Uno stabilimento balneare con attività di somministrazione a carattere annuale , in alcune serate estive , dalle 22 in poi (fino a quando non arrivano i carabinieri chiamati dai vicini !) svolge attività di intrattenimento musicale installando un impianto di amplificazione musicale con un volume molto alto.
Il titolare dello stabilimento, secondo una sua tesi, dice di non fare spettacolo in quanto nel suo locale si può entrare liberamente, senza pagare biglietto di ingresso, non maggiora il prezzo delle consumazionio ed inoltre non sa quante persone verranno ad ascoltare musica.
Tutti i frequenentanti sono giovani che si aggregano in questo stabilimento, alcuni ballano,altri parlano e consumano bevande senza sedere ai tavoli (non ci sono sedie).
Come sempre, i vicini chiamano i carabinieri, che contestano al titolare :violazione art.3 c.1 e art.4 Dpcm 16/4/99 n.215 (installazione di impianto di amplificazione senza relazione del tecnico VIA) e violazione art.68 TULPS e 666 C.P. ( svolgimento attività di spettacolo ed intrattenimento senza autorizzazione in quanto lo stabilimento balneare dopo le 23 si trasforma in una discoteca all'aperto con più di 300 persone presenti nel locale)
con relativa sanzioni pecuniarie.
L'arpa, in data successiva, ha fatto accertamenti fonometrici nei confronti del locale, con sorgente rumorosa attiva, ed ha evidenziato il superamento del relativo criterio differenziale sia a finestre aperte che chiuse, ed ha emesso propria sanzione amministrativa da 516,47 a 5164,57.
I carabinieri chiedono al Comune di emettere i provvedimenti di propria competenza e di intimare la cessazione di ulteriori attività di pubblico spettacolo non autorizzate.
Può il titolare dello stabilimento, ogni volta che intende effettuare questi intrattenimenti musicali , inviare una SCIA allegando relazione di impatto acustico di un tecnico senza riferimento all'art.68? Grazie
Fino a un certo punto il titolare potrebbe avere ragione dato che a seguito dell’abrogazione di parte dell’art. 124 del Reg. TULPS, i piccoli trattenimenti svolti nei pubblici esercizi (bar/ristoranti/alberghi/stab.balneari) sono del tutto liberi, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti acustici di zona.
(sul forum trovi info).
Se il pubblico esercizio, di fatto, si trasforma in locale di pubblico spettacolo, allora dal 124 TULPS si passa direttamente all’art. 68 e 80 TULPS e quindi alla necessità del titolo abilitativo, soprattutto in funzione della pubblica sicurezza (80 TULPS). Giudicare quando si passa il limite non è sempre facile e presuppone una certa attività investigativa.
In teoria il titolare se fa trattenimenti in pubblico esercizio senza snaturare l’attività principale (piano bar, musica di sottofondo, karaoke, ecc) può non essere soggetto a procedura abilitativa e, ai sensi del DPR 227/2011 potrebbe fare una semplice comunicazione in cui afferma che non supera i limiti di zona. Se supera i limiti allora occorre il rilascio di un’autorizzazione in deroga (bisogna vedere anche la normativa regionale).
La normativa in materia di inquinamento acustico prevede un regime sanzionatorio con l’art. art. 10 della Legge n. 447/95 che riguardano nell’ordine:
- l’inottemperanza a provvedimenti comunali (sospensione dell’attività o chiusura degli impianti);
- il superamento dei limiti di rumorosità (vedi DPCM 14/11/97 e zonizzazione comunale);
- la violazione delle disposizioni dettate da leggi statali, provinciali e dai comuni (Decreti attuativi legge n. 447/95, ecc. vi può rientrare la mancata comunicazione di cui al DPR 227/2011).
L'irrogazione delle sanzioni amministrative è in capo al Comune territorialmente competente. Il verbale sul superamento dei limiti lo fa ARPA o agenti comunali se in possesso di requisiti specifici per le misurazioni.
Per il TULPS (in sintesi, le cose sono più complesse) l’art. 68 TULPS è sanzionato dall’art. 666, comma 1, del codice penale come modificato dall’art. 49 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con sanzione pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00 (depenalizzato)
Per tale violazione non è consentito il pagamento in misura ridotta, è prevista la cessazione dell’attività abusiva e qualora l’attività sia volta in locale per il quale è rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. L’Autorità competente è il Sindaco (vedi art. 19-bis c.p.)
Art. 80 TULPS è sanzionato dall’art. 681 con la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103,00. L’oblazione non è ammessa, è prevista la cessazione dell’attività adottata dal Sindaco con propria ordinanza, l’Autorità competente è il tribunale ordinario.
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103
TRATTENIMENTI MUSICALI: illegittimo il diniego per generica tutela della quiete pubblica
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[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 6 ottobre 2016 n. 2245 [/b][/color]
Al di là della questione se fosse o meno necessario dotarsi di idoneo titolo abilitativo per svolgere l’attività in questione, va rilevato che il Comune ha respinto la richiesta di svolgimento di eventi musicali all’interno del citato pubblico esercizio, presentata dalla ricorrente, sul presupposto, non provato e meramente presunto, che l’attività musicale che la ricorrente voleva esercitare all’interno del proprio locale avrebbe alterato la quiete pubblica. Tale motivazione è erronea, perché l’amministrazione si è basata su una mera supposizione senza effettuare alcuna idonea istruttoria sul punto e anticipando un giudizio in relazione ad un’attività di cui non è stata valutata la portata e la dimensione, anche in considerazione del fatto che si tratta di soli sei serate musicali da svolgersi all’interno del locale con inizio alle ore 20,30 e fine alle ore 00,00.
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