Buongiorno,
leggendo e rileggendo il regolamento regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 89/98 non riesco a capire cosa si deve fare per manifestazioni non superioni a tre giorni che rientrino nei casi di cui all'allegato 4 , punto 4.2 lettera c).
Chiedo chiarimenti.
Grazie
Silvia
Nell'ambito delle deroghe semplificate esiste una discriminante se la manifestazione dura più o meno di 3 giorni e si trova in aree non specificatamente destinate.
La normativa non definisce bene che cosa si intende per durata (giorni consecutivi, ripetuti anche a distanza di tempo, ecc), ragionevolmente si può intendere la stessa manifestazione con un inizio e una fine ravvicinate nel tempo.
La discriminante riguarda la documentazione che il privato deve presenterae per ottenere l'autorizzazione. Per il resto non ci sono differenze, il contingente viene calcolato per "giorni" in ogni caso.
Se minore di 3 gg. basta una dichiarazone che indichi il rispetto delle partcolari condizioni della deroga semplificata, in sintesi, qualcosa di analogo alla fattispcie nelle aree dedicate. Se maggiore di 3 gg allora occorre che il privato prsenti una richiesta corredata da:
1. l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.
2. una pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.
3. una [b]relazione redatta da un tecnico competente[/b] di cui all’articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell’utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.