Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 comma 15 D.Lgs. 114/1998 e anche dall' Intesa C.U. 83 luglio 2012 punto 2) lettera b) i Comuni possono, sembra, prevedere per i posteggi specifiche tipologie esclusive merceologiche.
Secondo voi è possibile prevedere ancora, specificamente e solo per il commercio su area pubblica, alcune cose all'interno di un settore?
Esempio: cocomero, trippa, piadine.. ecc..
Quali è il motivo di interesse generale che si può addurre come giustificazione?
Grazie
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 comma 15 D.Lgs. 114/1998 e anche dall' Intesa C.U. 83 luglio 2012 punto 2) lettera b) i Comuni possono, sembra, prevedere per i posteggi specifiche tipologie esclusive merceologiche.
Secondo voi è possibile prevedere ancora, specificamente e solo per il commercio su area pubblica, alcune cose all'interno di un settore?
Esempio: cocomero, trippa, piadine.. ecc..
Quali è il motivo di interesse generale che si può addurre come giustificazione?
Grazie
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Certamente è possibile con queste avvertenze:
1) la limitazione deve essere RAGIONEVOLE e fondata sul PIANO DEL COMMERCIO (che deve avere uno studio specifico sulle ragioni che impongono tali scelte. Non può essere il gusto personale del Sindaco o dell'Assessore!)
2) deve essere esplicita e dettagliata e non prevedere una tipologia merceologica troppo ristretta
3) non deve essere fondata su ragioni di tutela di altri esercizi o altri posteggi (NON deve essere una valutazione economica ma di tipo agricolo, ambientale, etico ecc....). Es: prodotti km0, prodotti equo-solidali, prodotti stagionali ecc....
4) deve essere indicata nel bando e non deve essere possibile la variazione (SE NON PREVISTO dal regolamento/bando). Se pensi che la limitazione possa creare problemi prevedi una exit strategy sotto forma di variazione in aggiunta di altre tipologie.