Data: 2014-08-21 07:10:43

DIFFIDA

Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti sull'istituto della DIFFIDA e sulla sua applicazione. In particolare: 1) CIRCOLO PRO LOCO. Il locale adibito a somministrazione alimente e bevande ha un accesso dall' area pubblica dotato di manufatto in legno a L che ne impedisce fattivamente il libero accesso al locale medesimo mentre, su altro lato, è dotato di un'uscita di sicurezza con maniglia antipanico che, però, viene, stabilmente usata come seconda entrata tant'è che la porta è mantenuta aperta tutto il giorno e anche la sera. A mio avviso questo comportamento costituisce violazione degli obblighi di sorvegliabilità dei circoli privati , l'ho fatto presente informalmente al presidente ottenendo tante rassicurazioni verbali ma nulla di concreto. Ora anche il titolare dell'unico bar presente nel paese si è lamentato della situazione. Chiedo:è possibile effettuare un controllo al lcircolo e nel verbale di ispezione inserire la contestuale DIFFIDA a rispettare la norma oppure si deve procedere all'immediata applicazione della sanzione? 2) CONTROLLO CANTIERI EDILI: durante controlli a cantieri edili è emerso che taluni operai non fossero muniti del previsto tesserino di riconoscimento ed abbiamo proceduto alla segnalazione del fatto alla competente Direzione Provinciale del Lavoro;la DPL ci ha risposto che siamo noi della PL in quanto agenti PG che dobbiamo procedere a DIFFIDARE trasgressori e obbligati in solido a regolarizzare le irregolarità sanabili (art.13/3,4,7 DLGS 124/2004). E' veramente così oppure come  ritenuto da parte della dottrina  l'applicazione di dette sanzioni non pare essere di competenza della PL? In ogni caso esiste della moduilistica da poter utilizzare?
Ringrazio e e mi scuso per la lungaggine.

riferimento id:21034

Data: 2014-08-21 21:08:29

Re:DIFFIDA


Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti sull'istituto della DIFFIDA e sulla sua applicazione. In particolare: 1) CIRCOLO PRO LOCO. Il locale adibito a somministrazione alimente e bevande ha un accesso dall' area pubblica dotato di manufatto in legno a L che ne impedisce fattivamente il libero accesso al locale medesimo mentre, su altro lato, è dotato di un'uscita di sicurezza con maniglia antipanico che, però, viene, stabilmente usata come seconda entrata tant'è che la porta è mantenuta aperta tutto il giorno e anche la sera. A mio avviso questo comportamento costituisce violazione degli obblighi di sorvegliabilità dei circoli privati , l'ho fatto presente informalmente al presidente ottenendo tante rassicurazioni verbali ma nulla di concreto. Ora anche il titolare dell'unico bar presente nel paese si è lamentato della situazione. Chiedo:è possibile effettuare un controllo al lcircolo e nel verbale di ispezione inserire la contestuale DIFFIDA a rispettare la norma oppure si deve procedere all'immediata applicazione della sanzione?
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Mi sono espresso in altre occasioni sulla INUTILITA' della diffida nei casi quali quello descritto.
Un organo di vigilanza APPLICA LA SANZIONE se la norma è violata, o tace se la norma è rispettata. Poi, come hai fatto correttamente te, ammonisce informalmente (in pratica è quella una diffida) soprattutto nei casi in cui la violazione non mette a rischio alcun interesse rilevante.
Quindi, la diffida l'hai fatta, adesso il vigile farà un verbale di accertamento per violazione delle norme sulla somministrazione ..... la SANZIONE PECUNIARIA serve a questo ... se non lo capisci con le buone ... allora (FUNZIONE SPECIAL PREVENTIVA).

riferimento id:21034

Data: 2014-08-21 21:16:19

Re:DIFFIDA


CONTROLLO CANTIERI EDILI: durante controlli a cantieri edili è emerso che taluni operai non fossero muniti del previsto tesserino di riconoscimento ed abbiamo proceduto alla segnalazione del fatto alla competente Direzione Provinciale del Lavoro;la DPL ci ha risposto che siamo noi della PL in quanto agenti PG che dobbiamo procedere a DIFFIDARE trasgressori e obbligati in solido a regolarizzare le irregolarità sanabili (art.13/3,4,7 DLGS 124/2004). E' veramente così oppure come  ritenuto da parte della dottrina  l'applicazione di dette sanzioni non pare essere di competenza della PL? In ogni caso esiste della moduilistica da poter utilizzare?
Ringrazio e e mi scuso per la lungaggine.
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Sulle competenze: http://www.petraccimarin.it/download/accesso_ispettivo_in_azienda.pdf
Se l'agente di polizia locale ha la qualifica di APG allora dovrà procedere anche ai sensi del 124

Ulteriori approfondimenti
http://www.dplmodena.it/altri/romano_collegatolavoro_sito.pdf

Vedi anche in particolare gli ALLEGATI:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=52559

riferimento id:21034

Data: 2014-08-22 08:02:04

Re:DIFFIDA

Grazie. Quindi, per quanto riguarda i cantieri edili, posso integrare il  verbale di sopralluogo normalmente in uso con le pagine della diffida (allegato 2 Altalex), gli importi sono quelli indicati nel Decreto, pagamento con modello F23, devoluzione dei proventi e ricorso al DPL territoriale ? Al "mio" DPL avevo anche chiesto se poteva fornirmi modulistica completa di codici e dati corretti ma ancora nessuna risposta...
Ancora grazie per il Vostro prezioso lavoro

riferimento id:21034

Data: 2014-08-22 15:22:33

Re:DIFFIDA


Grazie. Quindi, per quanto riguarda i cantieri edili, posso integrare il  verbale di sopralluogo normalmente in uso con le pagine della diffida (allegato 2 Altalex), gli importi sono quelli indicati nel Decreto, pagamento con modello F23, devoluzione dei proventi e ricorso al DPL territoriale ? Al "mio" DPL avevo anche chiesto se poteva fornirmi modulistica completa di codici e dati corretti ma ancora nessuna risposta...
Ancora grazie per il Vostro prezioso lavoro
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Trovi tutto qui per la sanzione:
http://books.google.it/books?id=Rjini3QlXHAC&pg=PA330&lpg=PA330&dq=124/2004+sanzione+tesserino&source=bl&ots=10bItVGDZ0&sig=q7EjZQ4NoE5K0AoTsxgP-Bej9LM&hl=it&sa=X&ei=EGD3U861MfKM4gSA84HoDw&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=124%2F2004%20sanzione%20tesserino&f=false

riferimento id:21034

Data: 2014-08-23 07:19:17

Re:DIFFIDA

Grazie...siete fortissimi!

riferimento id:21034

Data: 2017-05-09 09:23:31

Re:DIFFIDA

Gli atti di diffida non vanno immediatamente impugnati

"Gli atti di diffida hanno lo scopo di mettere a conoscenza il loro destinatario dei profili di carenza/illegittimità riscontrati nella sua condotta e di assegnare un termine per provvedere a colmare le carenze o eliminare le illegittimità, e che, di conseguenza, la giurisprudenza nega che siano immediatamente lesivi e comportino un onere di immediata impugnazione (cfr. di recente, in tema di impianti di comunicazione, Cons. Stato, III, n. 5480/2015)." Lo ha ribadito la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5 maggio 2017. Per approfondire vai alla sentenza.

http://buff.ly/2qWCZAN

riferimento id:21034
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