Data: 2014-08-06 16:25:39

TURISMO - disposizioni su attività ricettive, start-up e guide L. 106/2014

TURISMO - disposizioni su attività ricettive, start-up e guide L. 106/2014

[color=red]Legge 29 luglio 2014, n. 106
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
(G.U. 30 luglio 2014, n. 175)[/color]


Art. 9. Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all’allegato 15 annesso al citato decreto, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) impianti wi-fi ;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
2-bis. Sono escluse dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La prima quota del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1º gennaio 2015

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

4-bis. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 17.

Art. 10. Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l’imprenditorialità nel settore turistico

1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2012 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d’imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 7.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) , del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell’efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1º gennaio 2015.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l’adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l’incremento dell’efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d’impresa:

a) all’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole: "nei territori costieri" sono soppresse, le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" e le parole: "nei medesimi territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori interessati";
2) al comma 5, al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d’intesa con il Ministero dell’ economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e il secondo periodo è soppresso;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Nell’ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l’attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l’aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie";
4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i distretti costituiscono ’zone a burocrazia zero’ ai sensi dell’articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle "zone a burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell’ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;
c) il contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.

Art. 11. Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese.

2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell’opportunità turistica,a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute.

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.

3-ter. Al fine di potenziare l’offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell’ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l’ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell’analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l’integrazione turistica

4. All’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.».

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11-bis. Start-up turismo

1. In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile.

3. Le società di cui al comma 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015.

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