Data: 2014-08-06 11:35:18

ART 67 D.LGS 81/2008

Nel semplice caso di subingresso senza ampliamenti e ristrutturazioni, in attività industriale/artigianale con più di tre addetti notificata ai sensi dell'art 67 del D.LGs 81/2008 è dovuta la comunicazione in oggetto?
La norma non lo prevedeva neanche prima dell'adozione della modulistica nazionale di cui al decreto del 10/04/2014, anche se nelle modulistiche proposte dalla USL e da noi utilizzate era prevista l'ipotesi di comunicazione per subingresso.
Forse in questo caso, cioè di subingresso in attività artigianale con più di tre addetti senza intervento edilizio può essere sufficiente (ma non obbligatoria?) una comunicazione via pec del cambio gestione, al solo fine di verificare se risultano atti autorizzatori (scarichi, emissioni, ecc) eventualmente da volturare.
O forse mi sono persa un passaggio?

Grazie

riferimento id:20849

Data: 2014-08-06 17:03:01

Re:ART 67 D.LGS 81/2008


Nel semplice caso di subingresso senza ampliamenti e ristrutturazioni, in attività industriale/artigianale con più di tre addetti notificata ai sensi dell'art 67 del D.LGs 81/2008 è dovuta la comunicazione in oggetto?
La norma non lo prevedeva neanche prima dell'adozione della modulistica nazionale di cui al decreto del 10/04/2014, anche se nelle modulistiche proposte dalla USL e da noi utilizzate era prevista l'ipotesi di comunicazione per subingresso.
Forse in questo caso, cioè di subingresso in attività artigianale con più di tre addetti senza intervento edilizio può essere sufficiente (ma non obbligatoria?) una comunicazione via pec del cambio gestione, al solo fine di verificare se risultano atti autorizzatori (scarichi, emissioni, ecc) eventualmente da volturare.
O forse mi sono persa un passaggio?

Grazie
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Ciao, sul punto non esiste giurisprudenza nè approfondimenti. Ho affrontato la questione "giuridica" qualche anno fa e ti dico le considerazioni che si possono fare:
1) la normativa sulla sicurezza del lavoro è di origine COMUNITARIA. Nella normativa UE non esiste il concetto di subingresso. Il subingresso è una NUOVA attività e come tale va disciplinato (tanto che nelle procedure direttamente regolate da regolamenti UE si applica la stessa procedura per l'avvio dell'attività ed in alcuni casi l'autorizzazione!)
2) tuttavia la notifica art. 67 ha valenza OGGETTIVA, cioè fa riferimento ad una impresa con più di 3 addetti e prescinde dal soggetto (non sono previsti requisiti soggettivi, morali o professionali). Quindi il CAMBIO DI GESTIONE è ininfluente
3) il sistema di sicurezza sul lavoro è orientato all'AUTOCONTROLLO  dell'azienda

Tutto ciò mi fa dire che FORMALMENTE la notifica NON è dovuta nei subingressi o altre variazioni soggettive ... però CONSIGLIO sempre l'imprenditore di inviare una PEC ..... anche solo a scopo informativo!!!!

riferimento id:20849
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