Data: 2014-08-12 12:47:00

Sanzione ai sensi della L.99/2009

Il titolare di un distributore di carburanti è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza per la violazione dell'art. 51 comma 3 della L. 99/2009, ovvero omessa comunicazione dei prezzi del carburante. Alla luce della L.R. 28/2005, è' una sanzione legittima? Ci possono essere estremi per un ricorso?
Proprio in questi giorni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso ai Comuni una nota contenente le indicazioni per il monitoraggio dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla L. 99/2009, specificando che, in caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/1998; che però in Toscana non è più in vigore...

riferimento id:20950

Data: 2014-08-13 07:00:05

Re:Sanzione ai sensi della L.99/2009


Il titolare di un distributore di carburanti è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza per la violazione dell'art. 51 comma 3 della L. 99/2009, ovvero omessa comunicazione dei prezzi del carburante. Alla luce della L.R. 28/2005, è' una sanzione legittima? Ci possono essere estremi per un ricorso?
Proprio in questi giorni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso ai Comuni una nota contenente le indicazioni per il monitoraggio dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla L. 99/2009, specificando che, in caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/1998; che però in Toscana non è più in vigore...
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Il tema è delicato nel senso che l'art. 51 della legge 99 prevede una fattispecie specifica individuando una SANZIONE PECUNIARIA per la violazione della stessa. La norma è stata attuata con DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 2013
Ai fini della determinazione della sanzione la norma RINVIA ad altra disposizione normativa, l'art.  22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Tale rinvio è da intendersi come DINAMICO o STATICO (sull'argomento si veda http://www.costituzionale.unige.it/dottorato/Rinvio.htm)?

Ti illustro le due ipotesi, nel caso concreto e quella che è la mia idea:

RINVIO DINAMICO, cioè all'art. 22 comma 3 e successive modificazioni. In questo caso in Toscana troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa regionale in sostituzione del citato comma. Questa situazione NON RENDE ILLEGITTIMO il verbale in quanto l'indicazione di una disposizione normativa errata NON inficia il procedimento sanzionatorio se è comunque chiara la descrizione della fattispecie sanzionata. Quindi l'autorità competente in sede di ordinanza ingiunzione si limiterà ad indicare il riferimento normativo corretto. Se del caso l'interessato avrà diritto ad essere riammesso nei termini per il PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.

RINVIO STATICO: si applicano le sanzioni dell'art. 22 comma 3 sempre anche se esso varia o non è applicabile in un determinato contesto territoriale. E' evidente che non vi sono problemi applicativi

TEORIA DELLA COMPETENZA STATALE. Se si ritiene che la competenza in materia sia statale esclusiva (limitatamente alla disciplina dei prezzi dei distributori di carburante), allora il rinvio all'art. 22 comma 3 è DINAMICO ma la norma trova applicazione anche nei territori regionali che hanno disapplicato il Dlgs 114/998

TESI DI CHIARELLI SIMONE: La disciplina dell'art. 51 è di competenza statale esclusiva. Lo Stato ha voluto regolamentare un fenomeno a valenza nazionale con una disciplina uniforme sostanziale e procedimentale (adempimenti per la comunicazione dei prezzi). Pertanto anche il regime sanzionatorio connesso è NAZIONALE ed UNIFORME senza applicazione delle norme regionali in materia di commercio. Quindi, siamo di fronte ad un rinvio dinamico secondo ma teoria della competenza statale. Trova applicazione l'art. 22 comma 3 anche in Toscana LIMITATAMENTE alle fattispecie dell'art. 51 della legge 99/2009 (per le altre violazioni trova applicazione la disciplina regionale)


Approfondimenti: https://carburanti.sviluppoeconomico.gov.it/OssPrezziSearch/
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Legge 23 luglio 2009, n. 99

"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136

Art. 51.

(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonchè per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

riferimento id:20950

Data: 2014-08-13 07:10:28

Re:Sanzione ai sensi della L.99/2009

Il 21 gennaio 204 il Ministero ha inviato una nota ai Comuni (allegata) che però non fornisce chiarimenti sul tema, limitandosi a ribadire la competenza COMUNALE sul procedimento sanzionatorio e la titolarità ad incassare le relative somme.



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Istruzioni per i gestori
Attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti. Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010 (pubblicato nella GU del 26 novembre 2010, n. 277) e  Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 (pubblicato nella GU n. 63 del 15 marzo 2013).
(aggiornato 4 giugno 2014)

http://osservaprezzi.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=72:istruzioni-per-i-gestori&catid=16:osservaprezzi-carburanti&Itemid=272

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