START-UP INNOVATIVE - novità nella L. 29/7/2014
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095) (GU n.125 del 31-5-2014 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
[color=red] Art. 11-bis (( (Start-up turismo). )) [/color]
((1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2,
lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si
considerano start-up innovative anche le societa' che abbiano come
oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale
attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali,
in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi
rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la
formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e
l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali,
agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e
accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo
tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni
di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi centralizzati di
prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche
di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la
raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonche'
l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di
mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento
nel territorio nonche' lo svolgimento di attivita' conoscitive,
promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica
nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di
turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche
nuovi canali di distribuzione.
2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere
costituite anche nella forma della societa' a responsabilita'
limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice
civile.
3. Le societa' di cui al comma 2, qualora siano costituite da
persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'
all'atto della costituzione della medesima societa', sono esenti da
imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione
governativa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2015)).
[color=red]Approfondimenti:[/color]
Un Paese più ospitale per le startup innovative
http://www.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2025079&idarea1=1871&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton
Start-up innovativa
http://www.altalex.com/index.php?idnot=61299
Come creare una start-up innovativa
http://startup.registroimprese.it/
Start-up innovative - PMI.it
http://www.pmi.it/tag/start-up-innovativa
Circolare 16 dell_11 giugno 2014x - Governo Italiano
http://www.governo.it/backoffice/allegati/75964-9488.pdf