ART. 14
(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche
urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei rifiuti.
Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 -
C 27/2010)
((1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne
della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della
normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia
di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessita' ovvero di
grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero
il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione
Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali,
di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli
impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e' addetto,
senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza
nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo)).
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo ((3
aprile 2006)), n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token usb,
senza ((nuovi o maggiori)) oneri per la finanza pubblica.
((2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole: "3 marzo 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014";
b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come
modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al 31 dicembre 2015.
Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio
nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di
economicita', semplificazione, interoperabilita' tra sistemi
informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale
societa' concessionaria del SISTRI e' garantito l'indennizzo dei
costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei
limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data";
c) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello
stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto gia'
versato")).
((3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n.
11, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo
differito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, e' differito al 31 dicembre 2015.
3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al
completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi,
e' autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo
stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito
temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici
CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26)).
((4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare
la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 - causa
C-297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' nominato un commissario straordinario per la
realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato
dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno
studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al
bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta
ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto,
dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al
dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di
stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in
particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in
via definitiva dell'affidamento della concessione per la
progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e
provvede a tutte le altre attivita' necessarie alla realizzazione
delle opere. Il commissario garantisce, attraverso opportuni atti
amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio
ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con
propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella
realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa
ambientale e di sicurezza)).
5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)).
6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)).
7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)).
8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
((b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1,
lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come
sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,
dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli
e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni
competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere,
differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente
comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi
in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e
privata incolumita' e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili
(PM10)";
b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Non costituiscono attivita' di gestione
dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e
deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali
derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica
effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati";
b-ter) dopo l'articolo 184-ter e' inserito il seguente:
"Art. 184-quater. - (Utilizzo dei materiali di dragaggio). - 1. I
materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di
colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa
vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di
recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e
selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti
requisiti e condizioni:
a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla
destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo
diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di
cui alla lettera b), secondo periodo;
b) e' certo il sito di destinazione e sono utilizzati
direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale,
senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare
senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e
superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo,
devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi
specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti
applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non
devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse
qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di
materie prime per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione
all'esercizio dell'impianto.
2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque
sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un
sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche
e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorita'
competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di
solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree
prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di
salinita' del suolo e della falda.
3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di
conformita' da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del
detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantita' dei
materiali oggetto di utilizzo, le attivita' di recupero effettuate,
il sito di destinazione e le altre modalita' di impiego previste e
l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente
articolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'
competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui
territorio e' localizzato il sito di destinazione o il ciclo
produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle
operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel
procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al
presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno
un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle
autorita' competenti che la richiedano.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di
cui al comma 3, l'autorita' competente per il procedimento di
recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure
disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformita' o
violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali
di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1
e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione
di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del
contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di
trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286";
b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: "Per
le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a
sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione" sono
soppresse;
b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene
si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene
verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di
raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche' degli impatti
ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino
all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in
polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i
film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di
vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film
per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai,
le reti ombreggianti, di copertura e di protezione";
b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,
comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano
all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche
derivato da verde pubblico o privato")).
((8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
"1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter
possono sostituire il registro di carico e scarico con la
conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale
inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico e' accessibile
on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome
dell'utente e password dedicati".
8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio
nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli
impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino
al 31 dicembre 2015, la propria capacita' ricettiva e di trattamento
dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense)
dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare
ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni,
qualora richiedenti perche' in carenza di impianti di compostaggio.
Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti
di competenza, che definiscono altresi' tecniche e opportunita'
strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di
compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative
all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti
che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai
sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del
presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".
8-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti
salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere
a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della
gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli
stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto
tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine
di priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscelare
gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze")).