Data: 2014-08-02 06:32:50

Dismissione di terreni agricoli o a vocazione agricola

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 maggio 2014
Dismissione di terreni agricoli o a vocazione agricola. (14A06060)
(GU n.176 del 31-7-2014)



                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                      ALIMENTARI E FORESTALI


                          di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto l'art.  8  della  legge  26  maggio  1965,  n.  590,  recante
«Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice»;
  Visto l'art.  7  della  legge  14  agosto  1971,  n.  817,  recante
«Disposizioni  per  il  rifinanziamento  delle  provvidenze  per  lo
sviluppo della proprieta' coltivatrice»;
  Visto l'art. 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»;
  Visto l'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme
per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura»;
  Visto l'art. 14, comma 3, della legge 15  dicembre  1998,  n.  441,
come sostituito dal comma 4-ter dell'art.  66  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  recante
«Incentivi  all'autoimprenditorialita'  e    all'autoimpiego,    in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della  legge  17  maggio  1999,  n.
144»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,  n.
200, recante «riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto»;
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a  norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»;
  Visto l'art. 1, commi 3, 4 e  5,  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001,  n.  410,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare  pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e  attivita',  integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g),  l),  ee),  della  legge  7
marzo 2003, n. 38»;
  Visto il  decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,  recante
«Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e  regioni  di
un proprio patrimonio, in  attuazione  dell'art.  19  della  legge  5
maggio 2009, n. 42»;
  Visto l'art. 4, comma 12-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazioni
tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di
accertamento»;
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto, in particolare, l'art. 66, comma 1, del citato decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27  del
2012 che, nel disciplinare le procedure di  locazione  o  alienazione
dei terreni agricoli e  a  vocazione  agricola  di  proprieta'  dello
Stato, non utilizzabili  per  altre  finalita'  istituzionali  e  non
ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, prevede l'adozione, entro il 30 giugno di ogni
anno, da parte del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  di  un  decreto  di  natura  non  regolamentare,  che  reca
l'individuazione di  detti  terreni  e  stabilisce  le  modalita'  di
attuazione dell'articolo medesimo, e che una quota minima del 20  per
cento  dei  predetti  terreni  sia  riservata  alla  locazione,  con
preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla
legislazione vigente;
  Visto, altresi', il comma 9 del predetto art. 66 del  decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27  del
2012, il quale prevede, tra l'altro, che le risorse  derivanti  dalle
operazioni di dismissione, al netto dei costi sostenuti  dall'Agenzia
del demanio per le attivita' svolte, sono  destinate  alla  riduzione
del debito pubblico;
  Visto l'elenco  predisposto,  ai  sensi  del  citato  art.  66  del
decreto-legge n. 1 del 2012,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 27  del  2012,  dall'Agenzia  del  demanio,  per  quanto  di
competenza, e relativo ai terreni agricoli o a vocazione agricola  di
proprieta' dello Stato dalla stessa gestiti;
  Visti  gli  elenchi  predisposti,  ai  sensi  dell'art.  66  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dagli enti pubblici nazionali di
cui agli allegati «B»  e  «C»,  relativi  ai  terreni  agricoli  o  a
vocazione agricola di proprieta' degli Enti medesimi;
  Considerata la necessita' di dare attuazione alle  disposizioni  di
cui all'art. 66 del decreto-legge n.  1  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012;
  Atteso che il comma 1 del citato art. 66 del decreto-legge n. 1 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  27  del  2012,
prevede che l'individuazione dei beni mediante il presente decreto ne
determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato;

                              Decreta:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1. Con il presente decreto, da  emanarsi  ai  sensi  dell'art.  66,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono individuati:
    a) nell'allegato elenco «A», i terreni  agricoli  e  a  vocazione
agricola di proprieta' dello Stato gestiti dall'Agenzia del  demanio,
non utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non compresi tra
quelli oggetto di  richieste  di  attribuzione  presentate  ai  sensi
dell'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  da  alienare  o
locare a cura dell'Agenzia medesima ai sensi del  sopra  citato  art.
66;
    b) negli allegati elenchi «B» e  «C»,  i  terreni  agricoli  e  a
vocazione  agricola,  non  utilizzabili  per  altre    finalita'
istituzionali, di proprieta' degli enti pubblici  nazionali  indicati
nei medesimi elenchi, da alienare o locare a  cura  dell'Agenzia  del
demanio ai sensi del sopra citato art. 66.
                              Art. 2


                      Destinazione dei terreni

  1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica
e tenuto conto delle prioritarie  esigenze  di  finanza  pubblica,  i
terreni individuati negli elenchi allegati al presente  decreto  sono
prioritariamente destinati all'alienazione a  cura  dell'Agenzia  del
demanio secondo le procedure di cui ai successivi  articoli  4  e  5,
fatta salva la quota minima  del  20  per  cento  da  riservare  alla
locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come
definita dalla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 66, comma  1,
quinto periodo, del citato decreto-legge n. 1 del  2012,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  n.  27  del  2012.  Relativamente  ai
terreni rimasti invenduti si procede  alla  locazione  degli  stessi,
qualora liberi, secondo le modalita' indicate al successivo art. 6.
  2.  In  caso  di  esito  infruttuoso  delle  procedure  di  cui  ai
successivi articoli 4, 5 e 6:
    a) i terreni di proprieta' dello Stato,  individuati  nell'elenco
«A», rientrano nella piena disponibilita' dell'Agenzia  del  demanio,
che ne cura le gestione;
    b)  i  terreni  di  proprieta'  degli  enti  pubblici  nazionali,
individuati elenchi «B» e «C», rientrano nella  piena  disponibilita'
di questi ultimi, per la relativa gestione.
                              Art. 3


