ART. 3
(Interventi per il sostegno del Made in Italy)
1. Alle imprese che producono prodotti agricoli ((, della pesca e
dell'acquacoltura)) di cui all'Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e medie
imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari
((, della pesca e dell'acquacoltura)) non ricompresi nel predetto
Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in
consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5,
lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle
spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a
50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei
due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di
infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del
commercio elettronico.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale
e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di imprese
gia' esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli ((,
della pesca e dell'acquacoltura)) di cui all'Allegato I del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e medie
imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari
((, della pesca e dell'acquacoltura)) non ricompresi nel predetto
Allegato I ((, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in
consorzi)), e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5,
lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle
spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonche' per la
cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale
e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
((4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse
dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei
limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis)).
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, ((di 2 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016)), per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, ((di 12
milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno
2016)), per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
((6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione
europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno)).
7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26,
paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011,
n.1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una
consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale
misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga
percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di
origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta
ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami tra talune qualita' dei prodotti
alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma
3.
10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al
comma 1, primo periodo, dopo le parole: «E' istituito presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per l' efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e».