ART. 1
(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese
agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese
agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore
agroalimentare)
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attivita'
ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di garantire il
regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale, i controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli
organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano
nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I
controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel
registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di
attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente al
controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel
caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento
dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e
documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei
procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle
imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, del coordinamento dell'attivita' di controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati
concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e
dai competenti organi di vigilanza e di controllo ((, nonche' da
organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di
controllo dalle vigenti disposizioni,)) a carico delle imprese
agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e
rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva
riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con il medesimo
accordo.
((3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le
quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa
pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta
per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida
l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine
di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad
elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito
amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e
omissioni formali che comportano una mera operazione di
regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o
pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro
il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la
contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo
16 della citata legge n. 689 del 1981.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.
225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75, sono abrogati)).
4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le
quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la
somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento se il
pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notificazione. ((La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, purche' l'interessato
effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto all'autorita' competente, di cui all'articolo 17
della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la
violazione)).