Data: 2014-08-22 07:18:55

D.L. 91/2014 convertito L. 116/2014 - ARTICOLO 19 bis

ART. 19-bis

  (( (Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese).))

  ((1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la  semplificazione,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni,  sono  dettate  disposizioni  correttive  e
integrative dell'articolo 38 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e dei regolamenti  da  esso  contemplati  in  base  ai  seguenti
principi e criteri:
    a) i controlli, le dichiarazioni e le attivita' istruttorie delle
Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i  controlli
e le attivita' delle amministrazioni pubbliche  competenti,  sia  nei
procedimenti automatizzati che  in  quelli  ordinari,  salvo  per  le
determinazioni  in  via  di  autotutela  e  per  l'esercizio  della
discrezionalita';
    b) definizione delle attivita' delle Agenzie per le  imprese  per
il  supporto  organizzativo  e  gestionale  allo  svolgimento  della
conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilita'
per le Agenzie  di  prestare  la  propria  attivita'  ai  fini  della
convocazione, della predisposizione del calendario e dei  termini  di
conclusione dei lavori, nonche' della attivazione dei rimedi previsti
dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Con il medesimo  regolamento  sono  identificate  le  norme,
anche di legge, che sono abrogate.
  3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
dopo le parole: "comma 6-bis," sono inserite le seguenti: "ovvero nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,".
  4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche
dati certificanti garantiscono  l'accesso  per  via  telematica  alle
banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e  delle
Agenzie per le imprese accreditate  ai  sensi  dell'articolo  38  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle  vigenti  norme
in materia di protezione dei dati personali e accesso  telematico  ai
dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della  presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica)).

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