Il dipendente reintegrato a seguito di licenziamento giudicato illegittimo deve essere impiegato nella sede di lavoro originaria
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 giugno 2014, n. 13060, ha sancito il principio secondo cui il trasferimento di un dipendente, reintegrato a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, in un luogo di lavoro diverso da quello di origine, costituisce una violazione degli obblighi contrattuali.