Data: 2014-08-22 06:49:52

D.L. 91/2014 convertito L. 116/2014 - ARTICOLO 7, 7bis, 7ter

    ART. 7

(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure  di
                        carattere fiscale)

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente:
  «1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai
trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola  de  minimis  di
cui al regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento  delle
spese  sostenute  per  i  canoni  di  affitto  dei  terreni  agricoli
((diversi da quelli di proprieta' dei genitori)), entro il limite  di
euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a  un  massimo  di
euro 1.200 annui. ((A tal fine, il contratto di affitto  deve  essere
redatto in forma scritta))»;
    b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la  detrazione  spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
  2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere  dal  periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto  relativo
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e'  calcolato  senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
  3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma
512  e'  sostituito  dal  seguente:  «512.  Ai  soli  fini  della
determinazione delle imposte sui redditi,  per  i  periodi  d'imposta
2013, 2014 e 2015, nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i
redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente  del  15
per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per
il periodo di imposta 2015, nonche' del 7 per cento a  decorrere  dal
periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonche'  per  quelli
non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti  e  dagli
imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza
agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento per  i  periodi  di
imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.
L'incremento si applica sull'importo risultante  dalla  rivalutazione
operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre
1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte
sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e  2016,  si  tiene  conto
delle disposizioni di cui al presente comma.».

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    ART. 7-bis
((  (Interventi  a  sostegno  delle  imprese  agricole  condotte  da
                            giovani).))

  (( 1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) il capo III del titolo I e' sostituito dal seguente:
                              "Capo III
    MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' IN
                            AGRICOLTURA
                    E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE
  Art. 9. - (Principi generali). - 1. Le  disposizioni  del  presente
capo sono dirette a sostenere in tutto  il  territorio  nazionale  le
imprese agricole a prevalente o totale  partecipazione  giovanile,  a
favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a  sostenerne  lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
  2.  La  concessione  delle  misure  di  cui  al  presente  capo  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.
  Art. 10. - (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi  alle  agevolazioni
di cui al presente capo possono essere concessi mutui  agevolati  per
gli investimenti, a un tasso pari a zero,  della  durata  massima  di
dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e  di  importo
non superiore al  75  per  cento  della  spesa  ammissibile.  Per  le
iniziative nel settore della produzione agricola il  mutuo  agevolato
ha una  durata,  comprensiva  del  periodo  di  preammortamento,  non
superiore a quindici anni.
  2. Alle agevolazioni di cui al comma 1  si  applicano  i  massimali
previsti dalla normativa europea  e  le  agevolazioni  medesime  sono
concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato
per  il  settore  agricolo  e  per  quello  della  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
  3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie  di  cui
all'articolo 44 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da
realizzare.
  Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari).  -  1.  Possono  beneficiare
delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese,  in  qualsiasi
forma  costituite,  che  subentrino  nella  conduzione  di  un'intera
azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno  due  anni  alla
data di presentazione della domanda  di  agevolazione,  e  presentino
progetti per lo sviluppo o il  consolidamento  dell'azienda  agricola
attraverso  iniziative  nel  settore  agricolo  e  in  quello  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
  2. Le imprese subentranti devono essere in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
    a) siano costituite  da  non  piu'  di  sei  mesi  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione;
    b)  esercitino  esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai  sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
    c) siano amministrate  e  condotte  da  un  giovane  imprenditore
agricolo di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel  caso  di
societa', siano composte, per oltre la  meta'  numerica  dei  soci  e
delle quote di partecipazione, da giovani  imprenditori  agricoli  di
eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni.
  3. Possono  altresi'  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al
presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il
consolidamento di iniziative nei settori  della  produzione  e  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive  da
almeno  due  anni  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettere b) e c).
  Art.  10-ter.  -  (Progetti  finanziabili).  -  1.  Possono  essere
finanziate, nei limiti delle risorse di cui  all'articolo  10-quater,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000,
nei  settori  della  produzione  e  della    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
  Art. 10-quater.  -  (Risorse  finanziarie  disponibili).  -  1.  La
concessione delle agevolazioni di cui al presente capo  e'  disposta,
con le modalita' previste dal decreto  di  cui  all'articolo  10-ter,
comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002
del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261  del  7
novembre 2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate
da  eventuali  ulteriori  risorse  derivanti  dalla  programmazione
nazionale ed europea";
    b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.
  2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo  III
del titolo  I  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,
presentate prima della data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina
previgente. ))

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    ART. 7-ter
  (( (Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari).))

  ((1. L'esercizio del diritto di prelazione o  di  riscatto  di  cui
all'articolo 8 della legge 26  maggio  1965,  n.  590,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,  n.  817,
spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno  la
meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica
di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella  sezione
speciale del registro delle imprese  di  cui  agli  articoli  2188  e
seguenti del codice civile)).

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