ART. 1-ter
(( (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in
agricoltura).))
((1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura
in conformita' al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo
le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente
articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui
all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n.
1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitivita' dell'azienda
agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la
biodiversita' animale nonche' i profili sanitari delle pratiche
zootecniche.
3. Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve essere
chiaramente separato dallo svolgimento dell'attivita' di controllo
dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di
finanziamenti pubblici all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono
possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di
base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il
rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure
omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione e
aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso al sistema
di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche
specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo,
zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del registro unico
nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di
certificazione di qualita' nazionale sull'efficacia ed efficienza
dell'attivita' di consulenza svolta, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto
dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con
propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta
convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge,
fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti
situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di
impresa")).