ART. 9
(Interventi urgenti per l 'efficientamento energetico degli edifici
scolastici e universitari pubblici)
1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta
milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa
vigente in materia di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche' di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici ((, ivi inclusi gli asili nido,))
e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa
depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.
((La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto
conto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 del presente
articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande)).
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono
concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre
2009.
((4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per
l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli
asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite
delle risorse ivi previste, puo' altresi' concedere finanziamenti a
tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di
investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai
sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui
attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione
dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti
di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza
pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi
immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e
devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori
di intervento)).
5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di
almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. ((Tale
miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di un
professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto
nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo
dell'intervento realizzato)). La mancata produzione di idonea
certificazione attestante la riduzione del consumo energetico
determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo non potra' essere superiore a venti anni.((Per gli
interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad
analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del
finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento
non puo' essere superiore a trentamila euro per singolo edificio.
L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e
certificazione, non puo' essere superiore a un milione di euro per
interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di
euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione
energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro)).
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ((anche al fine del raggiungimento entro il 2020
degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto
clima-energia,)) con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e
((dei progetti di investimento)) che si intendono realizzare ai sensi
del comma 4 al fine della compatibilita' delle stesse con gli
equilibri di finanza pubblica.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica.
10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, e'
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di
missione, alle cui attivita' si fa fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.