Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2998, del 12 giugno 2014
Urbanistica.Illegittimità divieto di prosecuzione attività di allevamento avicolo in fabbricato in zona agricola comunicata con SCIA
Nella specie, sussiste un’evidente differenza nella tipologia di procedimento promossa, una tesa ad ottenere l’abilitazione ad eseguire opere edilizie propedeutiche alla riattivazione dell’allevamento, e l’altra caratterizzata dalla segnalazione della riattivazione dell’attività di allevamento medesima, procedimenti differenti negli scopi e nel tipo di istruttoria espletata. Ne consegue che nel provvedimento inibitorio dell’esercizio dell’attività di allevamento di cui alla S.C.I.A. potrebbe scorgersi semmai un atto confermativo, autonomamente lesivo ed impugnabile, ma non un provvedimento meramente confermativo. Si rileva l’assoluta irrazionalità ed illogicità della normativa di piano, la quale, da un lato vieta la riattivazione o la prosecuzione dell’attività di allevamento nel compendio immobiliare degli appellanti, insistente in zona agricola, per natura deputata ad ospitare tali tipologie di attività e, dall’altro, invece, ne consente l’attivazione ex novo in aree, sempre a vocazione agricola, non lontane. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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