DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. (11A12138)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di
servizio;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto
decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita'
e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne
il numero e i costi;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche
amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione
e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento
dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche
attraverso l'adozione di modalita' innovative di gestione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le Autorita' indipendenti, ed esclusi gli
Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le
Regioni e gli enti locali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle
amministrazioni che utilizzano non piu' di una autovettura di
servizio. Non si applicano, altresi', alle autovetture adibite ai
servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
della salute e incolumita' pubblica, della sicurezza stradale, della
difesa e della sicurezza militare, nonche' ai servizi ispettivi
relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
Art. 2
Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio
1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso
esclusivo alle seguenti Autorita':
a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;
c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di
cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque
pubbliche;
d) Presidente del Consiglio di Stato;
e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
f) Avvocato generale dello Stato;
g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della
Regione siciliana;
h) Presidenti delle Autorita' amministrative indipendenti;
i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con
provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non
esclusivo, ai seguenti soggetti:
a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretari generali dei Ministeri, nonche' Capi dei
Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;
e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle
Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre
pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2.
3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello
Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in
uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di
incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i
Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che
elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla
Corte dei conti per la registrazione.
4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle
autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di
sicurezza nazionale e di protezione personale.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare
autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai
sensi del presente articolo. La violazione del predetto divieto e'
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare del dirigente
responsabile.
Art. 3
Modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma
1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalita':
a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprieta',
limitando l'acquisizione in proprieta' ai soli casi di documentato
risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti
inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa
alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso
consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle
autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene
anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A.;
b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria
mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente,
anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A.;
c) stipula di convenzioni con societa' di tassisti o di trasporto
con conducente;
d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in
tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo
condiviso delle autovetture, anche tra piu' amministrazioni, a fronte
di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle
amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili,
segnalate tempestivamente;
e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza
conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;
f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso
delle autovetture di servizio operativo;
g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di
servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della
cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di
manutenzione, nonche' mediante la scelta di allestimenti e modelli
che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di
utilizzazione delle autovetture;
h) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le
autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da
parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e,
eccezionalmente, fuori sede.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale riduzione
della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
Art. 4
Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio
1. L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2 e' concesso
limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole
esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso
e da il luogo di lavoro.
2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle
autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo,
di cui all'articolo 2, comma 2, e' consentito per i casi di effettiva
necessita' legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono
utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in
relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi
garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale
efficacia.
Art. 5
Censimento permanente delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture
di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro
novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del
questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di
servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite
da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno
di immatricolazione, specificandone le modalita' di utilizzo. Per le
successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima
comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di
entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla
comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio o
locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati
sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in
apposita sezione del proprio sito.
2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 e'
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare del dirigente
responsabile.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2011
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri: Berlusconi
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione: Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 17, foglio n. 229