Dopo lo stadio crisalideo, la farfalla Sistri è tornata a volare.
Infatti con la pubblicazione nella GU n. 216 del 16-9-2011 della legge di conversione 14 settembre 2011 , n. 148 le disposizioni in materia SISTRI contenute all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 sono completamente cambiate. Il Sistri non è più abrogato
Il testo è quello cui abbiamo avuto modo di far riferimento in precedenza e che è contenuto in allegato.
Quindi:
1. per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti, il termine di "entrata in operatività" del Sistri verrà fissato con Decreto e non potrà essere anteriore al 1° giugno 2012.
2. Per tutti gli altri il termine decorrerà dal 9 febbraio 2012 (Giovedì 9 febbraio 2012, Sant'Apollonia - patrona dei dentisti e del mal di denti)
In effetti a qualcuno verrà certamente il ...mal di denti .... perchè sarà difficile "masticare" e digerire la situazione venutasi a creare.
Per sommi capi:
* Con l'articolo 1 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 era stato ribadito che: La data di avvio dell'operatività del SISTRI è il 1° ottobre 2010
* Con l'articolo 28, comma 2 dello stesso D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 si stabiliva e si stabilisce che: Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
* Per l'articolo 28, comma 3 dello stesso D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 "i soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2," del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e s.m.i., continuano a produrre effetti.
* L'articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009, recita: " Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della
piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo all’operatività del SISTRI ........ i soggetti di cui .... rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (si trattava di un mese successivo all'operatività Sistri fissata dagli articoli 1 e 2 del DM 17 dicembre 2009, ma sempre di "operatività SISTRI" si parla)
* Il termine " per un mese successivo all’operatività del SISTRI .." è stato più volte prorogato, ma oramai è storia passata !!
* Oggi l' entrata in operatività del SISTRI é il 9 febbraio 2012 , perchè la legge 148/2011 prevale ovviamente su quanto fissato dall'articolo 1 del DM 52/2011.
* Quindi per un mese successivo all’operatività del SISTRI e cioè per un mese successivo al 9 febbraio 2012 si continueranno ad utilizzare anche registro e formulari
* L'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010 condiziona l'entrata in vigore di quanto disposto al proprio comma 1 dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del DM 17 dicmebre 2009
* Il termine di cui all’articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009, abbiamo visto, è " per un mese successivo all’operatività del SISTRI .." e quindi scade il 9 marzo 2012
* L'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010, quindi, determina l'entrata in vigore di quanto disposto al proprio comma 1 dal giorno 10 marzo 2012
* Fino al giorno 10 marzo 2012 non si avrà l'inserimento, nel D.Lgs. 152/2006, dei nuovi testi degli articoli 188, 189, 190 e 193 così come previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 205/2011
* Per l'articolo 39 comma 1 del D.Lgs. 205/2011 le sanzioni SISTRI si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, quindi si applicano a partire dal giorno 10 marzo 2012
* Per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti, la "entrata in operatività" del Sistri verrà fissata con Decreto (nel giorno xx.yy.201J) e non potrà essere anteriore al 1° giugno 2012. Quindi per tali soggetti le sanzioni SISTRI si potranno applicare a partire dal giorno successivo al xx.yy.201J (da fissare con Decreto)
* Per questi ultimi produttori i nuovi testi degli articoli 188, 189, 190 e 193 (così come previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 205/2011) si applicheranno a partire dal giorno successivo al xx.yy.201J
* Ci sarebbe altro, ma fermiamoci qui...
Tutto chiaro ....................................................................... no ! ? ? ? ? ....... NO !
Silvano Di Rosa
www.dirosambiente.it
QUALE SISTRI DOPO LA LEGGE N.138 DEL 2011 ….(quinta parte)
di Alberto PIEROBON
http://lexambiente.it/rifiuti/179/7518-rifiuti-sistri-e-legge-138-2011.html