Data: 2014-08-08 05:58:54

Piano di zonizzazione ACUSTICA: limiti assoluti e differenziali

TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 185, del 9 giugno 2014
Rumore.Illegittimità ordinanza per interventi su struttura di ricovero e custodia di cani per superamento dei livelli di rumore ambientale

Non è condivisibile la tesi del Comune che adduce la diretta applicabilità dei limiti “differenziali” perché ancorati ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle “esclusivamente industriali”) che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività medio tempore. Invero, già nella vigenza del D.P.C.M. 1 marzo 1991 i limiti “differenziali” erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e ciò nonostante si fosse avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio al solo primo comma dell’art. 6 del citato D.P.C.M depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole subordinare l’applicabilità del “criterio differenziale” all’introduzione della disciplina a regime e, cioè, all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica. [color=red]Non essendo contestato nel caso di specie, che il Comune non fosse dotato del piano di zonizzazione acustica all’epoca dell’adozione dell’impugnata ordinanza, i valori ai quali parametrare la soglia di rumore non superabile erano quelli c.d. “assoluti”. [/color](Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

http://lexambiente.it/rumore/84-giurisprudenza-amministrativa-tar84/10591-rumoreillegittimita-ordinanza-per-interventi-su-struttura-di-ricovero-e-custodia-di-cani-per-superamento-dei-livelli-di-rumore-ambientale.html

riferimento id:20906
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it