Data: 2011-09-15 16:10:12

Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle PA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza  da  parte delle pubbliche amministrazioni. (11A12138)
 


              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 2 del decreto-legge  del  6  luglio  2011,  n.  98
recante "Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che reca  disposizioni  restrittive  in  materia  di  autovetture  di
servizio;
  Visto, in particolare, il comma  4  dell'articolo  2  del  predetto
decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti  modalita'
e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne
il numero e i costi;
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione;

                              Decreta:

                              Art. 1


                Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle  autovetture  di
servizio  e  di  rappresentanza  da  parte    delle    pubbliche
amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione
e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento
dei  costi  e  di  miglioramento  complessivo  del  servizio,  anche
attraverso l'adozione di modalita' innovative di gestione.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche
amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse  le  Autorita'  indipendenti,  ed  esclusi  gli
Organi costituzionali e, salvo quanto previsto  dall'articolo  5,  le
Regioni e gli enti locali.
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
amministrazioni  che  utilizzano  non  piu'  di  una  autovettura  di
servizio. Non si applicano, altresi',  alle  autovetture  adibite  ai
servizi operativi di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,
della salute e incolumita' pubblica, della sicurezza stradale,  della
difesa e della  sicurezza  militare,  nonche'  ai  servizi  ispettivi
relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

       
     
                              Art. 2


    Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio

  1. Le autovetture di  servizio  possono  essere  assegnate  in  uso
esclusivo alle seguenti Autorita':
    a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;
    b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;
    c)  Primo  Presidente,  Procuratore  generale  della  Corte  di
cassazione  e  Presidente  del  Tribunale  superiore  delle  acque
pubbliche;
    d) Presidente del Consiglio di Stato;
    e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
    f) Avvocato generale dello Stato;
    g) Presidente del Consiglio  di  Giustizia  amministrativa  della
Regione siciliana;
    h) Presidenti delle Autorita' amministrative indipendenti;
    i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
  2. Le  autovetture  di  servizio  possono  essere  attribuite,  con
provvedimento  adottato  da  ciascuna  amministrazione,  in  uso  non
esclusivo, ai seguenti soggetti:
    a)  Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
    b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
    c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    d)  Segretari  generali  dei  Ministeri,  nonche'  Capi  dei
Dipartimenti o  Uffici  di  pari  livello,  anche  periferici,  delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;
    e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori  delle
Agenzie fiscali, Presidenti degli  enti  di  ricerca  e  delle  altre
pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2.
  3. Per  il  personale  delle  magistrature,  dell'Avvocatura  dello
Stato,  dei  Corpi  militari,  delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, hanno  diritto  all'assegnazione,  in
uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti  titolari  di
incarichi equiparati a quelli di  cui  al  comma  2.  A  tal  fine  i
Ministri rispettivamente competenti trasmettono i  provvedimenti  che
elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre  2011,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli  alla
Corte dei conti per la registrazione.
  4. Restano ferme le vigenti disposizioni  concernenti  l'uso  delle
autovetture  di  servizio  e  autovetture  blindate  per  ragioni  di
sicurezza nazionale e di protezione personale.
  5. E' fatto divieto alle  pubbliche  amministrazioni  di  assegnare
autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli  individuati  ai
sensi del presente articolo. La violazione del  predetto  divieto  e'
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare  del  dirigente
responsabile.

       
     
                              Art. 3


        Modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio

  1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma
1, le pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalita':
    a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprieta',
limitando l'acquisizione in proprieta' ai soli  casi  di  documentato
risparmio e di acquisto di autovetture a bassa  emissione  di  agenti
inquinanti secondo le previsioni  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 24, recante attuazione della direttiva  2009/33/CE  relativa
alla promozione di veicoli a ridotto impatto  ambientale  e  a  basso
consumo energetico nel  trasporto  su  strada.  L'acquisizione  delle
autovetture, anche a bassa emissione di  agenti  inquinanti,  avviene
anche attraverso il  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione da Consip S.p.A.;
    b) acquisizione di autovetture di  servizio  in  via  prioritaria
mediante contratti di locazione o noleggio con  o  senza  conducente,
anche attraverso il  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione da Consip S.p.A.;
    c) stipula di convenzioni con societa' di tassisti o di trasporto
con conducente;
    d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per  percorsi  in
tutto o in parte coincidenti  da  realizzarsi  attraverso  l'utilizzo
condiviso delle autovetture, anche tra piu' amministrazioni, a fronte
di  esigenze  di  servizio  programmate  periodicamente    dalle
amministrazioni  interessate,  ovvero,  qualora  non  programmabili,
segnalate tempestivamente;
    e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza
conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;
    f) adozione di sistemi telematici  per  la  trasparenza  dell'uso
delle autovetture di servizio operativo;
    g) contenimento  dei  costi  di  gestione  delle  autovetture  di
servizio,  anche  mediante  la  riduzione  della  potenza,  della
cilindrata, dei consumi, dei premi  assicurativi  e  delle  spese  di
manutenzione, nonche' mediante la scelta di  allestimenti  e  modelli
che  non  risultino  eccedenti  in  relazione  alle  esigenze  di
utilizzazione delle autovetture;
    h) predeterminazione  dei  criteri  per  l'impiego  di  tutte  le
autovetture di servizio e,  in  particolare,  dell'autorizzazione  da
parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e,
eccezionalmente, fuori sede.
  2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale  riduzione
della dotazione di autovetture di  servizio,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122.

       
     
                              Art. 4


          Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio

  1. L'uso delle  autovetture  di  cui  all'articolo  2  e'  concesso
limitatamente al periodo  di  durata  dell'incarico  e  per  le  sole
esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso
e da il luogo di lavoro.
  2. Fermi restando i limiti di cui  al  comma  1,  l'utilizzo  delle
autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non  esclusivo,
di cui all'articolo 2, comma 2, e' consentito per i casi di effettiva
necessita'  legata  ad  inderogabili  ragioni  di  servizio;  sono
utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando,  in
relazione al percorso  ed  alle  esigenze  di  servizio,  gli  stessi
garantiscano risparmi  per  la  pubblica  amministrazione  ed  uguale
efficacia.

       
     
                              Art. 5


        Censimento permanente delle autovetture di servizio

  1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture
di servizio, le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, incluse le Regioni e  gli  enti  locali,  comunicano,  entro
novanta giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sulla  base  del
questionario da questo predisposto,  l'elenco  delle  autovetture  di
servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se  fornite
da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata  ed  anno
di immatricolazione, specificandone le modalita' di utilizzo. Per  le
successive acquisizioni le  amministrazioni  effettuano  la  medesima
comunicazione entro trenta giorni dalla data  di  acquisizione  o  di
entrata  in  possesso  delle  autovetture  di  servizio.  Dalla
comunicazione sono escluse le autovetture  acquisite  in  noleggio  o
locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati
sono resi  pubblici  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  in
apposita sezione del proprio sito.
  2. La  mancata  comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  1  e'
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare  del  dirigente
responsabile.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2011

                                          Il Presidente del Consiglio
                                            dei Ministri: Berlusconi 

Il Ministro per la pubblica
    amministrazione e     
  l'innovazione: Brunetta 


Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 17, foglio n. 229

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