Salve.
Il D.Lgs. 163/2006 prevede che non possano partecipare alle gare pubbliche i concorrenti che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (grave, è stato precisato dal D.L. 70/2013, si intende un importo superiore a €10.000,00).
Mi chiedo se la violazione grave sussista anche nel caso di importo più violazioni di importo inferiore che però, sommate, raggiungono l'importo di €10.000,00.
La giurisprudenza sulla L. 241/1990 è numerosissima. per tutti questo recente Consiglio di Stato
[color=red]Cons. Stato Sez. IV, 29-01-2014, n. 461
[/color]L'amministrazione deve consentire l'accesso ai sui atti se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali. Accertato il collegamento, ogni altra indagine sull'utilità ed efficacia in chiave difensiva del documento, od ancora, sull'ammissibilità o tempestività della domanda di tutela prospettata, è ultronea (legge n. 241/1990) (Riforma della sentenza del T.a.r. Calabria - Catanzaro, sez. I, n. 116/2013).