Buongiorno,
la Ditta x ha presentato scia per l'avvio dell'attività di vendita e comunicazione per la vendita di autovetture usate.
Le autovetture acquistate vengono pertanto, intestate alla ditta stessa.
Secondo l'ufficio SUAP è necessario che la ditta detenga il registro delle operazioni di cui all'art.128 TULPS e proceda quindi alla vidimazione secondo le formalità di legge.
Il titolare dell' attività afferma che questo registro non è necessario in quanto quando acquista l'auto usata ne diviene proprietario, provvedendo all'intestazione del mezzo a nome della ditta presso il Pra . Qual è il Vostro parere?
Grazie
Buongiorno,
la Ditta x ha presentato scia per l'avvio dell'attività di vendita e comunicazione per la vendita di autovetture usate.
Le autovetture acquistate vengono pertanto, intestate alla ditta stessa.
Secondo l'ufficio SUAP è necessario che la ditta detenga il registro delle operazioni di cui all'art.128 TULPS e proceda quindi alla vidimazione secondo le formalità di legge.
Il titolare dell' attività afferma che questo registro non è necessario in quanto quando acquista l'auto usata ne diviene proprietario, provvedendo all'intestazione del mezzo a nome della ditta presso il Pra . Qual è il Vostro parere?
Grazie
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Il registro delle cose usate VA TENUTO anche se non si effettua intermediazione.
Se si fa intermediazione si deve fare ANCHE scia di agenzia di affari + relativo registro.
ha ragione il Comune
Ringrazio per la risposta , ma mi rimane un dubbio per l'attività di intermediazione di auto usate. Il titolare della ditta deve tenere oltre al registro degli affari anche il registro delle cose usate?
Quest'ultimo registro non vale solo per chi svolge un'attività commerciale?
guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20649.0
[color=red][b][size=18pt]COSE USATE - abrogato anche l'obbligo del registro (MININTERNO 2/3/2017)
[/size][/b][/color]
L'art. 126 è stato abrogato con decorrenza 11 dicembre 2016, dall'art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il [b]MININTERNO [/b]ha precisato che deve intendersi abrogato anche l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornamente previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S.
[color=red][b]Parere Prot 557 PAS/U/003342/12020.A1 del 2 marzo 2017[/b][/color]
http://buff.ly/2mkmQGN