ART. 7
(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di
carattere fiscale)
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente:
«1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai
trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di
cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli
((diversi da quelli di proprieta' dei genitori)), entro il limite di
euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di
euro 1.200 annui. ((A tal fine, il contratto di affitto deve essere
redatto in forma scritta))»;
b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.
4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma
512 e' sostituito dal seguente: «512. Ai soli fini della
determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta
2013, 2014 e 2015, nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i
redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15
per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per
il periodo di imposta 2015, nonche' del 7 per cento a decorrere dal
periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli
non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di
imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.
L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione
operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte
sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto
delle disposizioni di cui al presente comma.».
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ART. 7-bis
(( (Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da
giovani).))
(( 1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il capo III del titolo I e' sostituito dal seguente:
"Capo III
MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' IN
AGRICOLTURA
E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE
Art. 9. - (Principi generali). - 1. Le disposizioni del presente
capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le
imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a
favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
2. La concessione delle misure di cui al presente capo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 10. - (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni
di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per
gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di
dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo
non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le
iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato
ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non
superiore a quindici anni.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali
previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono
concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato
per il settore agricolo e per quello della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui
all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da
realizzare.
Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare
delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi
forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera
azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino
progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola
attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) siano costituite da non piu' di sei mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
b) esercitino esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore
agricolo di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di
societa', siano composte, per oltre la meta' numerica dei soci e
delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di
eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni.
3. Possono altresi' beneficiare delle agevolazioni di cui al
presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il
consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da
almeno due anni alla data di presentazione della domanda di
agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 10-ter. - (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000,
nei settori della produzione e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 10-quater. - (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La
concessione delle agevolazioni di cui al presente capo e' disposta,
con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter,
comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002
del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7
novembre 2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate
da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione
nazionale ed europea";
b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.
2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo III
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
presentate prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina
previgente. ))
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ART. 7-ter
(( (Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari).))
((1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui
all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive
modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817,
spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la
meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica
di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione
speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e
seguenti del codice civile)).