                Modalita' di alienazione dei terreni

  1. I terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto
sono alienati a cura dell'Agenzia del demanio:
    a) mediante asta pubblica,  se  di  valore  pari  o  superiore  a
100.000 euro;
    b) mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, se
di valore inferiore a 100.000 euro.
  2. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita
di cui al precedente comma 1 e' determinato  sulla  base  dei  valori
agricoli medi di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Nelle procedure di alienazione di cui al comma 1 e' riconosciuto
prioritariamente il diritto di  prelazione  ai  giovani  imprenditori
agricoli, cosi' come definiti ai sensi  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, e dell'art. 3 del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 99, qualora i terreni  siano  liberi.  Nel  caso  in  cui  i
terreni siano occupati, e' riconosciuto prioritariamente  il  diritto
di prelazione in favore dei conduttori secondo le norme vigenti.
                              Art. 4


                      Alienazione dei terreni
              di valore pari o superiore a 100.000 euro

  1. In relazione ai terreni di valore pari  o  superiore  a  100.000
euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),  l'Agenzia  del  demanio
procede alla alienazione mediante asta pubblica con aggiudicazione in
favore dell'offerta piu' alta rispetto al prezzo posto a base  d'asta
determinato ai sensi del precedente art. 3, comma 2,  fermo  restando
il riconoscimento  del  diritto  di  prelazione  prioritariamente  in
favore dei giovani imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 66, comma
3,  del  citato  decreto-legge  n.  1  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, qualora  i  terreni  siano
liberi. Nel caso  in  cui  i  terreni  medesimi  siano  occupati,  e'
riconosciuto prioritariamente il diritto di prelazione in favore  dei
conduttori secondo le norme vigenti.
                              Art. 5


                      Alienazione dei terreni
                di valore inferiore a 100.000 euro

  1. L'alienazione dei terreni di valore inferiore a 100.000 euro, di
cui al precedente art. 3, comma  1,  lettera  b),  avverra'  mediante
pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del demanio del relativo
elenco. Detto elenco restera' in  pubblicazione  per  90  giorni,  al
termine dei quali gli interessati, previo accreditamento  al  portale
delle vendite online dell'Agenzia da effettuarsi secondo la procedura
dalla stessa indicata, potranno far pervenire telematicamente,  entro
i successivi 45 giorni, offerte in rialzo per  l'acquisto  dei  beni.
Alla scadenza del predetto termine per la presentazione dell'offerta,
il bene verra' alienato  al  miglior  offerente,  fermo  restando  il
riconoscimento del diritto di prelazione prioritariamente  in  favore
dei giovani imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 66, comma 3, del
citato decreto-legge n. 1 del 2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 27 del 2012, qualora i terreni siano liberi. Nel  caso
in  cui  i  terreni  medesimi  siano  occupati,  e'  riconosciuto
prioritariamente il diritto di prelazione in  favore  dei  conduttori
secondo le norme vigenti.
                              Art. 6


                Procedura di locazione dei terreni

  1. In caso di mancata aggiudicazione dei  terreni  ad  esito  delle
procedure di alienazione indicate nei precedenti articoli 4 e  5,  si
procede alla locazione dei terreni stessi, qualora liberi, secondo le
modalita' di cui al  precedente  art.  5,  previa  pubblicazione  del
relativo elenco sul sito internet dell'Agenzia del demanio.
  2. Nelle procedure di locazione di  cui  al  presente  articolo  e'
riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai  giovani  imprenditori
agricoli, cosi' come definiti ai sensi  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, e dell'art. 3 del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 99.
  3. La durata dei contratti di  locazione  non  puo'  in  ogni  caso
essere inferiore  a  15  anni  e  gli  stessi  sono  rinnovabili  non
automaticamente ma con il consenso scritto delle parti.
                              Art. 7


                      Vincolo di destinazione

  1. Ai sensi dell'art. 66, comma 8, del citato  decreto-legge  n.  1
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del  2012,
ai terreni alienati o locati ai sensi del presente decreto  non  puo'
essere attribuita una  destinazione  urbanistica  diversa  da  quella
agricola prima del decorso  di  venti  anni  dalla  trascrizione  dei
relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
   
                              Art. 8


                Attivita' dell'Istituto di servizi
            per il mercato agricolo alimentare - ISMEA

  1.  In  alternativa  alle  procedure  di  alienazione  di  cui  al
precedente art. 3, i terreni individuati negli  elenchi  allegati  al
presente  decreto  possono,  su  richiesta  di  giovani  imprenditori
agricoli, formare oggetto delle operazioni di riordino  fondiario  di
cui all'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
  2. L'ISMEA, tenuto conto della propria missione  istituzionale,  in
relazione ai terreni di cui al comma 1,  ai  dati  disponibili  e  ai
relativi  aggiornamenti  puo'  presentare  uno  o  piu'  programmi  o
progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di  individuare
comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative  o
aziende pilota.
                              Art. 9


                                Varie

  1.  Al  presente  decreto  di  individuazione  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.
  2. Le risorse finanziarie derivanti dalle operazioni di  dimissione
dei terreni individuati negli elenchi allegati al  presente  decreto,
al  netto  dei  costi  sostenuti  dall'Agenzia  del  demanio  per  le
attivita' svolte, sono destinate  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato di  cui  all'art.  44  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  mediante
versamento al capitolo 4055 dello stato  di  previsione  dell'entrata
del bilancio dello Stato.
                              Art. 10


                      Disposizioni conclusive

  1. Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di  controllo  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 maggio 2014

                                Il Ministro delle politiche agricole
                                        alimentari e forestali       
                                                Martina             


Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
2118
                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico

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