[color=red]DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni. (13G00076) [/color]
Capo IV
Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati
Art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e
ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione
d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti
i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti
da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i
fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a
corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero
il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso
dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la
sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte
sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali,
facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche
in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve
invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine
congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di
accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.