Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3081, del 17 giugno 2014
Aria.Legittimità ordinanza del Sindaco a sospendere l’utilizzo del forno a legna
L’imposizione delle misure di un’accurata pulizia della canna fumaria e di una periodica manutenzione della stessa, risulta intrinsecamente ragionevole, perché scaturisce prima dal buon senso, nonché dalla più elementare esigenza del rispetto non solo degli abitanti dell’area circostante ma della stessa clientela del pubblico esercizio; senza sottacere, poi, che la mancata pulizia periodica delle canne fumarie è sovente causa di incendi, posto che le incrostazioni di fuliggine, a prescindere dal materiale con il quale le canne medesime sono realizzate, possono determinare ostruzioni con conseguenti ritorni di fiamma. Va anche rimarcato che le misure imposte dall’ordinanza sostanziano meri adempimenti materiali, di scarso impatto organizzativo ed economico, e non già la realizzazione di opere tali da comportare interventi definitivi. In tale contesto, il provvedimento non fuoriesce dal perimetro del contenuto necessitato delle ordinanze contingibili e urgenti proprio in quanto, di per sé, non dispone l’intervento definitivo, ma si limita ad ipotizzarne l’imposizione, lasciando alle autorità verificatrici (Azienda sanitaria, Vigili del fuoco) il compito di accertarne la necessità nelle vie ordinarie e di prescriverlo nelle forme parimenti ordinarie. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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