Data: 2014-08-22 06:48:51

D.L. 91/2014 convertito L. 116/2014 - ARTICOLO 3

    ART. 3

          (Interventi per il sostegno del Made in Italy)

  1. Alle imprese che producono prodotti agricoli ((, della  pesca  e
dell'acquacoltura))  di  cui  all'Allegato  I  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione  europea,  nonche'  alle  piccole  e  medie
imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari
((, della pesca e dell'acquacoltura))  non  ricompresi  nel  predetto
Allegato I, anche se costituite in forma  cooperativa  o  riunite  in
consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di  cui  al  comma  5,
lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento  delle
spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque  non  superiore  a
50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei
due  successivi,  per  la  realizzazione  e  l'ampliamento  di
infrastrutture  informatiche  finalizzate  al  potenziamento  del
commercio elettronico.
  2. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e  le  modalita'  di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
  3. Al fine di incentivare la creazione di  nuove  reti  di  imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di  imprese
gia' esistenti, alle imprese  che  producono  prodotti  agricoli  ((,
della pesca e dell'acquacoltura)) di cui all'Allegato I del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole  e  medie
imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari
((, della pesca e dell'acquacoltura))  non  ricompresi  nel  predetto
Allegato I ((, anche se costituite in forma cooperativa o riunite  in
consorzi)), e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al  comma  5,
lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento  delle
spese per i nuovi investimenti sostenuti per  lo  sviluppo  di  nuovi
prodotti,  pratiche,  processi  e  tecnologie,  nonche'  per  la
cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
  4. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  3  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e  le  modalita'  di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
  ((4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3  per  le  imprese  diverse
dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008,  si  applicano  nei
limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativi  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis)).
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
    a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, ((di 2 milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per  l'anno  2016)),  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
    b) nel limite di 4,5 milioni di euro per  l'anno  2014,  ((di  12
milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni  di  euro  per  l'anno
2016)), per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  ((6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
effettua  gli  adempimenti  conseguenti  ai  regolamenti  dell'Unione
europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno)).
  7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi  degli  articoli  26,
paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25  ottobre  2011,
n.1169/2011, il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali svolge,  attraverso  il  proprio  sito  istituzionale,  una
consultazione pubblica  tra  i  consumatori  per  valutare  in  quale
misura, nelle informazioni relative  ai  prodotti  alimentari,  venga
percepita come  significativa  l'indicazione  relativa  al  luogo  di
origine o di provenienza dei  prodotti  alimentari  e  della  materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni  sia  ritenuta
ingannevole. Ai sensi  dell'articolo  39,  paragrafo  2,  del  citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il  Centro  di  ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami  tra  talune  qualita'  dei  prodotti
alimentari e  la  loro  origine  o  provenienza.  I  risultati  delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici  e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
svolge  la  consultazione  pubblica  tra  i  consumatori  di  cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4,  come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,  n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma
3.
  10. All'articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  al
comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «E'  istituito  presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per l' efficientamento della filiera  della  produzione  e
dell'erogazione e».

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