ART. 19-bis
(( (Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese).))
((1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e
integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti
principi e criteri:
a) i controlli, le dichiarazioni e le attivita' istruttorie delle
Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli
e le attivita' delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei
procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le
determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della
discrezionalita';
b) definizione delle attivita' delle Agenzie per le imprese per
il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della
conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilita'
per le Agenzie di prestare la propria attivita' ai fini della
convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di
conclusione dei lavori, nonche' della attivazione dei rimedi previsti
dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme,
anche di legge, che sono abrogate.
3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo le parole: "comma 6-bis," sono inserite le seguenti: "ovvero nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,".
4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche
dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle
banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle
Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme
in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai
dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica)).