ART. 5
(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori
agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in
agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e in
attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche
attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione
comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel limite delle risorse del
fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di
lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice
civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i
requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole ((alimentari e forestali)) il fondo per gli incentivi
all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione
((pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018)).
3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente
articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di
102 giornate all'anno;
c) essere redatto in forma scritta.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
5. Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere
effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono
comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base
della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni
successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno
precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo
complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente
mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalita' di
seguito illustrate:
a) per le assunzioni a tempo determinato:
1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del primo anno di
assunzione;
2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo anno
di assunzione;
3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del terzo anno di
assunzione;
b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilita' ((a
decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento
dell'assunzione)).
((6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non puo' comunque
superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente
articolo, l'importo di:
a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato)).
7. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e
di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul
proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale
e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro
il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le
modalita' attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro
degli impegni assunti nei contratti per i quali e' previsto
l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica
dell'incremento occupazionale.
9. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la
comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE)
n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
verifica la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente
articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla
notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie
all'eventuale adeguamento.
12. A decorrere dalla data in cui e' possibile presentare le
domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per
le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova
piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99. Restano salve le domande di ammissione
all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, presentate fino a tale data.
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ((e per le
societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99,)) si applicano, nella misura del 50 per cento
degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo
dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta
purche' abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia
almeno una durata triennale.».
14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione
della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.