Ci è pervenuta richiesta di rinnovo della concessione di un impianto di distribuzione di carburanti ubicato in autostrada. La concessione originale risale al 1975 e nel 1997 il Ministero dell’Industria ha già concesso un rinnovo per anni diciotto previo collaudo.
Secondo le indicazioni fornite da un funzionario della Regione Toscana, l’art. 11 del D.P.R. 1269/1971, il quale prevedeva il rilascio di concessione per gli impianti autostradali, sarebbe ancora in vigore nel caso di specie. Ciò in quanto il D.Lgs. 32/1998 – che prevede il venir meno del regime concessorio in favore di un meno stringente regime autorizzatorio – non si applicherebbe ai distributori ubicati in autostrada.
Permanendo il regime concessorio, sussisterebbe l’obbligo di ottenere un espresso rinnovo della concessione ogni diciotto anni. La competenza al rilascio della concessione, originariamente Ministeriale e poi regionale in virtù del d. lgs. 112/1998, sarebbe oggi del Comune in forza dell’art. 23, comma 3 bis, della L.R. 88/1998 come modificata dalla L.R. 1/2001. Il rilascio - o il rinnovo - della concessione spetterebbe al Comune, previo collaudo.
A noi pare, però, che i commi 1 e 5 dell’art. 1 del ricordato D. Lgs. 32/1998 non introducano alcuna distinzione tra gli impianti ubicati in autostrada e gli altri impianti: entrambi sembrano essere stati oggetto del passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio. Se così fosse, l’autorizzazione dovrebbe per altro considerarsi - a nostro modo di vedere - non soggetta alla previgente scadenza diciottennale. Essa rimarrebbe valida nel tempo senza mai scadere e l’onere cui sarebbe soggetto il titolare non sarebbe più la richiesta di rinnovo, ma la mera effettuazione dell’(auto)collaudo ogni quindici anni.
Chiediamo quale delle due ricostruzioni normative sopra esposte debba considerarsi corretta o se invece esista una ulteriore interpretazione corretta delle norme in questione.
Buongiorno, mi permetto di inserirmi per evidenziare che la competenza regionale in materia di impianti autostradali e' prevista non dal Decreto 32/98 (Decreto Bersani) bensi' ai sensi dell'art. 105, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
Mi sono già espresso sul punto
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5127.0
Le pratiche relative agli impianti di carburante furono TRASFERITE dalla Regione Toscana ai Comuni in attuazione del Dlgs 112/1999 verso i primi mesi del 2000 e da allora sono nella competenza comunale.
Buongiorno. Sulla competenza del Comune non sussistevano dubbi.
Il quesito riguarda invece la tipologia di atto da adottare (concessione o autorizzazione) e la sua eventuale scadenza.
Nella risposta da Lei citata si parla infatti ancora di concessioni e non di autorizzazioni, mentre il D.Lgs. 32/1998 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) parrebbe prevedere l'autorizzazione anche per i distributori ubicati in autostrada.
Buongiorno. Sulla competenza del Comune non sussistevano dubbi.
Il quesito riguarda invece la tipologia di atto da adottare (concessione o autorizzazione) e la sua eventuale scadenza.
Nella risposta da Lei citata si parla infatti ancora di concessioni e non di autorizzazioni, mentre il D.Lgs. 32/1998 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) parrebbe prevedere l'autorizzazione anche per i distributori ubicati in autostrada.
[/quote]
Scusa, sono stato troppo sintetico:
1) INDIFFERENTE il nomen iuris utilizzato. Si tratta senz'altro di AUTORIZZAZIONE ma non entrerei nel dibattito meramente dottrinario circa la differenza con il regime concessorio
2) la durata è ILLIMITATA. L'atto non ha scadenza. Il collaudo va effettuato ogni 15 anni