  specifici  indirizzi  emanati  con  proprio
decreto dal Ministro dello sviluppo  economico,  destina  l'eventuale
differenza  tra  il  costo  annuale  degli  incentivi  acquistati
dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma
8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.
  11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa  utile  a  dare
piena esecuzione alle disposizioni  del  presente  articolo,  inclusi
eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso
totale o parziale dei soggetti beneficiari di  incentivi  pluriennali
dai contratti di finanziamento stipulati.
  12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle  disposizioni  di
cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di  cessione,
le misure di rimodulazione di cui al comma 3.
  13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da  7  a  12  e'
subordinata alla verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze della compatibilita'  degli  effetti  delle  operazioni
sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto  degli
impegni assunti in sede europea)).

******************

ART. 30

(Semplificazione  amministrativa  e  di  regolazione  a  favore  di
interventi di  efficienza  energetica  ((del  sistema  elettrico))  e
                    impianti a fonti rinnovabili)

  ((01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo le parole: "fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti:
", ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di  acqua
calda e aria o di sola acqua calda  con  esclusione  delle  pompe  di
calore geotermiche";
    b) dopo le parole: "diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4" e
prima delle parole:  ",  realizzati  negli  edifici  esistenti"  sono
inserite le seguenti: "e dagli interventi di installazione  di  pompe
di calore geotermiche,")).
  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito il seguente:

                            «ART. 7-bis

(Semplificazione delle procedure autorizzative per  la  realizzazione
di interventi di efficienza energetica e  piccoli  impianti  a  fonti
                            rinnovabili)

  1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la  realizzazione,  la
connessione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo  6,  ((e  la  comunicazione  per  l'installazione  e
l'esercizio  di  unita'  di  microcogenerazione,  come  definite
dall'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  8
febbraio 2007, n. 20, disciplinata  dal  comma  20  dell'articolo  27
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate))  utilizzando  un
modello  unico  approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ed  il  sistema
idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai  Comuni,
dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni
di competenza del Comune, di cui agli articoli  6,  comma  11,  e  7,
commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
    a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia  titolo  per
presentare  la  comunicazione,  l'indirizzo  dell'immobile  e  la
descrizione sommaria dell'intervento;
    b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso  della
documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la  conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
  2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e  le  autorita'
competenti effettuano i controlli sulla  veridicita'  delle  predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo  76  del
medesimo decreto.
  3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi  di
assenso, comunque denominati, l'interessato puo':
    a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
  b) richiedere allo sportello unico  per  l'edilizia  di  acquisirli
d'ufficio, allegando la documentazione strettamente  necessaria  allo
scopo.  In  tale  caso,  il  Comune  provvede  entro  il  termine  di
quarantacinque  giorni  dalla  presentazione  della  comunicazione,
decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo  20,  comma  5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.
L'inizio dei lavori e' sospeso  fino  all'acquisizione  dei  medesimi
atti. Lo sportello  unico  per  l'edilizia  comunica  tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
  4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con  il  modello
unico di cui al ((comma 1))  non  possono  richiedere  documentazione
aggiuntiva.
  5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sull'energia  elettrica,  l'installazione  di  impianti    solari
fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non  ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  non  e'  subordinata
all'acquisizione  di  atti  amministrativi  di  assenso,  comunque
denominati.».
  ((1-bis. All'articolo  1-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire
e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono  inserite
le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".
  1-ter.  All'articolo  1-sexies,  comma  3,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole:  "la  misura  di
salvaguardia perde  efficacia  decorsi  tre  anni  dalla  data  della
comunicazione dell'avvio del procedimento" sono aggiunte le seguenti:
", salvo il caso in cui il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per  sopravvenute
esigenze istruttorie".
  1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del  decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole da: "e che utilizzino il  medesimo
tracciato" fino a: "40 metri lineari" sono sostituite dalle seguenti:
",  ovvero  metri  lineari  3.000  qualora  non  ricadenti,  neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo
tracciato, ovvero se  ne  discostino  per  un  massimo  di  60  metri
lineari";
    b) al terzo periodo, le parole: "piu'  del  20  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "piu' del 30 per cento")).
  2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del  2011
e' inserito il seguente:

                            «ART. 8-bis

      (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)

  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sul  gas  naturale,  per  l'autorizzazione  alla  costruzione  e
all'esercizio degli impianti  di  produzione  di  biometano  e  delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le  infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli  5  e  6.  A
tali fini si utilizza:
  a) la procedura abilitativa semplificata per i  nuovi  impianti  di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21,  comma
2, ((non superiore a 500 standard metri cubi/ora)),  nonche'  per  le
opere di modifica  e  per  gli  interventi  di  parziale  o  completa
riconversione alla produzione di biometano di impianti di  produzione
di energia elettrica alimentati  a  biogas,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione, che non comportano  aumento  e
variazione delle matrici biologiche in ingresso;
  b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli  di  cui  alla
lettera a).
  2. Nel comma 4-bis dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003 n. 387, dopo la  parola  "biomassa,  sono  inserite  le
seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas  e  gli  impianti  per
produzione di biometano di nuova costruzione,".
  ((2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del
2011, dopo  le  parole:  "le  regioni  prevedono"  sono  inserite  le
seguenti: ", entro e non oltre il 31 ottobre 2014,".
  2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28  del
2011, le parole: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non  oltre
il 31 ottobre 2014".
  2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo  n.  28
del 2011, dopo le parole: "a partire da  rifiuti"  sono  inserite  le
seguenti: ", compreso il gas di discarica,".
  2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: "non sono  dovuti
in caso di" sono inserite le seguenti:  "installazione  di  pompa  di
calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di".
  2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
    "5-bis. Per gli impianti e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a
tecnologia avanzata nella produzione di  biocarburanti,  al  fine  di
assicurare la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro della salute, adotta  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea,  apposite  linee  guida  recanti  i
criteri per la  fissazione  dei  valori  limite  di  emissione  degli
impianti  di  bioraffinazione,  quale  parametro  vincolante  di
valutazione da parte delle autorita' competenti.
    5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma
5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare  le  migliori
tecniche disponibili, rispettare  i  limiti  massimi  previsti  dalla
normativa nazionale applicabile in materia di tutela  della  qualita'
dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera".
  2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n.
152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto disposto
dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo".
  2-octies. All'articolo 11, comma  3,  del  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n. 115, dopo le parole:  "diametro  non  superiore  a  1
metro," sono inserite le  seguenti:  "di  microcogeneratori  ad  alto
rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,".
  2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, le  parole:  "30  giugno  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014")).

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