Data: 2011-09-18 10:15:31

Dopo lo stadio crisalideo, la farfalla Sistri è tornata a volare.

Dopo  lo stadio crisalideo, la farfalla Sistri è tornata a volare.
Infatti con la pubblicazione nella GU n. 216 del 16-9-2011  della legge di conversione  14 settembre 2011 , n. 148  le disposizioni in materia SISTRI contenute all'articolo 6 del decreto-legge 13  agosto 2011, n. 138 sono completamente cambiate. Il Sistri non è più abrogato

Il testo è quello cui abbiamo avuto modo di far riferimento in precedenza e che è contenuto in allegato.

Quindi:

  1. per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti, il termine di "entrata in operatività"  del Sistri verrà fissato con Decreto e non potrà essere anteriore al 1° giugno 2012.
  2. Per tutti gli altri il termine decorrerà dal  9 febbraio 2012 (Giovedì 9 febbraio 2012, Sant'Apollonia - patrona dei dentisti e del mal di denti)

In effetti a qualcuno verrà certamente il  ...mal di denti .... perchè sarà difficile "masticare"  e digerire la situazione venutasi a creare.

Per sommi capi:

    * Con l'articolo 1 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 era stato ribadito che: La data di avvio dell'operatività del SISTRI è il 1° ottobre 2010
    * Con l'articolo 28, comma 2 dello stesso  D.M. 18 febbraio 2011, n. 52  si stabiliva e si stabilisce che: Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
    * Per l'articolo 28, comma 3 dello stesso  D.M. 18 febbraio 2011, n. 52  "i soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2," del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e s.m.i.,  continuano a produrre effetti.
    * L'articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009, recita: " Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della
      piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo all’operatività del SISTRI ........  i soggetti di cui .... rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (si trattava di un mese successivo all'operatività Sistri fissata dagli articoli 1 e 2 del DM 17 dicembre 2009, ma sempre di "operatività SISTRI" si parla)
    * Il termine  " per un mese successivo all’operatività del SISTRI .." è stato più volte prorogato, ma oramai è storia  passata !!
    * Oggi l' entrata in operatività del SISTRI é il 9 febbraio 2012 , perchè la legge 148/2011 prevale ovviamente su quanto fissato dall'articolo 1 del DM 52/2011.
    * Quindi per un mese successivo all’operatività del SISTRI e cioè per un mese successivo al 9 febbraio 2012 si continueranno ad utilizzare anche registro e formulari
    * L'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010 condiziona l'entrata in vigore di quanto disposto al proprio comma 1 dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del DM 17 dicmebre 2009
    * Il termine di cui all’articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009, abbiamo visto, è  " per un mese successivo all’operatività del SISTRI .." e quindi scade il 9 marzo 2012
    * L'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010, quindi, determina l'entrata in vigore di quanto disposto al proprio comma 1 dal giorno  10 marzo 2012
    * Fino al giorno 10 marzo 2012 non si avrà l'inserimento, nel D.Lgs. 152/2006, dei nuovi testi degli articoli 188, 189, 190 e 193 così come previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 205/2011
    * Per l'articolo 39 comma 1 del D.Lgs. 205/2011 le sanzioni SISTRI  si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, quindi si applicano a partire  dal giorno 10 marzo 2012
    * Per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti, la  "entrata in operatività"  del Sistri verrà fissata con Decreto (nel giorno xx.yy.201J) e non potrà essere anteriore al 1° giugno 2012. Quindi per tali soggetti le sanzioni SISTRI  si potranno applicare a partire dal giorno successivo al xx.yy.201J (da fissare con Decreto)
    * Per questi ultimi produttori i nuovi testi degli articoli 188, 189, 190 e 193 (così come previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 205/2011) si applicheranno a partire dal giorno successivo al xx.yy.201J
    * Ci sarebbe altro, ma fermiamoci qui...

Tutto chiaro ....................................................................... no ! ?  ?  ? ?  .......    NO  !

Silvano Di Rosa

www.dirosambiente.it

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Data: 2011-09-19 18:40:03

QUALE SISTRI DOPO LA LEGGE N.138 DEL 2011 ….(quinta parte) di Alberto PIEROBON

QUALE SISTRI DOPO LA LEGGE N.138 DEL 2011 ….(quinta parte)

di Alberto PIEROBON

http://lexambiente.it/rifiuti/179/7518-rifiuti-sistri-e-legge-138-2011.html

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