Data: 2014-08-12 07:10:17

Subingresso in sala giochi senza S.C.I.A. - sanzioni

Buongiorno.
Un soggetto è subentrato nella titolarità di una di una sala giochi senza avere fatto la S.c.i.a. al Comune.
Preciso che la licenza della Questura è ok.
Ora è mia intenzione effettuare l'intervento per adottare i provvedimenti sanzionatori del caso, dei quali però ho qualche perplessità.
Io pensavo a:
- verbale di contestazione (ma non saprei l'importo, la normativa violata e l'autorità a cui vanno i proventi e fare ricorso);
- ordinanza di sospensione immediata dell'attività (magari avete un fac-simile??).
Ringraziando anticipatamente per la cortese disponibilità, in attesa di un Vostro riscontro, porgo i miei più cordiali saluti.

ps: l'ordinanza di sospensione, una volta notificata, va pubblicata all'albo on line o sull'Amministrazione trasparente o non necessita di tale passaggio??

Simone Cappellano

riferimento id:20940

Data: 2014-08-12 07:28:54

Re:Subingresso in sala giochi senza S.C.I.A. - sanzioni

Salvo che non esista una disciplina regionale con specifiche sanzioni per l'esercizio senza titolo di sala giochi vale la disciplina sanzionatoria dell'art. 17 bis del TULPS.
L'iter è quindi:
1) verbale di contestazione
2) contestuale invio all'ufficio competente
3) ordinanza di chiusura salvo regolarizzazione

NON si pubblicano all'albo pretorio


***********************

Art. 17-bis

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00.
La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00.


Art. 17-ter

Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.


Art. 17-quater

Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17- ter.

riferimento id:20940

Data: 2014-08-12 08:45:30

Re:Subingresso in sala giochi senza S.C.I.A. - sanzioni

Ricapitolando:
- Sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032 per violazione art. 86 c.III TULPS e 17bis TULPS (proventi allo Stato-pagamento con F23- e ricorso al Prefetto);
- ordinanza di chiusura dell'attività sino a regolarizzazione (quindi sino a quando non presenta la S.C.I.A.);
- trasmissione del verbale e dell'ordinanza a Prefettura, Divisone Polizia Amministrativa della Questura, A.A.M.S. .
La L.R.8/2013 della Regione Lombardia non prevede nulla a riguardo, quindi rimango sull'applicazione del T.U.L.P.S.

riferimento id:20940

Data: 2014-08-12 11:58:49

Re:Subingresso in sala giochi senza S.C.I.A. - sanzioni


Ricapitolando:
- Sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032 per violazione art. 86 c.III TULPS e 17bis TULPS (proventi allo Stato-pagamento con F23- e ricorso al Prefetto);
- ordinanza di chiusura dell'attività sino a regolarizzazione (quindi sino a quando non presenta la S.C.I.A.);
- trasmissione del verbale e dell'ordinanza a Prefettura, Divisone Polizia Amministrativa della Questura, A.A.M.S. .
La L.R.8/2013 della Regione Lombardia non prevede nulla a riguardo, quindi rimango sull'applicazione del T.U.L.P.S.
[/quote]

CONFERMO TUTTO!

riferimento id:20940

Data: 2014-08-12 12:37:05

Re:Subingresso in sala giochi senza S.C.I.A. - sanzioni

la cosa non è così semplice, in attesa di giurisprudenza, riporto le disposizioni più recenti:
TULPS, art. 110, comma 9, lett. f-bis):
[i]chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio[/i];

Con questa nuova disposizione ([b]in vigore dal 01/01/2013[/b]) viene sanzionata l’installazione di apparecchi (anche regolari) in esercizi senza abilitazioni ex art. 86 e 88 TULPS. E' ragionevole ritenere che la sanzione vada a sostituire, per un principio di specialità, quella applicata per la medesima fattispecie in via generale e cioè quella di cui all’art. 17-bis, comma 1, del TULPS che, a parere mio, era di competenza del Comune.

Comma 9-ter)[i] Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.[/i]
(cfr. anche circolare AAMS del 13/06/2013)

Detto questo, io sentirei AAMS di zona e proporrei questa soluzione.

riferimento id:20940

Data: 2014-08-12 16:35:03

Re:Subingresso in sala giochi senza S.C.I.A. - sanzioni

Le apparecchiature sono regolarmente autorizzate dalla licenza della Questura che ho ricevuto presso il mio ufficio a seguito di sopralluogo e parere favorevole AAMS. Pertanto l'ipotesi suddetta prospettata dal Dott. Maccantelli mi sembra più per assenza di autorizzazione per le "macchinette" (quindi quella della Questura) e non tanto per la mancata comunicazione al Comune. Magari interpreto male.... Effettivamente il Dott. Maccantelli sottolinea come si sanzioni anche se l'installazione di apparecchi è regolare. Ho un attimo di perplessità e confusione.... Voi che dite?? Suggerimenti ??

riferimento id:20940
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