Data: 2014-08-06 11:33:35

impianto carburante lotto minimo

Il Regolamento comunale sugli impianti di distribuzione carburanti, predisposto dal Settore urbanistica nel 2012, all'art. 11 testualmente recita :" La superficie minima d'insediamento degli impianti di distribuzione di carburanti è di 3000 mq, considerando la superficie complessiva dell'area".
Un utente ha chiesto un parere alla Regione Calabria, ritenendo che tale disposizione comunale  è in contrasto con l'art. 83 bis, co. 17 del DL 112/08 conv. in L. 133/08, del quale non è stato tenuto conto in sede di stesura del Regolamento.
A sua volta la Regione chiede a questo Suap ed al Settore urbanistica memoria esplicativa sulle motivazioni del predetto articolo 11 e possibilmente sulla intenzione di modifica di tale articolo o di una sua motivazione astringente e imperativa a norma con la legislazione europea, nazionale e regionale.
Il Settore urbanistica sta predisponendo a sua volta una richiesta di parere alla Regione, specificando che la superficie di 3000 mq (comprensiva di attività integrative : bar, tabacchi ecc. ecc.) ha finalità di natura urbanistica e non commerciale. (L'utente ha un lotto di 1700 mq).
Ora mi chiedo cosa deve  rispondere il Suap alla Regione, considerato che la pratica non è passata dallo Sportello?
Come muoverci, visto che nessuno ha le idee chiare in proposito?

riferimento id:20848

Data: 2014-08-06 16:46:06

Re:impianto carburante lotto minimo

La disposizione citata fa riferimento ad una serie di disposizioni normative di origine comunitaria recepite a partire dal DL 223/2006 e che poi confluiranno nel Dlgs 59/2010.
La normativa comunitaria è contraria all'imposizione di LIMITI ASSOLUTI MINIMI per attività commerciali ove esse siano fondate su ragioni di natura commerciale.
Restano ovviamente ferme le misure minime dettate da ragioni di sicurezza e sanità.

Il problema descritto è delicato ma a mio avviso non vi sono dubbi che la disposizione che prevede una superficie minima di 3000 mq ha natura squisitamente COMMERCIALE e non urbanistico-edilizia in quanto non vi sono ragioni di tale natura che possano far ritenere rilevante tale superficie minima nè vi sono ragioni di sicurezza, viabilità, igiene o di tutela paesaggistica in questo senso (anzi, la superficie minima sembra proprio far propendere per una valutazione opposta).

Il fatto che la norma sia contenuta in un regolamento urbanistico-edilizio è IRRILEVANTE.

Ciò premesso, fermo restando che la Regione NON ha competenza alcuna in merito alla potestà regolamentare e pianificatoria comunale (nè hja titolo a chiedere giustificazioni al Comune) ritengo comunque utile che il Comune proceda ad una revisione della citata norma per evitare un possibile ricorso.

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D.L. 25-6-2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Art. 83-bis.  Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

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