Data: 2014-08-22 06:51:08

D.L. 91/2014 convertito L. 116/2014 - ARTICOLO 9

    ART. 9

(Interventi urgenti per l 'efficientamento energetico  degli  edifici
                scolastici e universitari pubblici)

  1. A valere sul Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1110,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nel  limite  di  trecentocinquanta
milioni di  euro,  possono  essere  concessi  finanziamenti  a  tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai  sensi  della  normativa
vigente  in  materia  di  immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti
all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche'  di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM),
al  fine  di  realizzare  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici ((, ivi inclusi gli asili nido,))
e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa
depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.
((La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga  i  finanziamenti  tenuto
conto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 del  presente
articolo,  seguendo  l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande)).
  2. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al  comma  1  sono
concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni.
  3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si  applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  17  novembre
2009.
  ((4.  Per  interventi  sul  patrimonio  immobiliare  pubblico  per
l'efficienza energetica dell'edilizia  scolastica,  ivi  inclusi  gli
asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1,  nel  limite
delle risorse ivi previste, puo' altresi' concedere  finanziamenti  a
tasso  agevolato  che  prevedano  la  selezione  dei  progetti  di
investimento presentati dai fondi immobiliari  chiusi  costituiti  ai
sensi dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive  modificazioni,  unitamente  ai  soggetti  privati  a  cui
attribuire specifici compiti operativi  connessi  alla  realizzazione
dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I  progetti
di investimento, selezionati  a  seguito  di  procedura  ad  evidenza
pubblica da parte dell'ente proprietario, sono  presentati  da  fondi
immobiliari e da  soggetti  incaricati  della  loro  realizzazione  e
devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei  settori
di intervento)).
  5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4  avviene  sulla  base  di  diagnosi  energetica  comprensiva  di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
  6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire  un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di
almeno  due  classi  in  un  periodo  massimo  di  tre  anni.  ((Tale
miglioramento  e'  oggetto  di  certificazione  da  parte  di  un
professionista competente abilitato,  che  non  sia  stato  coinvolto
nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e  collaudo
dell'intervento  realizzato)).  La  mancata  produzione  di  idonea
certificazione  attestante  la  riduzione  del  consumo  energetico
determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
  7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo  non  potra'  essere  superiore  a  venti  anni.((Per  gli
interventi  di  efficienza  energetica  relativi  esclusivamente  ad
analisi, monitoraggio,  audit  e  diagnosi,  la  durata  massima  del
finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo del  finanziamento
non puo' essere superiore a trentamila  euro  per  singolo  edificio.
L'importo di  ciascun  intervento,  comprensivo  di  progettazione  e
certificazione, non puo' essere superiore a un milione  di  euro  per
interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni  di
euro per interventi relativi  agli  impianti  e  alla  qualificazione
energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro)).
  8. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ((anche al fine del raggiungimento  entro  il  2020
degli  obiettivi  stabiliti  in  sede  europea  dal  pacchetto
clima-energia,)) con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e  con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione  e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di  cui  al  presente
articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione  dei  fondi  e
((dei progetti di investimento)) che si intendono realizzare ai sensi
del comma 4  al  fine  della  compatibilita'  delle  stesse  con  gli
equilibri di finanza pubblica.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica.
  10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente  articolo,  e'
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri  anche  mediante  apposita  struttura  di
missione, alle cui attivita' si  fa  fronte  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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