La p.m. ha accertato nei confronti di tizio la violazione dell’articolo 2 della legge 122/1992 per l’attività di autoriparatori applicando una sanzione pecuniaria di cui all’articolo 10 comma 2 e disponendo il sequestro delle attrezzature.
Chiedono al SUAP di fare ordinanza di divieto prosecuzione attività e ci mandano due ordinanze redatte da due comuni come fac simile/esempio:
1. Nell’ordinanza del comune X viene richiamata l’applicazione della misura interdittiva prevista dall’articolo 17ter del TULPS per infrazioni di cui all’articolo 17bis del TULPS ma l’articolo 17bis non mi pare si riferisca all’attività di autoriparatore
2. Nell’ordinanza del comune Y viene citata “mancata presentazione SCIA” ai sensi del D. LGS 59/2010 e D. LGS 14/2012. Forse intendendo applicare in via generale l’articolo 1 perché nella specifica delle attività di cui al capo II – Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo economico - l’attività di autoriparatore non è contemplata
3. da una ricerca fatta su omnia vis risulta che per gli autoriparatori si debba far riferimento al D. LGS 112/1998 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della L 59/1997”. All’articolo 22 “liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle CCIAA” AL comma 3 viene disposto che è subordinato a dia l’esercizio delle seguenti attività precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali a)….. b) …. c) “attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n 122. Quindi sembra che la dia/scia vada presentata solo alla CCIAA e non al Comune.
Per cui su quale base possiamo noi fare l’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività??
grazie
La p.m. ha accertato nei confronti di tizio la violazione dell’articolo 2 della legge 122/1992 per l’attività di autoriparatori applicando una sanzione pecuniaria di cui all’articolo 10 comma 2 e disponendo il sequestro delle attrezzature.
Chiedono al SUAP di fare ordinanza di divieto prosecuzione attività e ci mandano due ordinanze redatte da due comuni come fac simile/esempio:
1. Nell’ordinanza del comune X viene richiamata l’applicazione della misura interdittiva prevista dall’articolo 17ter del TULPS per infrazioni di cui all’articolo 17bis del TULPS ma l’articolo 17bis non mi pare si riferisca all’attività di autoriparatore
2. Nell’ordinanza del comune Y viene citata “mancata presentazione SCIA” ai sensi del D. LGS 59/2010 e D. LGS 14/2012. Forse intendendo applicare in via generale l’articolo 1 perché nella specifica delle attività di cui al capo II – Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo economico - l’attività di autoriparatore non è contemplata
3. da una ricerca fatta su omnia vis risulta che per gli autoriparatori si debba far riferimento al D. LGS 112/1998 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della L 59/1997”. All’articolo 22 “liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle CCIAA” AL comma 3 viene disposto che è subordinato a dia l’esercizio delle seguenti attività precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali a)….. b) …. c) “attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n 122. Quindi sembra che la dia/scia vada presentata solo alla CCIAA e non al Comune.
Per cui su quale base possiamo noi fare l’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività??
grazie
[/quote]
Ho affrontato in varie occasioni la questione che riguarda questi provvedimenti e quelli di diffida.
Il problema è PSICOLOGICO e SOCIOLOGICO.
Cioè noi italiani non siamo abituati a rispettare le norme se non ci viene detto.
Se manca il cartello di divieto di fumo si può fumare, se non ti metto 3 cartelli prima di un autovelox non ti posso far la multa.
TRADOTTO:
Se tizio esercita senza requisiti, come nel caso di specie, va l'organo accertatore e gli fa un bel verbale. Il giorno dopo l'organo accertatore torna e se continua a violare le norme gliene fa un altro .... e così via fino a quando non fallisce per debiti!!!
Da noi ci inventiamo che dobbiamo fargli un provvedimento INUTILE dove lo diffidiamo dall'esercitare senza titolo (come se non bastasse la legge!) o gli vietiamo di esercitare senza titolo.
Quali i problemi:
1) l'ordine o la diffida, soprattutto se si assegna un termine, finiscono per "LEGITTIMARE" l'azione del soggetto che quindi potrà continuare in quel termine ad operare senza requisiti
2) se tizio VIOLA l'ordine NON ESISTE autonoma sanzione perchè il 650 c.p. si applica solo alle contingibili ed urgenti sindacali
3) si perpetua l'idea che il divieto c'è se me lo dicono
ERGO: rispondi alla P.M. che tornino a controllare e gli facciano un altro verbale se continua a violare le norme!!!!!!!!!!!