ART. 18
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)
1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28
della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015,
e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento
delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore.
2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attivita'
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se
con un'attivita' d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali
soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare e'
quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge o a quello successivo, con facolta' di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta
si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti
realizzati in ciascun periodo d'imposta.
3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo
unitario inferiore a 10.000 euro.
4. Il credito d'imposta va ripartito nonche' utilizzato in tre
quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al limite di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del
secondo periodo di imposta successivo a quello in cui e' stato
effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo
precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio.
5. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo
se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni
di cui al citato decreto.
6. Il credito d'imposta e' revocato:
a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli
investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del
secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il
termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive
situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto
beneficiario dell'agevolazione.
7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma
6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le
ipotesi ivi indicate.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204
milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e
2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni ((di cui
al presente comma)), il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione
degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i
saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla
riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con
apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
((9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti
dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare
del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia,
la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio
dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di
garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di
limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in
termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi'
le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita'
di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto
delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo";
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
"8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al
comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita' speciale
del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta
contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le
medesime finalita'")).