ART. 1-bis
(( (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni).))
((1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli
che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non
superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi
dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º
agosto 2011, n. 151.
2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso
di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di
comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista
per l'esercizio dell'impresa.
3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati
da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola
derivante dall'esercizio in comune delle attivita', secondo il
programma comune di rete, puo' essere divisa fra i contraenti in
natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della
quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' abrogato.
5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della
Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli
sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalita'
ulteriormente semplificate di compilazione dei registri
dematerializzati, compresa la concessione di termini piu' favorevoli,
per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di
vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.
6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito
del SIAN.
7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto
comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' dematerializzato e
realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23
dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, le parole: "presso ogni stabilimento, un
registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate
giornalmente" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni stabilimento,
un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate";
b) il settimo comma e' abrogato.
8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo
28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e' dematerializzato e
realizzato nell'ambito del SIAN.
9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 2. - 1. Le informazioni relative all'introduzione sul
territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi
informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a
disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Art. 3. - 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli
utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati
devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro
di cui al primo periodo e' dematerializzato ed e' realizzato
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)".
10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si
provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in
vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti.
11. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
abrogato.
12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da
particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati,
site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone
svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende
agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti
a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della
costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
13. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19
novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si
interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui
al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli
imprenditori agricoli.
14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche,
comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole,
maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione delle macchine
agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le
procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini
dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche
inerenti alla proprieta' delle predette macchine. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita'
tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del
Ministero stesso e le relative modalita' di gestione.
15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: "applicano"
e' sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con";
b) all'articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" e' sostituita
dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con".
16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986,
n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel
senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli
agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere di
trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che
forestale.))