Salve,
vorrei sapere se si può considerare valido come requisito professionale per la vendita di alimenti un corso di studi contenente le seguenti materie: Chimica
Igiene, Puericultura ed esercitazioni
Contabilità e Statistica
Economia domestica e Tecnica organizzativa
Musica e Canto corale
Tirocinio (Psicologia e Pedagogia)
Esercitazioni pratiche di Economia domestica
Esercitazioni pratiche di Lavori femminili
Si tratta di un diploma di dirigente di comunità
Il percorso di studi contiene materie di commercio e quindi è VALIDO a condizione che sia un [color=red]diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale[/color].
Dalle informazioni online sembra di sì:
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_tecnico_per_le_attivit%C3%A0_sociali
http://www.queencentrostudi.com/scheda.asp?idprod=55&idpadrerif=51
http://www.nrpitalia.it/DiplomaIstrTecnica.php
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle
norme sui giochi)).
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.))
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio
relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa',
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta
all'attivita' commerciale.))
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e 6)) dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.
Salve,
vorrei sapere se si può considerare valido come requisito professionale per la vendita di alimenti un corso di studi contenente le seguenti materie: Chimica
Igiene, Puericultura ed esercitazioni
Contabilità e Statistica
Economia domestica e Tecnica organizzativa
Musica e Canto corale
Tirocinio (Psicologia e Pedagogia)
Esercitazioni pratiche di Economia domestica
Esercitazioni pratiche di Lavori femminili
Si tratta di un diploma di dirigente di comunità
[/quote]
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 159528 del 8.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 - Quesiti su requisiti
professionali - articolo 71, comma 6.
Codesto Comune chiede se può ritenersi valido, ai sensi dell’articolo 71, comma
6, lettera b), del decreto legislativo 25 marzo 2010, n.59, il servizio prestato da un
soggetto presso un’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o di
somministrazione di alimenti e bevande, in possesso dell’inquadramento come
“Cassiere”.
[color=red] Chiede, altresì, se ai sensi della medesima disposizione, può ritenersi valido, il
possesso del “Diploma di scuola media superiore con indirizzo Attività sociali –
specializzazione Dirigente di Comunità”.[/color]
Al riguardo, si fa presente quanto segue
Ad avviso della scrivente Direzione generale il dipendente in possesso
dell’inquadramento di “Cassiere”, potendosi in via generale considerare quale soggetto
addetto alla vendita di prodotti alimentari anche se nella fase finale, correlata alla
consegna e al pagamento dei medesimi, può ritenersi in possesso della qualificazione
richiesta.
Per quanto concerne il titolo di studio si ritiene che le materie oggetto del corso
di studio, consentono di considerarlo requisito professionale valido.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
http://www.mise.gov.it/images/stories/recuperi/Impresa_internazionalizzazione/RISOLUZIONE_159528.pdf