Un bar vorrebbe trasfere la propria attività in locali che si trovano sulla stessa via ma due numeri civici più avanti rispetto ai locali attuali.
Il bar aveva installato, prima dell'entrata in vigore della L.R. 57/2013 videogiochi ed i locali precedenti erano già in prossimità di una chiesa.
Il comune non ha alcun regolamento o atto che disciplina l'apertura di sale giochi.
Con il trasferimento presso i nuovi locali sono applicabili i limiti della normativa regionale?
Di fatto l'art. 4 al comma 1 parla solo di [u]divieto di apertura [/u] di sale da gioco o di spazi per il gioco. In questo caso si tratterebbe di trasferimento di attività esistente con installazione di giochi precedente (di diversi anni) all'entrata in vigore della normativa.
Grazie
Un bar vorrebbe trasfere la propria attività in locali che si trovano sulla stessa via ma due numeri civici più avanti rispetto ai locali attuali.
Il bar aveva installato, prima dell'entrata in vigore della L.R. 57/2013 videogiochi ed i locali precedenti erano già in prossimità di una chiesa.
Il comune non ha alcun regolamento o atto che disciplina l'apertura di sale giochi.
Con il trasferimento presso i nuovi locali sono applicabili i limiti della normativa regionale?
Di fatto l'art. 4 al comma 1 parla solo di [u]divieto di apertura [/u] di sale da gioco o di spazi per il gioco. In questo caso si tratterebbe di trasferimento di attività esistente con installazione di giochi precedente (di diversi anni) all'entrata in vigore della normativa.
Grazie
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Il tema è assai delicato e sicuramente vi sono profili interpretativi A FAVORE della non applicabilità delle disposizioni sopravvenute (li hai già evidenziati).
Occorre però dire che le norme a tutela della salute di solito hanno effetto "ultrattivo", diciamo così. Cioè hanno efficacia per ogni variazione, anche migliorativa, e quindi anche in caso di trasferimento di attività. Tuttavia nel caso di specie:
1) la mancanza di regolamento di attuazione
2) il trasferimento (a breve distanza)
fanno propendere per la non applicabilità dei limiti.
Mi accodo a Simone.
Abbiamo già affrontato la questione, vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18802.0
A parere mio senza un regolamento conunale è difficile gestire queste situazioni. Per ragiovenevolezza potri affermare che in codesta situazione non si determina nessuna variazione significativa alla condizione di fatto e quindi è da assimilare ad un proseguimento attività in virtù di un diritto acquisito. Restano eventuali problemi nel gestire situazioni analoghe ma non identiche.
Es. Lo stesso tizio si trasferisce dall'altra parte della città ancora a meno di 500 da un'altra chiesa.