Data: 2014-08-18 12:00:31

Distributori di carburanti - subingressi

La tenuta aggiornata dei gestori dei distributori di carburante per noi è molto difficile.
Infatti ci rendiamo conto che le compagnie petrolifere “non sono abituate a fare le opportune comunicazioni” e di conseguenza anche i nuovi gestori non fanno con il Comune le opportune pratiche. (pensano di assolvere tutto con l’Agenzia delle Dogane).

Volevamo sapere come comportarci in questi 2 casi:
Caso 1
Il gestore del distributore X cessa per rientro in possesso alla compagnia petrolifera in data 30/07/2014 e il nuovo gestore subentra alla compagnia petrolifera a seguito contratto di comodato in data 21/07/2014.
Ci sono pervenute le comunicazioni di cessazione e subingresso dei gestori ma non è pervenuta la comunicazione di subingresso della petrolifera.
La petrolifera non ha esercitato in quanto i due gestori si sono succeduti simultaneamente.
In questo caso la compagnia petrolifera doveva comunicare il subingresso?

Caso 2
Il gestore del distributore X cessa per rientro in possesso alla compagnia petrolifera
La compagnia petrolifera ci comunica la sospensione dell’attività per 6 mesi per lavori di ristrutturazione nel distributore in oggetto ma  non ha fatto la comunicazione di subingresso.
Al termine dei lavori verrà fatta la comunicazione di subingresso alla compagnia petrolifera dal nuovo gestore.
In questo caso la compagnia petrolifera doveva comunicare il subingresso?

riferimento id:21020

Data: 2014-08-19 06:36:58

Re:Distributori di carburanti - subingressi

Ad uso di tutti riassumo quali sono, in genere, gli elementi che caratterizzano quasi tutti i distributori.
In genere il distributore è realizzato dalla compagnia petrolifera. Questa ottiene tutte le autorizzazioni compresa quella comunale. La compagnia è la titolare dell’autorizzazione. Una volta realizzato l’impianto, ai sensi dell’art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 32/1998, [i]la  gestione  degli  impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori...[/i]
Il gestore stipula un contratto di comodato con il quale esercita l’attività di impresa utilizzando i mezzi messi a disposizione dal comodante. Al fine dell’esercizio il comodatario/gestore deve poi farsi intestare la licenza fiscale per l’esercizio di impianto da parte dell’Ag. delle Dogane ed è tenuto alla tenuta del registro di carico e scarico.
Ai sensi del d.lgs. 504/1995, [i]per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza  è  intestata  al  titolare della gestione dell'impianto, al quale  incombe  l'obbligo  della  tenuta  del  registro  di  carico e scarico.  Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente  responsabili  per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso[/i] (il termine concessionari deriva dalla vecchia normativa, vedi l’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 32/98)

Ai sensi dell’art. 78 della lr 28/05,[i] il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è comunicato dal subentrante all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane[/i].
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 38/98, [i]in caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni[/i].

Quando la compagnia titolare trasferisce la gestione al comodatario si applica l’art. 74 della LR 28/05 che dispone sul subingresso in generale? A parere mio sì. L’art. 78 pare più un’integrazione all’art. 74.

Detto questo, (il discoro si può fare in generale per tutte le attività) la semplice interruzione del rapporto fra comodante e comodatario non è soggetta a comunicazione di subingresso. In altre parole, la compagnia petrolifera che cessa il rapporto con il gestore non deve comunicare il subingresso, questa non esercita l’attività. Il subingresso, tecnicamente, si ha quando si ha il trasferimento non quando cessa il trasferimento. Procedere a re-intestazione formale da parte del proprietario è un adempimento inutile che non aggiungerebbe nulla alle responsabilità che lo stesso ha già. Tutt’al più occorre stare attenti alle comunicazioni di sospensione attività nel caso che l’avvicendamento fra gestori non sia simultaneo.

In sitentesi io rispondo no ad entrambe le tue domande.

riferimento id:21020
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it