Per la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 11715/14, del 26 maggio 2014, il giustificato motivo oggettivo del licenziamento di un lavoratore tossicodipendente adibito alla conduzione di automezzi pesanti di trasporto rifiuti sulla pubblica via, non è dato dalla sussistenza dello stato di tossicodipendenza in sé, ma dall'incertezza in merito alla persistenza dell'abitudine di consumare stupefacenti e dalla conseguente dichiarata impossibilità di adibizione del dipendente a mansioni diverse, da quelle, di per sè pericolose, di autista di automezzi pesanti.