A seguito di presentazione di Scia per subentro in attività di estetica viene accertato che il responsabile tecnico indicato non è presente nell'esercizio, che è gestito da altra dipendente della società.
E' da ritenere che l'attività sia esercitata in assenza di Scia (di variazione responsabile tecnico...) e quindi sanzionabile ex art. 12 c. 2 L. 1/1990?
E' corretto adottare un immediato divieto di prosecuzione dell'attività o si può consentire la prosecuzione dando un termine per la conformazione?
Come hai detto tu la SCIA è stata presentata quindi la sanzione della mancanza del titolo abilitativo non sussiste. Il problemi sono altri:
Se nella SCIA è stato indicato il responsabile tecnico (quindi SCIA a tutti gli effetti completa ed efficacie), allora il controllo è stato effettuato in loco ed è stato rilevato che la sede opera in assenza della necessaria presenza del R.T.
In questo caso (prescindendo dalle questioni su una probabile fala dichiarazione), puoi applicare la sanzione del comma 1 dello stesso articolo e inibire l’esercizio dell’attività fino al reintegro del R.T.
Rammenta che lo stesso deve essere iscritto al REA per quella sede.
ok, l'esercizio è stato chiuso fino al reintegro del responsabile o nomina di uno nuovo.
In via generale, riguardo all'iscrizione REA: dovrebbe essere contestuale alla presentazione della Scia, se a distanza di oltre due mesi dalla visura camerale non risulta alcuna iscrizione, come si procede?