ART. 23
(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in
media e bassa tensione)
1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione degli oneri
tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori
oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente
decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti
tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche
dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in
bassa tensione ((potenza disponibile superiore a 16,5 kW)), diversi
dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
2. Alla stessa finalita' sono destinati i minori oneri tariffari
conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni,
in legge 21 febbraio 2014 n. 9.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti
necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i
medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i
soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti
agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le
agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
((3-bis. Fino all'entrata in operativita' dell'elettrodotto 380 kV
"Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri
interventi finalizzati al significativo incremento della capacita' di
interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella
peninsulare, le unita' di produzione di energia elettrica, con
esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza
superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo
di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalita' di offerta e
remunerazione di tali unita' sono definite o ridefinite e rese
pubbliche dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di
puntuale riconoscimento per singola unita' produttiva dei costi
variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa
remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle
stesse unita', in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il
sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina
degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di
dispacciamento, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone
Sicilia e Sardegna)).