Data: 2011-09-15 14:31:01

cessione d'azienda.

Facendo seguito alla telefonata intercorso tempo fà, relativa alle modalità di cessione d'azienda (affitto, vendita ecc...), lei mi evidenziava la possibilità di trasferimento oltre che con la regolare procedura notarile, anche per mezzo di scrittura privata tra le parti, registrata presso l'agenzia delle entrate, qualora si trattasse di piccoli imprenditori con un fatturato non superiore ad una certa soglia.....
L'art 6 della L. 12 agosto 1993 n.310, dispone che il secondo comma dell'art.2556 del c.c. è sostituito dal seguente:
"I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante".
Dunque mi chiedevo, vista la legge suddetta e l'eventuale altra possibilità da lei enunciata, specificatamente in quali casi sia possibile adottare l'una o l'altra procedura.
La ringrazio anticipatamente.

riferimento id:2074

Data: 2011-09-19 08:47:45

Re:cessione d'azienda.

Come già indicato in altri quesiti...
L'Art. 2556 del cc "Imprese soggette a registrazione" dispone:
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

In sintesi:
1) tutti i subingressi sono da provare con atto notarile o scrittura privata autenticata da notario (e poi ovviamente registrata alla agenzia delle entrate)
2) ne sono esenti le imprese non soggette a registrazione. In base alla nostra normativa non sono soggette a registrazione i piccoli imprenditori.

E' l'art. 2083 cc che definisce piccoli imprenditori:
coltivatore diretto del fondo;
artigiano;
piccolo commerciante;
coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.

Perché si abbia impresa di piccole dimensioni è dunque necessario:
-che l'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa;
-che il lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari prevalga sia rispetto ad eventuali prestazioni lavorative di terzi sia rispetto al fattore capitale.

Quindi, molto spesso, i commercianti su AAPP sono piccoli imprenditori e possono trasferire l'azienda con scrittura privata NON AUTENTICATA DA NOTAIO, ma comunque registrata alla agenzia delle entrate.

riferimento id:2074
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