Data: 2014-08-04 08:02:29

Richiesta chiusura Sp per manifestazione_mancato parere UT

Buon giorno, un saluto a tutti ed i miei complimenti per questo portale e questo forum. E' La prima volta che scrivo anche se vi leggo da tempo. Se ho sbagliato sezione chiedo cortesemente ai moderatori di provvedere allo spostamento.
Premetto di essere alquanto a digiuno in materia, ma sto dandomi da fare per imparare. Il quesito che vi pongo è il seguente. Al nostro ente è giunta richiesta di chiusura per due tratti di strade di nostra proprietà su cui si svolgeranno manifestazioni locali. L'ufficio cui appartengo procede in questo modo. La richiesta viene inoltrata al servizio viabilità, il quale rilascia il suo parere. Successivamente si predispone nulla osta da inoltrare alla prefetto per l'ordinanza di chiusura. In questo caso, il servizio viabilità ha risposto dicendo che "la richiesta prevede un uso della strada per scopi diversi da quelli previsti dall'art 2 del CDS e che pertanto, visto che l'oggetto della richiesta non è contemplato, si ritiene che non sia dovuto alcun parere".
Vi chiedo di aiutarmi a capire se l'atteggiamento del servizio viabilità è corretto e come posso uscire da questa situazione di stallo.
Vi ringrazio anticipatamente.

riferimento id:20815

Data: 2014-08-05 15:29:51

Re:Richiesta chiusura Sp per manifestazione_mancato parere UT

In merito alla procedura relativa alla adozione dell'ordinanza di chiusura delle strade per manifestazioni è utile riferimento questa scheda riepilogativa:
http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=4522&ID=88712

Da quel che descrivi sembra che l'ufficio ritenga che la competizione in commento non rientri fra quelle contemplate da Codice della strada (oppure che riguardi strade non soggette alla competenza comunale).

E' difficile capirlo.

Suggerisco:
1) di chiedere chiarimenti all'ufficio
2) inviando comunque la risposta alla Prefettura

Facci sapere se hai ottenuto maggiori dettagli



***************

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
(commento di giurisprudenza)

Art. 9  Competizioni sportive su strada (75)

In vigore dal 13 agosto 2010
1.  Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (59)
2.  Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. (60)
3.  Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (61)
4.  L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti. (62)
4-bis.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78. (73)
5.  Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (63)
6.  Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (64)
6-bis  Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (65)
6-ter  Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. (65) (76)
6-quater  Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (65)
7.  Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (66) , ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis  Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1. (67)
8.  Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (68) ad euro 674 (68) , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 841 (68) ad euro 3.366 (68) , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (69)
[8-bis  Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti. (74) (70) ]

9.  Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 (71) ad euro 335 (71) , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 168 (72) ad euro 674 (72) , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
(59)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(60)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(61)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(62)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(63)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(64)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(65)  Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(66)  A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(67)  Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(68)  Importo elevato dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(69)  Comma modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo e sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell'art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(70)  Comma abrogato dall'art. 03, comma 1, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(71)  Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(72)  Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(73) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(74) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell'art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(75)  Per il trasferimento alle regioni, province e comuni delle funzioni previste dal presente articolo, vedi gli artt. 162 e 163, commi 2, lett. f) e 3, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(76)  Per il disciplinare delle scorte tecniche , vedi il Provvedimento 27 novembre 2002.

* * * * *
P.S.
Grazie per i complimenti e:
1) hai indovinato la sezione dove inserire il quesito
2) continua pure a porre quesiti quando vuoi!

riferimento id:20815

Data: 2014-08-06 05:26:37

Re:Richiesta chiusura Sp per manifestazione_mancato parere UT


Verifichi inoltre che si tratti di strade, cosi come definite dall'articolo 2 codice della strada....altrimenti non sono applicabili le regole del codice della strada, e quindi, l'ufficio viabilità non ha competenza nel rilasciare un proprio parere

Si resta a disposizione per una ulteriore valutazione del caso



Buon giorno, un saluto a tutti ed i miei complimenti per questo portale e questo forum. E' La prima volta che scrivo anche se vi leggo da tempo. Se ho sbagliato sezione chiedo cortesemente ai moderatori di provvedere allo spostamento.
Premetto di essere alquanto a digiuno in materia, ma sto dandomi da fare per imparare. Il quesito che vi pongo è il seguente. Al nostro ente è giunta richiesta di chiusura per due tratti di strade di nostra proprietà su cui si svolgeranno manifestazioni locali. L'ufficio cui appartengo procede in questo modo. La richiesta viene inoltrata al servizio viabilità, il quale rilascia il suo parere. Successivamente si predispone nulla osta da inoltrare alla prefetto per l'ordinanza di chiusura. In questo caso, il servizio viabilità ha risposto dicendo che "la richiesta prevede un uso della strada per scopi diversi da quelli previsti dall'art 2 del CDS e che pertanto, visto che l'oggetto della richiesta non è contemplato, si ritiene che non sia dovuto alcun parere".
Vi chiedo di aiutarmi a capire se l'atteggiamento del servizio viabilità è corretto e come posso uscire da questa situazione di stallo.
Vi ringrazio anticipatamente.
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riferimento id:20815

Data: 2014-08-20 07:28:42

Re:Richiesta chiusura Sp per manifestazione_mancato parere UT

Buon giorno vi  ringrazio  delle risposte e mi scuso se solo ora scrivo nuovamente. Preciso meglio la questione. Non si tratta di competizioni sportive, ma di richiesta di  chiusura di un tratto di  SP all'interno di un piccolo centro abitato per lo svolgimento di una fiera locale. Il nulla osta è stato comunque rilasciato dal mio dirigente anche senza il parere tecnico, riportando comunque le prescrizioni e le avvertenze che fino all'anno scorso il settore viabilità includeva nel parere. 

riferimento id:20815

Data: 2014-08-22 13:09:15

Re:Richiesta chiusura Sp per manifestazione_mancato parere UT

Mah..... secondo il mio modesto parere l'ufficio viabilita' dovrebbe occuparsi dell'uso delle strade nella generalità del termine.... in questo caso avrebbe dovuto intervenire con un parere a Norma dell'art.20, codice della strada. Comunque, un suo parere lo ha dato... dicendo che non è competente..... bene comunque ha operato il suo ufficio dando il nulla osta e riportando, cosa assolutamente fondamentale e indispensabile, le prescrizioni cosi come era stato fatto fino all'anno scorso.... sempre che lo stato dei luoghi e la richiesta presentata siano state uguali....
Per le volte successive consiglio di operare allo stesso modo.




Buon giorno vi  ringrazio  delle risposte e mi scuso se solo ora scrivo nuovamente. Preciso meglio la questione. Non si tratta di competizioni sportive, ma di richiesta di  chiusura di un tratto di  SP all'interno di un piccolo centro abitato per lo svolgimento di una fiera locale. Il nulla osta è stato comunque rilasciato dal mio dirigente anche senza il parere tecnico, riportando comunque le prescrizioni e le avvertenze che fino all'anno scorso il settore viabilità includeva nel parere.
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